(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 1.

Modifiche   al   provvedimento   del  4 agosto  2000  in  materia  di
                 intermediari del mercato mobiliare

  1.  Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 1.1 e' aggiunto,
dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso:
  «Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le societa' facenti
parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SIM, il cedente e
il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.».
  2.  Al  titolo  II,  capitolo  3,  sezione  I, paragrafo 4, dopo il
secondo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso:
  «I   soggetti   di   cui   all'ultimo   capoverso   del  precedente
paragrafo 1.1 inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive
secondo le modalita' previste dal presente paragrafo.».

                               Art. 2.

Modifiche  al provvedimento del 14 aprile 2005 in materia di gestione
                      collettiva del risparmio

  1. Il titolo II, capitolo V, sezione V, paragrafo 3.1 e' sostituito
dal seguente:
  «Tra  le  componenti  del  patrimonio  supplementare possono essere
ricompresi  -  per  l'ammontare  massimo  delle  somme effettivamente
ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i
seguenti elementi:
    a) gli   strumenti   ibridi  di  patrimonializzazione,  quali  le
passivita'  irredimibili  e altri strumenti rimborsabili su richiesta
dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
    b) le passivita' subordinate.
  In  entrambi  i  casi le passivita' possono essere emesse dalle SGR
anche  sotto  forma  di  obbligazioni, convertibili e non, e di altri
titoli similari.
  Per  quanto  concerne  le caratteristiche degli strumenti ibridi di
patrimonializzazione   e  delle  passivita'  subordinate  nonche'  le
possibilita'   di   riacquisto  da  parte  dell'emittente  si  rinvia
all'allegato II.5.1.».
  2. All'allegato II.5.1, il paragrafo 3 e' soppresso.
  3.  Il  titolo  III,  capitolo  III,  paragrafo 3 e' sostituito dal
seguente:
  «La  Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo
statutario  alle  disposizioni  vigenti  nonche'  la completezza e la
rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo
(cfr. titolo V, capitolo I, sezione II).
  Le  modifiche  statutarie  si  intendono  approvate decorsi novanta
giorni   dalla   data  di  ricezione  della  domanda  completa  della
necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.».
  4.  Al titolo IV, capitolo I, sezione II, paragrafo 1.3 e' aggiunto
il seguente capoverso:
  «Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le societa' facenti
parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SGR, il cedente e
il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.».
  5.  Al  titolo  IV,  capitolo  I,  sezione  III,  paragrafo 8, dopo
l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso:
  «I  soggetti  di  cui  all'ultimo capoverso del paragrafo 1.3 della
precedente  sezione  II  inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni
successive secondo le modalita' previste dal presente paragrafo.».
  6.  Al  titolo  V, capitolo V, sezione II, paragrafo 2 e' aggiunto,
dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso:
  «La  comunicazione  preventiva  di cui al presente paragrafo non e'
dovuta  nel  caso  di  operazioni  di  fusione tra fondi comuni della
medesima SGR i cui regolamenti sono approvati in via generale secondo
quanto  previsto  nel titolo V, capitolo II, sezione II, paragrafo 2.
Di  tali  operazioni  e'  fornita  notizia  alla Banca d'Italia entro
quindici   giorni   dalla   data  di  perfezionamento  della  fusione
medesima.».
  7.  Il  titolo  VI,  capitolo  II, paragrafo 1.1, e' sostituito dal
seguente:
  «La   SGR   che  intende  insediare  una  succursale  in  un  paese
comunitario  invia  alla  Banca d'Italia una comunicazione preventiva
contenente le seguenti informazioni:
    1) lo Stato dell'Unione europea nel cui territorio la SGR intende
stabilire una succursale;
    2) il programma di attivita', nel quale sono indicati i servizi e
le attivita' che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
    3)   la  struttura  organizzativa  che  assumera'  la  succursale
(organigramma,   risorse  umane,  sistemi  informativi)  e  l'impatto
dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
    4)  il  recapito  della  succursale nello Stato ospitante, ovvero
della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi
di attivita);
    5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
  Entro  novanta  giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
completa  di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica
le   informazioni   ricevute   all'autorita'   competente  del  paese
ospitante.  Tale  comunicazione  non  da'  luogo  a  un  procedimento
amministrativo  ad  istanza di parte ai sensi e per gli effetti della
legge  7 agosto  1990,  n.  241.  Qualora  la  Banca d'Italia intenda
vietare   lo  stabilimento  della  succursale  per  motivi  attinenti
all'adeguatezza  della  struttura  organizzativa  o  alla  situazione
finanziaria,    economica   o   patrimoniale   della   SGR   (1)   e,
conseguentemente,  rifiutare la notifica all'autorita' competente del
paese  ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio
di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione
della  comunicazione  completa  di tutti gli elementi necessari e, in
ogni  caso,  anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del
termine, non oltre novanta giorni da tale data.
-----------
    (1) Ove  la  SGR  appartenga  a un gruppo bancario si tiene conto
anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

  Le  valutazioni  in  materia  di organizzazione tengono conto delle
maggiori  difficolta'  che  la  SGR  puo'  incontrare  nel  garantire
l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.
  Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante
e' data comunicazione alla SGR interessata.
  La  SGR  puo'  stabilire  la succursale e iniziare l'attivita' dopo
aver   ricevuto   apposita   comunicazione  da  parte  dell'autorita'
competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta
giorni  dal  momento  in  cui  tale autorita' ha ricevuto la notifica
della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.
  La  SGR  da'  tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo
inizio e della cessazione dell'attivita' della succursale.».
  8. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.2 e' soppresso.
  9.  Il  titolo  VI,  capitolo  II,  paragrafo 1.3 e' sostituito dal
seguente:
  «1.2 Modifica delle informazioni comunicate.
  La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita' del
paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente
paragrafo  1.1,  punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di
procedere alle modifiche.
  Entro  sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
completa  di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica
le   informazioni   ricevute   all'autorita'   competente  del  paese
ospitante.  Tale  comunicazione  non  da'  luogo  a  un  procedimento
amministrativo  ad  istanza di parte ai sensi e per gli effetti della
legge  7 agosto  1990,  n.  241.  Qualora  la  Banca d'Italia intenda
rifiutare  di  effettuare  la  notifica  all'autorita' competente del
paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 1.1,
essa  avvia  un  procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che
deve   concludersi   entro  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione  completa  di  tutti  gli elementi necessari e, in ogni
caso,  anche  tenuto  conto  di  eventuali  cause  di sospensione del
termine, non oltre sessanta giorni da tale data.
  Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante
e' data comunicazione alla SGR interessata.».
  10.  Il  titolo  VI,  capitolo  II, paragrafo 2.1 e' sostituito dal
seguente:
  «La  SGR  che  intende operare per la prima volta in un altro paese
comunitario   senza  stabilimento  di  succursali  invia  alla  Banca
d'Italia   una   comunicazione   preventiva  contenente  le  seguenti
informazioni:
    1)  lo  Stato  in  cui  la  SGR  intende  esercitare  la  propria
attivita';
    2) un programma di attivita' nel quale sono indicati le attivita'
e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante;
    3) le modalita' con le quali la SGR intende operare.
  La  predetta comunicazione e' inviata alla Banca d'Italia almeno un
mese prima dell'inizio dell'attivita'.
  Entro  trenta  giorni  dalla data di ricezione della comunicazione,
completa  di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica
le   informazioni   ricevute   all'autorita'   competente  del  paese
ospitante.
  Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante
e' data comunicazione alla SGR interessata.».
  11.  Il  titolo  VI,  capitolo  II, paragrafo 5.1 e' sostituito dal
seguente:
  «La SGR puo' svolgere in uno Stato comunitario attivita' diverse da
quelle   previste  dalla  direttiva,  con  o  senza  stabilimento  di
succursali.  Lo  svolgimento  di  tali  attivita'  e' sottoposto alle
disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.
  La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni
di  cui  ai  paragrafi 1.1  e  2.1  -  a  seconda che le attivita' in
questione  siano  svolte con o senza stabilimento di una succursale -
nonche'  le  date  di  avvio  e  di  cessazione delle attivita'. Sono
altresi'   trasmesse  le  modifiche  delle  informazioni  comunicate,
secondo le modalita' previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.».
  12.  Il  titolo  VI, capitolo III, paragrafo 1.1, e' sostituito dal
seguente:
  «Le  SGR  e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi
comuni o proprie azioni in altri Stati dell'Unione europea.
  L'offerta   e'   subordinata   all'invio  all'autorita'  del  paese
ospitante di un'apposita comunicazione, nel rispetto delle previsioni
della direttiva.
  A  tal  fine,  le  SGR  o  le SICAV inviano alla Banca d'Italia una
comunicazione   preventiva   contenente  l'indicazione  del  fondo  o
dell'eventuale  comparto  di  cui  si  intende  offrire le quote o le
azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta (2).
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    (2) Tale   comunicazione   non   da'   luogo  a  un  procedimento
amministrativo  ad  istanza di parte ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca
d'Italia  rilascia  alla  SGR  o alla SICAV un'attestazione in cui si
certifica  che  l'organismo  soddisfa  le  condizioni richieste dalla
normativa  comunitaria  vigente,  a  meno  che  non  abbia avviato un
procedimento   d'ufficio  di  divieto,  che  deve  concludersi  entro
quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti
gli  elementi  necessari  e,  in  ogni  caso,  anche  tenuto conto di
eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni
da  tale  data,  comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del
rifiuto.».
  13.  Il  titolo  VI,  capitolo III, paragrafo 1.2 e' sostituito dal
seguente:
  «Previa  comunicazione  alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire
in  un  altro  Stato  dell'Unione  europea  quote di fondi comuni non
rientranti   nell'ambito   di   applicazione   della   direttiva.  La
comunicazione  contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui
si  intende  offrire  le  quote  e  dello  Stato  in  cui  si intende
effettuare l'offerta.
  Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
possono  offrire  le  proprie  azioni  in  un altro Stato dell'Unione
europea   previa   comunicazione   alla  Banca  d'Italia,  contenente
l'indicazione  dello  Stato  dove  si  intende effettuare l'offerta e
dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.
  L'offerta  puo'  essere  avviata  trascorsi  sessanta  giorni dalla
ricezione  della  comunicazione da parte della Banca d'Italia, a meno
che la stessa non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto,
che  deve  concludersi  entro  quaranta  giorni dalla ricezione della
comunicazione  completa  di  tutti  gli elementi necessari e, in ogni
caso,  anche  tenuto  conto  di  eventuali  cause  di sospensione del
termine, non oltre sessanta giorni da tale data, comunicando alla SGR
o alla SICAV le motivazioni del rifiuto.
  L'offerta  e' soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro
ospitante.».