(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

LINEE  GUIDA  CONTENENTI  LE  INDICAZIONI  DELLE  PROCEDURE  E  DELLE
TECNICHE  DI  PROCREAZIONE  MEDICALMENTE  ASSISTITA (Art. 7, legge n.
                              40/2004)


Premessa.
    La   legge   19 febbraio   2004,  n.  40  «Norme  in  materia  di
procreazione   medicalmente   assistita»,   all'art.   7  prevede  la
definizione  da  parte  del  Ministro  della  salute  di «linee guida
contenenti   l'indicazione   delle  procedure  e  delle  tecniche  di
procreazione  medicalmente  assistita»,  linee  guida «vincolanti per
tutte le strutture autorizzate».
    La  stessa  legge  stabilisce  modalita'  che sono da rapportarsi
all'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche di procreazione
medicalmente  assistita  la  cui  definizione  sara' parte integrante
delle presenti linee guida.
    Verranno quindi presi in considerazione anche:
      il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
(art. 4);
      la gradualita' nel ricorso alle tecniche (art. 4);
      il  consenso  informato  da parte di coloro che si sottopongono
alle tecniche stesse (art. 6);
      l'accertamento  dei requisiti previsti per le coppie alle quali
si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (art.
12);
      le  disposizioni  concernenti la sperimentazione sugli embrioni
umani (articolo 13);
      i   limiti  all'applicazione  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita sugli embrioni (art. 14).
    Scopo  delle  presenti  linee  guida  e' quello di fornire chiare
indicazioni    agli    operatori    delle    strutture    autorizzate
all'applicazione   delle   tecniche   di   procreazione  medicalmente
assistita  affinche'  sia  assicurato  il  pieno  rispetto  di quanto
dettato dalla legge.
                            Introduzione.


    Secondo  una prima definizione la sterilita', almeno nella donna,
andrebbe  distinta  dall'infertilita',  intesa  come  incapacita'  di
condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalita' fetale. Nell'uomo,
invece,  essendo  il  concetto  di  aborto  ovviamente  estraneo alla
patologia  della  riproduzione,  i  due  termini  vengono  largamente
utilizzati come sinonimi.
    Secondo  un'altra definizione una coppia e' considerata infertile
quando  non  e' stata in grado di concepire e di procreare un bambino
dopo  un  anno  o  piu'  di rapporti sessuali non protetti, mentre e'
sterile  la  coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti
da  una  condizione  fisica  permanente  che  non  rende possibile la
procreazione.  Secondo  questa interpretazione il termine «sterilita»
si  riferisce,  quindi,  ad  una  condizione  piu'  grave  e comunque
assoluta  di  «infertilita»  riguardante  la  coppia e non il singolo
membro di essa.
    Ai  fini delle presenti linee guida i due termini, infertilita' e
sterilita', saranno usati come sinonimi.
    Viene    definita    sterilita'    (infertilita)   l'assenza   di
concepimento,  oltre  ai  casi  di patologia riconosciuta, dopo 12/24
mesi di regolari rapporti sessuali non protetti.
    Tutte  le  coppie  che non ottengono gravidanza nei termini sopra
definiti  costituiscono la popolazione delle coppie infertili. Questa
popolazione e' costituita da:
      coppie  sterili  nelle  quali  siano stati accertati fattori di
sterilita' di almeno uno dei due coniugi;
      coppie  con  sterilita'  idiopatica,  nelle quali non sia stato
possibile accertare un definito fattore responsabile;
      coppie  subfertili,  per  ragioni  biologiche  o  per  ripetuta
abortivita' spontanea.
    I  dati  relativi  all'incidenza  ed  alle  principali  cause  di
sterilita' sono simili a livello mondiale.

                ---->  vedere tabella a pag 21  <----


    Nella  tabella  che  segue  sono  riportati  i dati pubblicati da
Collins e Spira.
    Nella  nostra  societa' motivazioni molteplici di ordine sociale,
economico  e  culturale portano molte donne a rinviare oltre la terza
decade  di  vita  la  ricerca  di  un concepimento. Dagli ultimi dati
relativi  alla  natalita' in Europa, infatti, emerge che l'eta' media
in  cui la donna italiana partorisce il primo figlio e' 30 anni, dato
aumentato  rispetto  al  precedente  rilievo  del 1990 dove risultava
essere di 29 anni.
    Il  fattore  temporale si concretizza in tre differenti aspetti e
condiziona le strategie diagnostiche:
      eta' della donna;
      esposizione alla probabilita' di concepire;
      riserva ovarica.
    Eta'  della  donna:  e'  uno  dei  principali  limiti  posti alla
fertilita' umana. Con l'eta', inoltre, aumenta il rischio di abortire
spontaneamente.  Tale  rischio  risulta  essere pari al 10% circa per
donne  di eta' " 30 anni, al 18% per i soggetti con eta' compresa fra
i  30  e  i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di
eta'  superiore  ai  35  anni  hanno una piu' elevata probabilita' di
avere   difficolta'   riproduttive   in   relazione   ad  aneuploidie
determinate da non-disgiunzioni cromosomiche.
    La  capacita'  riproduttiva  della  coppia subisce un declino con
l'eta'.  Tale  fenomeno  si manifesta in maniera piu' sensibile nella
donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale e'
presente una donna di eta' > 35 anni e' ridotta del 50% rispetto alle
coppie nelle quali le donne hanno un'eta' inferiore. Sebbene esistano
evidenze  scientifiche  che  la  fertilita'  nella donna diminuisca a
partire  dai  25-28  anni  e' unanimemente accettato che la riduzione
della capacita' riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai
35  anni  con  un  progressivo  e considerevole calo fino al completo
esaurimento della funzionalita' ovarica.
    Esposizione   alla   probabilita'   di   concepire:   la   durata
dell'infertilita'  rappresenta  il criterio che seleziona la prognosi
riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilita'.
Coppie  con  una  condizione  di sterilita' di lunga durata hanno una
prognosi riproduttiva sfavorevole.
    Riserva  ovarica:  la  gonade  femminile,  diversamente da quella
maschile,  e' costituita da un numero finito di unita' follicolari, e
quindi  di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato
suscettibile di un irreversibile depauperamento.
    Esiste  una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto
di  cui  vi  e'  una riduzione della potenzialita' riproduttiva della
donna   che  puo'  rappresentare  l'unico  elemento  determinante  la
sub-fertilita', che puo' essere dovuta all'eta' riproduttiva avanzata
ma   anche   ad   un   ridotto   patrimonio   follicolare   congenito
(dissociazione  tra eta' anagrafica e patrimonio follicolare), o alla
interferenza  di  fattori  iatrogeni o patologici sulla consistenza e
consumo  del  patrimonio  follicolare  (infezioni,  esiti chirurgici,
fattori ambientali, stili di vita, etc.).
    Un  orientamento  sulla  riserva  ovarica  puo'  essere  ottenuto
tramite  la  valutazione dei livelli di FSH ed estradiolo eseguita in
III giornata del ciclo.

          ACCESSO ALLE TECNICHE (Art. 4, legge n. 40/2004)


    «1.   Il  ricorso  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere  altrimenti  le  cause  impeditive della procreazione ed e'
comunque  circoscritto  ai  casi  di  sterilita'  o  di  infertilita'
inspiegate  documentate da atto medico, nonche' ai casi di sterilita'
o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
    2.  Le  tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita  sono
applicate in base ai seguenti principi:
      a) gradualita',  al  fine  di  evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
      b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'art. 6.
    3.  E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.».
    Un'anamnesi  accurata e un corretto esame obiettivo rappresentano
il  primo  passo  di  rilievo  nell'ambito del primo colloquio con la
coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, puo' emergere
una  specifica  causa di infertilita/sterilita' e cio' puo' aiutare a
focalizzare  le  successive valutazioni diagnostiche sui fattori piu'
probabilmente responsabili della infertilita/sterilita' stessa.
    Le  cause  di  infertilita/sterilita'  devono essere ricercate in
modo  sistematico,  efficace  e  devono  essere  identificati tutti i
fattori rilevanti.
    Il  percorso  e  la durata degli accertamenti devono tenere conto
dei  desideri  della  coppia,  dell'eta'  della  donna,  della durata
dell'infertilita/sterilita' e dei dati personali emersi dall'anamnesi
e dall'esame obiettivo.
    Deve   essere   compilata   una  scheda  clinica,  contenente  le
valutazioni  e i dati pertinenti della coppia, che sara' conservata a
cura del centro.
 Certificazione di infertilita' o sterilita' (ai sensi del comma 1).


    Certificazione  dello  stato  di  infertilita' o sterilita': puo'
essere  effettuata  da  ogni  medico  abilitato  all'esercizio  della
professione.
    Certificazione  dello  stato  di  infertilita'  o  sterilita' per
l'accesso  alle  tecniche  di  riproduzione  assistita: e' effettuata
dagli specialisti di volta in volta competenti, quali:
      uno specialista in genetica medica, per le patologie genetiche;
      un ginecologo, per le patologie femminili;
      un endocrinologo con competenze andrologiche, ovvero un urologo
con competenze andrologiche per le patologie maschili;
una   volta   assicurati  i  criteri  diagnostici  e  di  gradualita'
terapeutica,  tenendo  conto  anche di quelle peculiari condizioni in
presenza  delle  quali  - essendo l'uomo portatore di malattie virali
sessualmente  trasmissibili  per  infezioni  da  HIV,  HBV  od  HCV -
l'elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce
di   fatto,   in   termini   obiettivi,   una  causa  ostativa  della
procreazione,  imponendo  l'adozione di precauzioni che si traducono,
necessariamente,   in   una  condizione  di  infecondita',  da  farsi
rientrare  tra  i  casi  di  infertilita'  maschile  severa  da causa
accertata  e  certificata  da atto medico, di cui all'art. 4, comma 1
della legge n. 40 del 2004.
    Per  assicurare adeguato sostegno psicologico alla coppia ciascun
centro  offre  la  possibilita'  di  una  consulenza  da parte di uno
psicologo con adeguata formazione nel settore.
    La   negazione  del  ricorso  alle  tecniche,  certificata  dallo
specialista, verra' verificata dal responsabile del centro.
    Gradualita' delle tecniche (ai sensi del comma 2, punto a)).


    Spetta  al  medico,  secondo  scienza  e  coscienza,  definire la
gradualita'  delle  tecniche  utilizzando in prima istanza le opzioni
terapeutiche  piu' semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in
debito  conto  l'eta'  della donna, le problematiche specifiche della
coppia,  le presumibili cause dell'infertilita' e della sterilita' di
coppia,  i  rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che
per il concepito, nel rispetto dei principi etici della coppia stessa
e in osservanza della legge

            CONSENSO INFORMATO (Art. 6, legge n. 40/2004)


    «1.  Per  le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed
in   ogni   fase  di  applicazione  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente  assistita  il  medico  informa in maniera dettagliata i
soggetti  di  cui  all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui
possibili  effetti  collaterali  sanitari  e  psicologici conseguenti
all'applicazione   delle   tecniche  stesse,  sulla  probabilita'  di
successo  e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
    Alla  coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere
a  procedure  di  adozione  o  di  affidamento  ai  sensi della legge
4 maggio  1983,  n. 184, e successive modificazioni, come alternativa
alla  procreazione  medicalmente assistita. Le informazioni di cui al
presente  comma e  quelle  concernenti  il grado di invasivita' delle
tecniche  nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite
per  ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.
    2.  Alla  coppia  devono essere prospettati con chiarezza i costi
economici  dell'intera  procedura  qualora  si  tratti  di  strutture
private autorizzate.
    3.  La  volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche
di  procreazione  medicalmente  assistita  e'  espressa  per iscritto
congiuntamente   al  medico  responsabile  della  struttura,  secondo
modalita'  definite  con decreto dei Ministri della giustizia e della
salute,   adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  entro  tre  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e
l'applicazione   della  tecnica  deve  intercorrere  un  termine  non
inferiore  a  sette  giorni.  La  volonta'  puo'  essere  revocata da
ciascuno  dei  soggetti  indicati  dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo.
    4.  Fatti  salvi  i  requisiti  previsti dalla presente legge, il
medico  responsabile  della  struttura puo' decidere di non procedere
alla  procreazione  medicalmente assistita, esclusivamente per motivi
di  ordine  medico-sanitario.  In  tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
    5.  Ai  richiedenti,  al  momento  di  accedere  alle tecniche di
procreazione  medicalmente  assistita, devono essere esplicitate, con
chiarezza e mediante sottoscrizione, le conseguenze giuridiche di cui
all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.».
       Attivita' di consulenza e sostegno rivolta alla coppia.


    L'attivita'  di  consulenza  e'  un  processo  di  comunicazione,
riconosciuto   di   grande  beneficio,  correlato  ad  ogni  tipo  di
trattamento offerto.
    Ogni centro di PMA dovra' prevedere la possibilita' di consulenza
alla coppia e la possibilita' di un supporto psicologico per la donna
e le coppie che ne abbiano necessita'.
    L'attivita'  di  consulenza e di supporto psicologico deve essere
resa accessibile, quindi, in tutte le fasi dell'approccio diagnostico
terapeutico  dell'infertilita'  e,  eventualmente,  anche dopo che il
processo di trattamento e' stato completato.
    Tutti i centri debbono garantire che la consulenza sia offerta ai
soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche.
    In  tale occasione alle coppie devono essere forniti gli elementi
utili a maturare una accettazione consapevole della tecnica proposta.
In particolare devono essere illustrati:
      1. la  possibilita'  di  ricorrere agli strumenti offerti dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
      2. la  disciplina  giuridica  della  procreazione  medicalmente
assistita (ivi comprendendo anche i divieti, le sanzioni, le tutele e
le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
      3. le problematiche bioetiche;
      4. le   diverse   tecniche   impiegabili  e  le  procedure/fasi
operative  di  ciascuna  tecnica,  con particolare riguardo alla loro
invasivita',  nel  rispetto  dei  principi  etici  della  coppia e in
osservanza della legge n. 40/2004;
      5. l'impegno  dovuto  dai richiedenti (ivi comprendendo anche i
tempi di realizzazione, l'eventuale terapia farmacologica da seguire,
gli  accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, le visite
ambulatoriali ed i ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);
      6. gli   effetti   indesiderati   o   collaterali  relativi  ai
trattamenti;
      7. le probabilita' di successo delle diverse tecniche;
      8. i  rischi  per  la madre e per il/i nascituro/i, accertati o
possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
      9. gli  aspetti  psicologici  relativi  ai singoli richiedenti,
alla coppia e al nuovo nato;
      10. la  possibilita' di crioconservazione dei gameti maschili e
femminili;
      11. la  possibilita'  di  revoca  del  consenso  da  parte  dei
richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
      12. la  possibilita'  da  parte  del  medico responsabile della
struttura  di  non procedere alla procreazione medicalmente assistita
esclusivamente  per  motivi  di  ordine  medico-sanitario motivati in
forma scritta;
      13. la  possibilita'  di  crioconservazione  degli embrioni nei
casi conformi a quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 40/2004;
      14. i   costi   economici   totali  derivanti  dalla  procedura
adottata.
    A  volte  la consulenza e' in grado di aiutare alcuni pazienti ad
accettare  il fallimento del trattamento e ad accettare l'idea di non
avere  bambini.  E' inoltre fondamentale anche quando si instaura una
gravidanza come esito di un trattamento.
    I centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che
l'offerta della consulenza viene fatta di routine.
    L'offerta  dell'attivita' di consulenza e sostegno deve includere
l'informazione scritta di chi la offre.
    L'attivita'  di  consulenza,  a  seconda  delle  situazioni, puo'
essere:
      1. decisionale  il  cui  scopo fondamentale e' di consentire ai
soggetti  di  comprendere  e  riflettere  nel corso della proposta di
trattamento  che  li  riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe
avere  per  loro,  per  le loro famiglie e sugli eventuali figli nati
come risultato del trattamento.
    Questo  tipo  di  consulenza  dovra'  essere disponibile prima di
intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.
    L'operatore che offrira' la consulenza dovra' discutere con tutti
i soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:
      per se stessi;
      per  i  propri  familiari, inclusi figli gia' esistenti o figli
futuri, e per la societa';
      per ogni figlio o figli che verranno;
      2. di  sostegno  che  deve  supportare  le coppie in momenti di
stress  e  difficolta'.  Questo puo' accadere in ogni momento, prima,
durante e dopo l'esecuzione del trattamento.
    I  centri debbono fare ogni sforzo possibile per offrire supporto
a  qualsiasi soggetto coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto,
come ad esempio:
      individui che non possono accedere alle terapie;
      individui  che  hanno  difficolta' ad affrontare un determinato
ciclo di trattamento;
      individui nei quali il trattamento e' fallito;
      3.  genetica  nella previsione di rischio di anomalie genetiche
trasmissibili;
      4. terapeutica che deve riuscire ad assistere i soggetti che ne
abbiano bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di far
fronte  alle  conseguenze  dei  trattamenti  per l'infertilita' sia a
breve  che  a  lungo  termine.  Essa  include  l'aiutare i soggetti a
moderare le loro aspettative e ad accettare la realta' di particolari
situazioni.
    I   centri   devono  invitare  coloro  che  si  sottoporranno  ai
trattamenti a considerare:
      a) la  loro  attitudine  rispetto alla propria infertilita' o a
quella del partner;
      b) la possibilita' che il trattamento fallisca.
    L'attivita' di consulenza decisionale e di sostegno potra' essere
svolta  dai  medici della struttura autorizzata mentre l'attivita' di
consulenza genetica e terapeutica potra' essere svolta da specialisti
del settore.
    L'offerta  dell'attivita'  di  consulenza ad una coppia va sempre
registrata   nella   cartella  clinica  sia  che  la  coppia  accetti
l'attivita' di consulenza sia che la rifiuti.

                             LINEE GUIDA
                     (Art. 7, legge n. 40/2004)


    «1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di  sanita',  e  previo  parere  del  Consiglio superiore di sanita',
definisce,  con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, linee guida contenenti
l'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita.
    2.  Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
    3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni,   in   rapporto  all'evoluzione  tecnico-scientifica,  come  le
medesime procedure di cui al comma 1.».
    Procedure e tecniche di procreazione medicalmente assistita.


    Per  tecniche di procreazione medicalmente assistita si intendono
tutti  quei  procedimenti  che  comportano  il  trattamento di oociti
umani,   di   spermatozoi  o  embrioni  nell'ambito  di  un  progetto
finalizzato   a   realizzare   una  gravidanza.  Questi  procedimenti
includono:  la  inseminazione  omologa, la fecondazione in vitro e il
trasferimento  embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti,
il   trasferimento   intratubarico  degli  zigoti,  il  trasferimento
intratubarico degli embrioni, la crioconservazione dei gameti e degli
embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma
di  opzioni  terapeutiche  a diverso grado di invasivita' sia tecnica
che  psicologica  sulla  coppia.  La  suddivisione  qui  riportata in
Tecniche  di  I,  II  e III livello e' stata effettuata tenendo conto
della loro complessita' e del grado di invasivita' tecnica.
    Il  principio  seguito  nella  stesura  di  queste linee guida e'
quello  di  utilizzare  in prima istanza le opzioni terapeutiche piu'
semplici,  meno  invasive  e  meno  onerose,  tenendo in debito conto
l'eta' della donna e la causa, quando nota, dell'infertilita' e della
sterilita' di coppia.
    Tecniche di I Livello:
      inseminazione   sopracervicale   in   ciclo  naturale  eseguita
utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
      induzione  dell'ovulazione  multipla associata ad inseminazione
sopracervicale  eseguita  utilizzando  tecniche  di  preparazione del
liquido seminale;
      eventuale crioconservazione dei gameti maschili.
    Tecniche  di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale
e/o sedazione profonda):
      fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
      iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
      prelievo  testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia
testicolare);
      eventuale  crioconservazione  di gameti maschili e femminili ed
embrioni (nei limiti delle normative vigenti);
      trasferimento  intratubarico  dei  gameti  maschili e femminili
(GIFT),  zigoti  (ZIFT)  o  embrioni  (TET) per via transvaginale e o
guidata o isteroscopica.
    Tecniche  di  III Livello (procedure che necessitano di anestesia
generale con intubazione):
      prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
      prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
      trasferimento  intratubarico  dei  gameti  maschili e femminili
(GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

   I) INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL'OVULAZIONE


    Vengono  in  questa sede prese in considerazione le inseminazioni
sopracervicali  che consistono nell'introduzione degli spermatozoi in
utero  (IUI), in peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica
(FSP).
    In questi tipi di inseminazione e' necessaria idonea preparazione
del campione seminale.
Indicazioni.
    1. sterilita' inspiegata;
    2. infertilita' maschile di grado lieve - moderato;
    3. endometriosi  I-II  stadio e casi selezionati di III-IV stadio
della classificazione American Fertility Society (AFS) in particolare
dopo intervento chirurgico;
    4. ripetuti   insuccessi   di   induzione  della  gravidanza  con
stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati;
    5. patologie  sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento
dall'inseminazione intracervicale semplice;
    6. fattore cervicale.
    In caso di induzione della crescita follicolare multipla:
      e' obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine
di   ridurre   il  rischio  di  gravidanze  multiple  e  di  sindrome
dell'iperstimolazione ovarica severa;
      alle  coppie  con  un  problema di infertilita' maschile lieve,
sterilita' inspiegata e endometriosi minima o moderata possono essere
offerti  fino a sei cicli monitorizzati di inseminazioni intrauterine
perche'  questo  protocollo  aumenta  le possibilita' di ottenere una
gravidanza.
Procedure.
    Metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:
      1. ciclo    spontaneo    o    con    induzione    farmacologica
dell'ovulazione;
      2. monitoraggio   ecografico   e/o   ormonale   della  crescita
follicolare;
      3. preparazione  del  campione  seminale osservando le seguenti
indicazioni:
        a) deve essere registrato su una scheda apposita:
          nome, cognome, data di nascita della partner femminile;
          nome, cognome, data di nascita del partner maschile;
          il periodo di astinenza osservato;
          il  momento  e  il  luogo  della  raccolta (con particolare
riguardo  per quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel
centro);
          il  tempo  intercorso fra la raccolta e la preparazione del
campione;
        b) tutti i contenitori devono riportare i dati identificativi
del  soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), prima che
il campione venga prodotto, con in piu' i dati della partner;
        c) per  i  campioni seminali prodotti fuori dal centro i dati
identificativi  devono  essere  apposti  sul contenitore dal soggetto
interessato  il  quale deve fornire autocertificazione della consegna
del proprio campione di liquido seminale controfirmata dall'operatore
che accetta il campione;
        d) debbono  essere,  inoltre,  registrati:  i  parametri  del
liquido  seminale,  il metodo di preparazione del campione includendo
in  dettaglio  ogni  eventuale  variazione  dal  prodotto standard di
laboratorio, i parametri del liquido seminale post-preparazione;
      4. introduzione degli spermatozoi nella cavita' uterina.

   II) FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE (FIVET)


Indicazioni.
    1.  fattore  tubo-peritoneale:  patologia  tubarica  acquisita  o
congenita   (precedente   gravidanza   ectopica,   precedenti  aborti
tubarici,   anamnesi   positiva   per   flogosi  pelvica,  interventi
chirurgici sulla pelvi);
    2. infertilita' maschile di grado moderato: quando il trattamento
medicochirurgico   o   inseminazioni   intrauterine  non  hanno  dato
risultati o sono stati giudicati non appropriati;
    3. endometriosi di III o IV grado;
    4. endometriosi  se  la chirurgia o le inseminazioni intrauterine
non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
    5. infertilita'  inspiegata  se  il  trattamento  precedente (es:
cicli  di  inseminazione)  non ha dato risultati o e' stato giudicato
non appropriato;
    6. seme   crioconservato  in  relazione  alla  qualita'  seminale
successiva allo scongelamento;
    7. fallimento dell'iter terapeutico a bassa tecnologia.
Procedure.
    Metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:
      1. in   ciclo   spontaneo   o   con  induzione  della  crescita
follicolare    e    maturazione   di   piu'   ovociti   mediante   la
somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
      2. controllo  della  risposta  ovarica  a tale terapia mediante
monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
      3. prelievo   degli   ovociti   per  via  transvaginale,  sotto
controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
      4. preparazione del campione di liquido seminale;
      5. scelta degli ovociti;
      6. unione   e  coltura  extracorporea  dei  gameti  (ovociti  e
spermatozoi);
      7. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun ovocita;
      8. trasferimento in utero degli embrioni.

  III) MICROINIEZIONE INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI)


Indicazioni.
    1. infertilita' maschile di grado severo;
    2. azoospermia  ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o
epididimari);
    3. mancata  o  ridotta  fertilizzazione  in  precedenti  cicli di
fertilizzazione in vitro (FIV);
    4. ovociti scongelati;
    5. ridotto numero di ovociti;
    6. seme   crioconservato  in  relazione  alla  qualita'  seminale
successiva allo scongelamento.
Procedure.
    1.  in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare
e maturazione di piu' ovociti mediante la somministrazione di farmaci
induttori dell'ovulazione;
    2. controllo  della  risposta  ovarica  a  tale  terapia mediante
monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
    3. prelievo  degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo
ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
    4. preparazione del campione di liquido seminale;
    5. le   tecniche   utilizzate   per   il  prelievo,  in  caso  di
azoospermia,  sono:  Aspirazione  Percutanea  di  Spermatozoi per via
Testicolare  (TESA),  Estrazione  di  Spermatozoi per via Testicolare
(TESE),  Aspirazione  Microchirurgica  di  Spermatozoi dall'Epididimo
(MESA), Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall'Epididimo (PESA);
    6. rimozione del complesso cumulo-corona;
    7. inseminazione  di  ovociti  mediante tecnica di microiniezione
intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;
    8. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun ovocita;
    9. trasferimento in utero degli embrioni.
    Al  fine di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI
l'espressione  consapevole  della  loro volonta' all'esecuzione della
tecnica, si raccomanda:
      a) nei  casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico
difetto genetico che si associa con infertilita' maschile, ad esempio
agenesia congenita mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve
essere  predisposta  una  consulenza genetica e condotta una serie di
indagini specifiche;
      b) nei casi in cui l'indicazione alla ICSI sia costituita da un
deficit  qualitativo  grave del liquido seminale o da una azoospermia
non  ostruttiva  deve  essere  effettuato  un  cariotipo  del partner
maschile;
      c) i  test per l'accertamento di microdelezioni del cromosoma Y
devono   essere  richiesti  in  casi  selezionati  caratterizzati  da
azoospermia o grave oligospermia (" 5 mil/ml).
    Le coppie, inoltre, devono essere informate:
      che  non  si  dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo
termine   della  salute  dei  bambini.  Inoltre,  alcuni  dati  della
letteratura  riportano  la  presenza  di  una maggiore percentuale di
anomalie   cromosomiche  ed  epigenetiche  rispetto  ai  concepimenti
naturali.  E'  ancora  controverso  se l'aumento di tali anomalie sia
legato  alla  tecnica  o  alla alterata qualita' del liquido seminale
paterno;
      del   fatto   che   la   ICSI   aumenta   le   possibilita'  di
fertilizzazione  rispetto  alla  sola  IVF  ma  una volta avvenuta la
fertilizzazione  le  percentuali  di  gravidanza  ottenute con le due
tecniche sono le stesse.
    I prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante
varie tecniche a seconda della situazione clinica del soggetto.
    In  ogni  caso  nel centro dovranno essere presenti gli strumenti
tecnologici   per   garantire   la   possibilita'  di  congelare  gli
spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

        IV) TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI O EMBRIONI


Trasferimento intratubarico di gameti (GIFT).
    Prevede:
      prelievo  degli  ovciti  per via transvaginale ecoguidata o per
via laparoscopica;
      trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per
via laparoscopica o transvaginale, (ecoguidata o isteroscopica).
    La tecnica e' stata utilizzata per le stesse indicazioni previste
per  le  metodiche  a  bassa  tecnologia  (e  richiede  la normalita'
morfo-funzionale di almeno una tuba).
    La  GIFT  e'  un  protocollo  efficace in coppie con infertilita'
sinecausa.
    Va accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche
laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare
una fecondazione extracorporea.
Trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni (ZIFT - TET)
    Prevede:
      prelievo degli ovociti per via transvaginale ecoguidata;
      fecondazione in vitro degli ovociti;
      trasferimento  intratubarico  degli zigoti o degli embrioni per
via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).
    Non  esistono  studi  prospettici randomizzati che dimostrino una
migliore  efficacia  del  trasferimento  intratubarico  di  zigoti od
embrioni rispetto al loro trasferimento in utero.

                 V) PRELIEVO DI GAMETI DAL TESTICOLO


    E'  compito  dello  specialista  andrologo,  o  endocrinologo con
competenze  andrologiche, ovvero urologo con competenze andrologiche,
valutare  l'opportunita'  o  meno  di un trattamento specifico medico
oppure  chirurgico/endoscopico  disostruttivo  o  di ricanalizzazione
delle vie seminali o di correzione della patologia genitale in atto e
di  scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi piu' appropriata,
stabilendo   quale   sia  la  soluzione  terapeutica  piu'  efficace,
conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.
    Il  prelievo  dei  gameti  maschili  puo'  essere  praticato  con
metodiche diverse in relazione alle cause di sterilita' maschile:
      patologie eiaculatorie;
      azoospermie ostruttive;
      dispermie secretorie (lievi-medie-gravi).
    Le  tecniche  utilizzate  in  relazione a tali patologie potranno
essere:
      prelievo urinario post-coitum (eiaculazione retrograda);
      prelievo  transuretrale  dopo  elettrostimolazione  e massaggio
prostatico (aneiaculazione);
      raccolta  dell'eiaculato,  prelievo  testicolare,  epididimale,
deferenziale,  vescicolare  con  tecnica chirurgica, microchirurgica,
percutanea.

 MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI
                      (Art. 13, legge 40/2004)


    «1. Evietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
    2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita  a  condizione  che si perseguano finalita' esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute  e  allo  sviluppo  dell'embrione  stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
    3. Sono, comunque, vietati:
      a) la  produzione  di  embrioni  umani  a  fini di ricerca o di
sperimentazione  o  comunque  a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
      b) ogni  forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e
dei  gameti  ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione,
di  manipolazione  o comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero  a  predeterminarne  caratteristiche  genetiche,  ad eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
      c) interventi  di clonazione mediante trasferimento di nucleo o
di  scissione  precoce  dell'embrione  o  di  ectogenesi  sia  a fini
procreativi sia di ricerca;
      d) la  fecondazione  di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere ... (omissis)».
    E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalita' eugenetica.

        LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI
                      (Art. 14, legge 40/2004)


    «1.   E'  vietata  la  crioconservazione  e  la  soppressione  di
embrioni,  fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978,
n. 194.
    2.  Le  tecniche  di  produzione  degli  embrioni,  tenuto  conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7,
comma 3,  non  devono creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente   necessario  ad  un  unico  e  contemporaneo  impianto,
comunque non superiore a tre.
    3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile  per  grave  e documentata causa di forza maggiore relativa
allo  stato  di  salute  della donna non prevedibile al momento della
fecondazione  e'  consentita,  la  crioconservazione  degli  embrioni
stessi  fino  alla  data  del trasferimento, da realizzare non appena
possibile.
    (Omissis).
    5.  I  soggetti di cui all'art. 5 sono informati sul numero e, su
loro  richiesta,  sullo  stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell'utero.
    (Omissis).
    (Omissis).
    8.  E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto. (Omissis)».
    Qualora  il  trasferimento  nell'utero degli embrioni non risulti
possibile  per  cause di forza maggiore relative allo stato di salute
della   donna  non  prevedibili  al  momento  della  fecondazione  e,
comunque,  un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non
trasferito  dovra'  essere crioconservato in attesa dell'impianto che
dovra' avvenire prima possibile.
    Qualsiasi  embrione  che  non  sia  trasferito  in  utero  verra'
congelato  con onere a carico del centro di procreazione medicalmente
assistita in attesa del futuro impianto.

    CRIOPRESERVAZIONE DEI GAMETI CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI
                       (Art. 14, commi 3 ed 8)


                Strutture di laboratorio e sicurezza.


    1.  tutti  i  centri  di  procreazione medicalmente assistita che
effettuano  tecniche  di  fecondazione  in  vitro  debbono dotarsi di
attrezzature   adeguate   per   applicare  le  migliori  tecniche  di
crioconservazione  e  scongelamento dei gameti e di crioconservazione
degli  embrioni. Gli embrioni devono essere conservati in contenitori
criogenici dedicati.
    2.  gli  ambienti  per  la  criopreservazione  dei gameti e degli
embrioni  devono presentare adeguate caratteristiche strutturali e di
sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attivita';
    3. devono essere presenti in tutti i centri appropriate misure di
sicurezza  in  caso  di  rottura  o  malfunzionamento dei contenitori
criogenici e dei sistemi di conservazione;
    4. devono  essere  presenti  procedure operative scritte per ogni
fase  di utilizzo delle paillettes e delle provette per minimizzare i
rischi  di  contaminazione  o di perdita di materiale dei campioni da
criopreservare;
    5. devono  essere  presenti procedure operative scritte anche per
tutti passaggi seguenti:
      a) qualificazione del personale;
      b) pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;
      c) riempimento dei contenitori criogenici;
      d) controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;
      e) congelamento e scongelamento;
      f) localizzazione dei campioni e durata della conservazione;
      g) trasporto di campioni contaminati;
    6. l'accesso   all'area  di  conservazione  dei  gameti  e  degli
embrioni  deve  essere  consentito  solamente a personale formalmente
autorizzato  a svolgere tale lavoro. Nessuna altra persona puo' avere
accesso ai gameti o agli embrioni;
    7. la  localizzazione  dei  gameti  e  degli embrioni deve essere
accuratamente registrata onde ridurre il tempo necessario per la loro
manipolazione  durante  le  fasi  di  inserimento  ed  estrazione dai
contenitori  criogenici.  Ogni  fase,  di  manipolazione dei gameti e
degli embrioni deve essere registrata;
    8. la  struttura  deve disporre di un sistema di monitoraggio per
assicurare  elevati  standard di sicurezza durante la manipolazione e
la conservazione dei gameti e degli embrioni;
    9. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio degli
errori,  delle  non  conformita'  e  degli eventi avversi occorsi nei
soggetti  che  hanno usufruito dei servizi relativi alla fecondazione
medicalmente assistita.
                          Identificazione.


    1.  I dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti
o da cui sono stati generati gli embrioni devono essere accuratamente
registrati  ed  i  campioni  etichettati  in  modo  da non consentire
alterazioni non autorizzate o non riconoscibili;
      2. I    sistemi   di   registrazione   devono   consentire   la
rintracciabilita'  di  ogni  fase  del trattamento degli ovociti, dei
campioni  di  liquido  seminale  o  degli  embrioni  da  parte  di un
operatore autorizzato fin dalla data di raccolta.
                   Controllo della conservazione.


    1. Almeno una volta l'anno deve essere:
      a) verificata  la  corrispondenza  fra  i  dati riportati sulla
modulistica e il materiale genetico conservato;
      b) verificati lo scopo e la durata della criopreservazione;
      c) individuate eventuali azioni necessarie;
    2. la   documentazione   relativa   ai  gameti  e  agli  embrioni
criopreservati deve includere:
      a) il  tipo  e  l'eventuale  numero di lotto del crioprotettore
usato;
      b) lo stadio dello sviluppo embrionario;
      c) il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;
      d) il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;
      e) la  concentrazione  di  spermatozoi mobili contenuta in ogni
paillette;
      f) il numero di paillettes conservate per ogni paziente;
    3. La  documentazione  delle  procedure  di  scongelamento  degli
ovociti   e  degli  embrioni  deve  includere  eventuali  cambiamenti
morfologici osservati durante lo scongelamento ed il periodo di tempo
della coltura prima del trasferimento in utero;
    4. le  strutture  che offrono il servizio di criopreservazione di
gameti  ed  embrioni devono perseguire il mantenimento di un contatto
con  i  soggetti  cui  appartengono  i  gameti  e  gli  embrioni onde
informarli   dell'approssimarsi   della   data   di   scadenza  della
conservazione degli stessi. Tali soggetti devono essere adeguatamente
informati per consentirgli di scegliere tra le opzioni disponibili;
    5. in  caso  di chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione
al  centro,  o  di  revoca  da  parte  della  Regione, il centro deve
contattare i richiedenti la conservazione per decidere il destino dei
gameti e degli embrioni conservati.
                           Contaminazione.


    1.  i  gameti  e  gli  embrioni  conservati  devono essere tenuti
lontani  da  materiale radioattivo e da ogni potenziale sorgente nota
di infezione, contaminazione chimica o atmosferica;
    2. i  soggetti che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi
di  fecondazione medicalmente assistita, fra cui la criopreservazione
dei  gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite B,
epatite C ed HIV e il risultato deve essere adeguatamente protetto;
    3. i  campioni  dei  soggetti  risultati  negativi per epatite B,
epatite  C  ed HIV devono essere conservati in contenitori criogenici
differenti  da quelli contenenti campioni positivi o di cui manca una
documentazione   di   negativita'.   I  campioni  di  cui  manca  una
documentazione di negativita' devono essere conservati in contenitori
criogenici  differenti  da  quelli  contenenti  campioni positivi per
epatite  B  o  per  epatite  C  o  per  HIV. La struttura deve quindi
disporre di piu' tipi di contenitori:
      a) per campioni negativi;
      b) per campioni in attesa di referto;
      c) per  campioni  positivi  per  le diverse patologie infettive
(epatite B, epatite C o HIV).
           Trasferimento di gameti ed embrioni fra centri.


    1.   in   caso   di   trasferimento   di  gameti  o  embrioni  e'
responsabilita'   del  centro  ricevente  accertare  l'esistenza  del
consenso  dei soggetti da cui provengono i gameti e da cui sono stati
generati gli embrioni all'uso e alla conservazione dei gameti e degli
embrioni trasferiti;
    2. in occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe
in  atto  procedure  per  preservare  la  qualita' e la sicurezza dei
gameti  e  degli  embrioni.  I centri di conservazione, trattamento e
ricerca  devono  garantire  il  corretto  trasferimento dei gameti ed
embrioni.
       Crioconservazione degli embrioni: modalita' e termini.


    Si   dovranno  considerare  due  diverse  tipologie  di  embrioni
crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di
un  futuro  impianto,  compresi  tutti  quelli  crioconservati  prima
dell'entrata  in  vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella
degli   embrioni  per  i  quali  sia  stato  accertato  lo  stato  di
«abbandono».  In  entrambi  i  casi  le  spese  da  sostenere  per il
congelamento saranno a carico del Centro di procreazione medicalmente
assistita.   Si   verificheranno   condizioni  diverse  solo  per  la
conservazione.
    Per  definire  lo  stato  di  abbandono  di  un  embrione si deve
verificare una delle seguenti condizioni:
      a) il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto
degli  embrioni  crioconservati  da  parte della coppia di genitori o
della  singola  donna  (nel  caso  di  embrioni  prodotti con seme di
donatore  e  in  assenza  di  partner maschile, prima della normativa
attuale)
oppure
      b) il centro deve documentare i ripetuti tentativi eseguiti per
almeno un anno di ricontattare la coppia o la donna in relazione agli
embrioni   crioconservati.   Solo  nel  caso  di  reale,  documentata
impossibilita'  a  rintracciare  la  coppia  l'embrione potra' essere
definito come abbandonato.
    La  donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli
embrioni crioconservati.
    Tutti  gli  embrioni  che  sono  in  attesa di un futuro impianto
verranno  congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche
sono  state  effettuate  e  i relativi oneri sono carico dei medesimi
centri.
    Gli  embrioni che verranno definiti in stato di abbandono saranno
crioconservati  in  maniera  centralizzata  con  oneri a carico dello
Stato.
    Per  tutti  gli  embrioni  al  momento  gia' crioconservati e per
quelli  che  in  eccezionali  condizioni potrebbero essere conservati
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ci si atterra' alle
modalita' di crioconservazione esposte nelle presenti linee guida.

                       INDICAZIONI PROCEDURALI


       Accertamento dei requisiti per l'accesso alle tecniche.


    I  requisiti  previsti dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati
dal   medico   che  raccoglie  l'autocertificazione  dello  stato  di
matrimonio o di convivenza della coppia.
                       Esami preconcezionali.


    I  soggetti  che  si rivolgono ad un centro per un trattamento di
procreazione   medicalmente  assistita  devono  aver  effettuato  gli
accertamenti  previsti  dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 in
funzione preconcezionale per la donna, l'uomo e la coppia.
                 Screening per patologie infettive.


    Le  coppie  che  si  rivolgono ad un centro per un trattamento di
procreazione   medicalmente   assistita  devono  aver  effettuato  lo
screening per HIV (Human Immunodeficiency Virus), per epatite B (HBV)
e per epatite C (HCV).
    Comportamento   da  tenere  in  caso  di  presenza  di  patologia
infettiva.
    Quando  vi  siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano
intraprendere  un  trattamento  di  fertilizzazione  in  vitro devono
essere  considerate le implicazioni di queste patologie infettive per
i potenziali figli.

                REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI
                     (vedi prototipo allegato).


    1.  Per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che
contenga  le  generalita' di entrambi i partners, il loro recapito ed
in cui siano riportate:
    a) i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;
    b) eventuali esami;
    c) la diagnosi;
    d) il   trattamento   con   le  prescrizioni  terapeutiche  e  la
descrizione della procedura eseguita;
    e) le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia
utilizzate;
    f) i nominativi del/degli operatori;
    g) il decorso clinico;
    h) eventuali complicanze;
    i) l'esito del trattamento.
    2.  Per  ogni  paziente  deve  essere  approntata  una  scheda di
laboratorio  che  contenga  le generalita' di entrambi i partners, il
loro recapito ed in cui siano riportate:
      a) per  le  tecniche  minori:  le  caratteristiche  del liquido
seminale prima e dopo la preparazione.
      b) per le tecniche maggiori:
        il numero di ovociti prelevato ed il loro grado di maturita';
        le  caratteristiche  del  liquido  seminale  prima  e dopo la
preparazione, nonche' il metodo di preparazione del campione;
        il numero di ovociti inseminati;
        il numero di ovociti fertilizzati;
        il   numero  di  embrioni  prodotti  e  la  loro  descrizione
morfologica;
        il numero di embrioni trasferiti;
        deve essere documentato lo stadio dello sviluppo embrionale;
        i dati riferiti all'embrione devono includere:
          il numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer;
          il tempo intercorso fra pick-up ovocitario e transfer;
          il  tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita ed il
transfer;
          il  numero  degli embrioni ed il loro stadio di sviluppo al
momento del transfer;
          il tipo di catetere utilizzato durante il transfer;
        il numero di ovociti congelati;
        l'eventuale numero di embrioni congelati;
        la  codifica  utilizzata  per l'identificazione degli ovociti
congelati;
        la  codifica  utilizzata per l'identificazione degli embrioni
congelati;
        la codifica per la corrispondenza alle cartelle cliniche.
    3.  La  scheda  clinica e la scheda di laboratorio debbono essere
conservate dal centro.
    4. In una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al
medico  curante  e consegnata all'utente al termine della prestazione
devono essere indicati:
      la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;
      il monitoraggio endocrino/ecografico;
      i dati di laboratorio;
      eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;
      il risultato ottenuto;
      ogni  indicazione  terapeutica  utile al curante per il periodo
successivo alla procedura effettuata.

          ---->  vedere allegato da pag 27 a pag 29  <----