(all. 1 - art. 1)
                                         Allegato 1 (art. 1, comma 1)

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica
di  dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della  riabilitazione,  della  prevenzione  e  della  professione  di
ostetrica.


              Rep. Atti n. 242/CSR del 15 novembre 2007


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


    Nella odierna seduta del 15 novembre 2007:
    Visto  l'art.  2,  comma 1,  lettera b),  del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  che  affida alla Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo    decreto,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  di rispettive
competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
    Vista  la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,    tecniche,    della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica»,  che  all'art. 6, comma 2, stabilisce che il Governo, con
apposito  atto  regolamentare, sentita la Conferenza Stato - regioni,
definisce  la  disciplina  concorsuale,  riservata  al  personale  in
possesso  degli  specifici  diplomi  rilasciati  al  termine di corsi
universitari, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente
del  ruolo  sanitario,  alla quale si accede con requisiti analoghi a
quelli  richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario
Nazionale  di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3febbraio 1993,
n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
    Considerato  che l'art. 41 del C.C.N.L. Integrativo del CCNL Area
della  dirigenza  dei  ruoli  Sanitario,  Professionale,  Tecnico  ed
Amministrativo  del  Servizio  Sanitario  Nazionale stipulato in data
10 febbraio   2004,   ha   riaffermato  che  la  predetta  disciplina
concorsuale  per  l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente
del  ruolo  sanitario  e'  da  emanarsi  con il regolamento di cui al
citato art. 6 della legge n. 251 del 2000;
    Vista  la nota del 12 giugno 2007 con la quale il Ministero della
salute ha proposto lo schema di accordo in oggetto;
    Considerato  che,  a  seguito  della riunione tecnica svoltasi il
5 luglio  2007,  il  Ministero  della salute, con nota del 23 ottobre
2007,  ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di' cui
trattasi che tiene conto delle osservazioni formulate dalle regioni e
province  autonome,  nonche' delle richieste di modifica avanzate dal
Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia delle finanze;
    Vista  la  nota  in data 7 novembre 2007, con la quale la Regione
Toscana,  Coordinatrice  interregionale  in  sanita',  su tale ultima
versione   dello  schema  di  Accordo,  ha  espresso  avviso  tecnico
favorevole in considerazione del fatto che «il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di recepimento dei contenuti dell'Accordo,
previsto  dall'art.  6  dello schema, si inserisce, in armonia con la
ripartizione  delle  competenze  tra  Stato e regioni, come strumento
concertato  e consapevole di garanzia di omogenea attuazione da parte
delle   regioni   e  province  autonome  dei  contenuti  dell'accordo
medesimo»;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
proposta di accordo di cui trattasi;

                          Sancisce accordo

    Tra  il  Governo  le  regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano nei termini di seguito riportati:
      «Art.  1.  (Requisiti  specifici  di  ammissione). - 1. Ai fini
dell'accesso  alla  qualifica  unica  di  dirigente delle professioni
dell'area   infermieristica,  tecnica,  della  riabilitazione,  della
prevenzione  ed  ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251,
e' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
        a) laurea  specialistica  o  magistrale della classe relativa
alla specifica area;
        b) cinque  anni  di  servizio  effettivo  corrispondente alla
medesima  professionalita',  relativa al concorso specifico, prestato
in  enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale nella categoria D o Ds,
ovvero    in    qualifiche    corrispondenti   di   altre   pubbliche
amministrazioni;
        c) iscrizione  ai relativi albi professionali, ove esistenti,
attestata  da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quello di scadenza del bando.
      «Art.  2.  (Commissione  esaminatrice).  -  1.  La  commissione
esaminatrice  e' nominata dal direttore generale della azienda U.S.L.
o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
        a) presidente:   il   direttore   sanitario  o  un  dirigente
sanitario di struttura complessa individuato dal direttore generale;
        b) componenti:  due  dirigenti  dell'area  delle  professioni
sanitarie  di  riferimento,  di  cui  uno sorteggiato nell'ambito del
personale  in  servizio  presso  le  aziende  UU.SS.LL.  o le aziende
ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
        c) segretario:  un  funzionario  amministrativo della azienda
U.S.L. o dell'azienda ospedaliera, almeno di categoria D.
      «Art.  3.  (Prove  d'esame).  -  1.  Le  prove di esame sono le
seguenti:
        a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di' una
serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica  nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
        b)   prova   pratica:   utilizzo  di  tecniche  professionali
orientate alla soluzione di casi concreti;
        c)  prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonche' su altre materie indicate nel bando di concorso.
      «Art.   4.   (Punteggio).   -   1.   La   Commissione  dispone,
complessivamente, di 100 punti, cosi ripartiti:
        a) 20 punti per i titoli;
        b) 80 punti per le prove d'esame.
      2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
        a) 30 punti per La prova scritta;
        c) 30 punti per la prova pratica;
        c) 20 punti per la prova orale.
      3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
        a) titoli di carriera: 10;
        b) titoli accademici e di studio: 3;
        c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
        d) curriculum formativo e professionale: 4.
      4. Titoli di carriera:
        a) servizio  di ruolo prestato quale professionista dell'area
infermieristica,    tecnico-diagnostica    e   tecnico-assistenziale,
riabilitazione,  prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL.
o  le  aziende  ospedaliere  e  servizi  equipollenti  ai sensi degli
articoli 22   e  23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483:
          1)  nel  livello  dirigenziale  a  concorso, punti 1,00 per
anno;
          2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;
          3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
          4)  nella  posizione funzionale inferiore rispetto a quella
oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
        b) servizio   di   ruolo   quale   professionista   dell'area
infermieristica,    tecnico-diagnostica    e   tecnico-assistenziale.
riabilitazione,    prevenzione    ed   ostetrica   presso   pubbliche
amministrazioni:
          1)  come  dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00
per anno;
          2)  nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti,
punti 0,50 per anno;
          3)  nel  settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti
0.30 per anno.
      5. Titoli accademici di studio e professionali:
        a) specializzazioni  o  titoli  universitari  attinenti  alla
posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
        b) master annuale punti 0,50 per ognuna.
      6.   Per  la  valutazione  delle  pubblicazioni  e  dei  titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
      «Art.  5.  -  1.  Per  le  norme generali dello svolgimento dei
concorsi  nonche' per le norme generali relative alla valutazione dei
titoli  si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1
a 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
      «Art. 6. - 1. Il presente Accordo sara' recepito con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia