(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A

REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO
E  SORVEGLIANZA  DELLE  OPERE  E  DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DEL GAS
              NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8

  1. DISPOSIZIONI GENERALI

  1.1 Scopo ed ambito di applicazione
  Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la progettazione,
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di trasporto del gas
naturale, ed i relativi aspetti di sicurezza, allo scopo di garantire
la sicurezza e l'affidabilita' del sistema di trasporto stesso.
  Esse  si  applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di
trasporto  locale  del  gas  con pressione massima di esercizio (MOP)
superiore a 5 bar, compresi nei seguenti limiti:
   - confine di Stato;
   - punto di consegna dagli impianti di rigassificazione del GNL;
   - punto di consegna agli impianti di stoccaggio;
   - punto   di  consegna  da  impianti  di  stoccaggio  e  campi  di
produzione a valle degli impianti di trattamento gas;
   - punto di riconsegna alle utenze industriali;
   - punto  di  riconsegna ai sistemi di distribuzione (impianto REMI
escluso).
  Il  sistema  di  trasporto  del  gas  naturale  puo'  quindi essere
suddiviso nelle seguenti parti:
   - condotte a terra;
   - condotte a mare entro i limiti delle acque territoriali;
   - punti di linea;
   - impianti di riduzione e regolazione della pressione;
   - impianti di misura del gas;
   - centrali di compressione.
  Le  prescrizioni  riguardanti  gli impianti di rigassificazione del
GNL,  impianti  di  stoccaggio,  impianti  dei  campi di produzione e
trattamento  gas che alimentano la rete di trasporto devono garantire
la   possibilita'   di  interconnessione  e  l'interoperabilita'  dei
sistemi, in maniera coerente con le prescrizioni di questo decreto.
  Le  reti  di  trasporto  con  pressione non superiore 5 bar, devono
essere  realizzate  secondo  le  prescrizioni  della  "Regola tecnica
relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee dirette
a gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; la gestione di tali
impianti  deve comunque essere eseguita secondo quanto previsto nella
presente regola tecnica.
  Per   quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  regola
tecnica,  si  applicano le norme emanate dall'Ente Nazionale Italiano
di  Unificazione (UNI), dal Comitato elettrotecnico Italiano (CEI) e,
in  mancanza  di  queste,  le  normative  internazionali maggiormente
utilizzate in materia.

  1.2 Definizioni
  Condotta:  l'insieme  di  tubi,  curve,  raccordi, valvole ed altri
pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto del gas naturale.
  Impianti:  complesso  dei  dispositivi ed elementi costituiti dagli
impianti  di riduzione e regolazione della pressione e dagli impianti
di misura del gas.
  Punti di linea: aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali
con  funzioni  di  intercettazione del flusso del gas, di smistamento
del  gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione
interna  delle  condotte,  di terminali marini; le stesse, per quanto
riguarda  la  determinazione delle attivita' soggette al rilascio del
certificato  di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982, sono assimilate alla condotta.
  Centrale  di  compressione:  complesso  dei dispositivi ed elementi
posti lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del gas per
permetterne il trasporto.
  Impianto  REMI:  impianto  di  ricezione  e prima riduzione del gas
naturale  allacciato alla rete di trasporto e posto a valle del punto
di  riconsegna  dal Trasportatore al Distributore/Cliente finale, per
ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas.
  Grado di utilizzazione del materiale: coefficiente che definisce il
livello  di  sollecitazione  ammissibile quale percentuale del carico
unitario   di  snervamento.  E'  il  reciproco  del  coefficiente  di
sicurezza.
  Nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la cui
popolazione sia superiore a 300 unita'.
  Distanza   della  condotta  dai  fabbricati:  la  minima  distanza,
misurata in orizzontale, intercorrente tra l'asse della condotta e il
perimetro del fabbricato.
  Manufatto  di  protezione:  si  intende  l'opera  realizzata  sulla
condotta,  al  fine di accrescere il grado di sicurezza della stessa,
costituita  da  un  manufatto  chiuso (tubo di protezione o cunicolo)
avente   la  funzione  di  protezione  meccanica  della  tubazione  o
manufatto  aperto  (beole  in  cls.,  piastre,  coppelle  in acciaio,
cemento  armato,  polietilene  o  altro  materiale idoneo allo scopo)
avente,  oltre  che  funzione di protezione meccanica della condotta,
anche  quella  di  ripartizione  dei  carichi. Qualora tale manufatto
abbia funzione drenante, esso sara' chiuso, sigillato alle estremita'
e  provvisto  di dispositivi (sfiati) per convogliare verso l'esterno
eventuali fuoriuscite di gas.
  Personale  qualificato: personale che ha dimostrato di possedere le
specifiche   capacita'   e  competenze  professionali  richieste  per
svolgere una determinata attivita' lavorativa.
  Personale   certificato:   personale  in  possesso  di  certificato
rilasciato  da un organismo di certificazione che attesta, sulla base
di  una  procedura  di certificazione, la competenza per svolgere una
determinata attivita' lavorativa.
  Profondita' d'interramento: la distanza compresa tra la generatrice
superiore del tubo e la superficie del terreno.
  Pressione  di  progetto  (DP):  pressione  relativa  alla  quale si
riferiscono i calcoli di progetto.
  Pressione  di  collaudo  idraulico  (TP): pressione minima relativa
alla  quale  la  condotta  o  gli impianti sono sottoposti durante il
collaudo idraulico.
  Pressione operativa (OP): pressione relativa che si puo' verificare
entro  un sistema nelle condizioni di normale esercizio; i livelli di
OP possono eccedere i valori di taratura dei dispositivi di controllo
e di regolazione a causa della dinamica del sistema.
  Pressione  massima  di  esercizio (MOP): massima pressione relativa
alla  quale  un sistema puo' essere fatto funzionare in modo continuo
nelle condizioni di normale esercizio.
  Pressione  limite  di  esercizio  temporaneo  (TOP):  pressione  di
taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema
di controllo principale.
  Pressione  massima  accidentale  (MIP): massima pressione a cui una
condotta  puo'  essere  soggetta,  limitata  dal sistema di sicurezza
stesso  o  quando  previsti,  da  altri  dispositivi  per limitare la
pressione  nel  caso  di  eventuale  mancanza  di  perfetta tenuta in
chiusura del sistema principale.
  Modifiche  sostanziali  della condotta e degli impianti: variazioni
concernenti  la  potenzialita',  il  tracciato,  la  concezione degli
impianti  o  sistemi  stessi,  realizzati secondo la regolamentazione
precedentemente  in vigore. In particolare, per modifiche sostanziali
alla condotta e agli impianti, si intendono:
   - interventi a fronte di sviluppo urbanistico successivo alla posa
della condotta che comportino variante al tracciato originario;
   - realizzazione di una variante significativa al tracciato;
   - sostituzione   di   tratti  di  condotte  con  variazione  delle
dimensioni  geometriche  del  metanodotto (esempio sostituzione di un
tratto  di condotta con tubazione di diametro superiore/inferiore pur
mantenendo lo stesso tracciato);
   - modifiche  dell'ubicazione dei punti di sezionamento della linea
(esempio per eliminazione e/o nuovi inserimenti);
   - le  modifiche significative o rifacimento integrale del circuito
principale  del  gas,  anche  di singole sezioni di impianto (esempio
tratto  di  monte,  sezione  della regolazione, tratto di valle degli
impianti di riduzione della pressione);
   - aumento  della pressione massima di esercizio (MOP) che comporti
il cambio di specie della condotta.
  Non  sono  considerate modifiche sostanziali della condotta e degli
impianti:
   - le implementazioni e le manutenzioni straordinarie realizzate su
tubazioni   e/o   apparati   impiantistici,   quali   ad  esempio  la
realizzazione  di opere di protezione meccanica (esempio cunicoli e/o
tubi  di  protezione  realizzati per mantenere in norma la condotta a
fronte  di  interferenze  con  altri  servizi interrati, strade, aree
pavimentate  adibite  al  transito  di  automezzi  o per garantire le
distanze  minime  di  sicurezza  dagli  edifici  isolati  o per altre
esigenze operative);
   - le   sostituzioni   di  tratti  di  condotta  in  loco  mediante
l'utilizzo  di  materiali con le stesse caratteristiche meccaniche di
classe e spessore;
   - gli  adeguamenti impiantistici meccanici, pneumatici o elettrici
di processo, realizzati non sul circuito principale del gas e che non
alterano le potenzialita' dell'impianto.

  1.3 Classificazione delle condotte
  Le condotte per il trasporto del gas naturale si classificano in:
   - condotte  di  1ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 24 bar;
   - condotte  di  2ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar;
   - condotte  di  3ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar;
   - condotte  di  4ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar;
   - condotte  di  5ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar;
   - condotte  di  6ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar;
   - condotte  di  7ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar.
  Le   condotte   di  1ª  Specie  sono  generalmente  utilizzate  per
trasportare   il   gas   dalle   zone  di  produzione,  importazione,
rigassificazione  alle  zone  di  consumo  e per allacciare le utenze
ubicate all'esterno dei nuclei abitati.
  Le condotte di 2ª Specie sono generalmente utilizzate per collegare
le  condotte di 1ª Specie con quelle di 3ª Specie e per allacciare le
utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati.
  Le condotte di 3ª Specie sono generalmente utilizzate per costruire
le  reti  di  trasporto  locale.  L'uso  di  condotte di 3ª Specie e'
obbligatorio  ove si tratti di reti di trasporto locale sottostradale
urbana poste nei nuclei abitati per rifornire le utenze ivi ubicate.

  1.4 Livelli di pressione
  La  pressione  di progetto (DP) deve essere uguale o superiore alla
pressione  massima  di  esercizio  (MOP)  prevista, ed inoltre per le
condotte di 3ª specie deve essere pari ad almeno 12 bar.
  La relazione tra la pressione massima di esercizio (MOP), pressione
operativa  (OP),  pressione  limite  di  esercizio temporaneo (TOP) e
pressione  massima  accidentale  (MIP) deve essere conforme ai valori
sotto specificati:

                |OP inferiore od |                 |
                |uguale a 1,025  |TOP inferiore od |MIP inferiore od
MOP > 24 bar    |MOP             |uguale a 1,05 MOP|uguale a 1,10 MOP
---------------------------------------------------------------------
24 bar superiore|OP inferiore od |                 |
od uguale a MOP |uguale a 1,025  |TOP inferiore od |MIP inferiore od
> 5 bar         |MOP             |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP
---------------------------------------------------------------------
5 bar superiore |OP inferiore od |                 |
od uguale a MOP |uguale a 1,075  |TOP inferiore od |MIP inferiore od
> 0,04 bar      |MOP             |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP
---------------------------------------------------------------------
MOP inferiore od|OP inferiore od |TOP = MIP        |
uguale a 0,04   |uguale a 1,075  |inferiore od     |
bar             |MOP             |uguale a 1,20 MOP|

  Per  garantire  che  la  pressione  all'interno di una condotta non
superi i livelli sopra indicati, devono essere presenti due sistemi:
   - un  sistema di controllo principale; il cui compito e' quello di
mantenere  la  pressione  di  valle entro limiti della pressione MOP;
tuttavia,  a causa della dinamica d'esercizio del sistema a valle, il
valore  della  pressione  d'esercizio  puo'  eccedere il valore della
pressione MOP, nei limiti ammessi per la pressione OP;
   - un sistema di sicurezza; il cui scopo e' quello di prevenire che
in caso di guasto del sistema principale, la pressione nella condotta
di  valle  ecceda  il  valore  ammesso;  la pressione di taratura del
sistema di sicurezza non puo' eccedere la pressione TOP.
  Le  caratteristiche  principali  del  sistema  di sicurezza sono le
seguenti:
   - l'intervento deve essere di tipo automatico;
   - indipendente dal sistema di regolazione principale;
   - deve  fornire un'adeguata protezione contro il superamento della
pressione  nella condotta di valle in ogni situazione ragionevolmente
ipotizzabile;
   - la  mancanza dell'energia ausiliaria deve provocare un'azione di
sicurezza del sistema; eccezioni a tale requisito sono permesse se,
    - il gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come
energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
    - l'energia ausiliaria (elettricita', aria o fluido idraulico) di
una sorgente esterna viene sostituita dal gas proveniente dal sistema
e l'alimentazione del gas e' continua;
   - se  vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali
ad esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita  del  segnale  di  tali strumenti deve provocare un'azione di
sicurezza del sistema.
  Nel  caso di centrali di compressione, il sistema di sicurezza deve
essere  seguito da un sistema di blocco, tarato alla pressione MIP, a
salvaguardia  di  eventuali incrementi di pressione dovuti al mancato
intervento  del  sistema  di  controllo  principale  e del sistema di
sicurezza.
  Nel caso di impianti di riduzione della pressione:
   - quando  la  MOP di monte e' superiore a 12 bar e contestualmente
la  MOP  di  valle  e'  superiore  a 0,04 bar, il sistema deve essere
seguito  da  un dispositivo a salvaguardia di eventuali incrementi di
pressione dovuti a perdite dei dispositivi del sistema di regolazione
principale  o  del  sistema  di sicurezza stesso; il dispositivo deve
essere  tarato  al valore di pressione MIP; a tale scopo deve inoltre
essere  installato  un dispositivo di scarico in atmosfera costituito
da  una valvola di sicurezza, con diametro di ingresso pari ad almeno
1/10  del  diametro della condotta di uscita dell'impianto oppure, in
alternativa, una valvola di blocco;
   - quando  la MOP stabilita per la condotta di valle e' inferiore o
uguale  a  0,04  bar,  per impedire il superamento della pressione di
valle  stabilita,  il  sistema di sicurezza deve essere costituito da
due  dispositivi  che  intervengano  prima che la pressione effettiva
abbia superato la pressione MIP.
  Nel  caso  di  collegamento  di condotte in cui la pressione MOP di
monte  sia  inferiore  o  uguale  alla pressione MIP di valle, potra'
essere  prevista  l'installazione  del  solo  sistema  di regolazione
principale  o  in  alternativa  del  solo  sistema  di  sicurezza; in
entrambi  i  casi la taratura di tali sistemi deve essere eseguita in
modo  da  non  superare  il valore di pressione MOP della condotta di
valle.
  Per  garantire  la  continuita'  del  trasporto  in  condizioni  di
emergenza  o  per  assetti  operativi  particolari  della  rete e per
limitati periodi di tempo, e' ammesso il collegamento tra reti aventi
pressione  massima di esercizio diversa purche' la pressione di valle
sia  mantenuta  entro  i limiti della pressione MOP della condotta di
valle tramite:
   - sistema  di  controllo continuo a distanza della pressione della
rete,
  oppure,
   - operazione   manuale   del   bypass,   con   presidio   continuo
dell'impianto,
  oppure,
   - l'installazione sul bypass di un solo sistema di sicurezza.

  1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto
  La  continuita'  e la sicurezza del trasporto del gas devono essere
garantiti  dalla  societa'  di  trasporto  attraverso l'attuazione di
sistemi  di prevenzione degli incidenti e la gestione delle eventuali
emergenze. Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione
di  procedure  e  disposizioni  aziendali che permettano di assegnare
ruoli  e  responsabilita'  per  la  gestione di aspetti di sicurezza,
assicurando  un'adeguata  formazione  del  personale,  l'adozione  di
adeguate  misure  per  l'esercizio  e  la  manutenzione di impianti e
condotte e la gestione di eventuali situazioni di emergenza.
  L'impresa di trasporto del gas deve poter accedere liberamente alle
proprie  condotte  ed  impianti con il personale ed i mezzi necessari
alla sorveglianza, all'esercizio e dalla manutenzione.
  Sara'  cura dell'impresa di trasporto del gas acquisire i necessari
permessi,   autorizzazioni   e  nulla  osta  che  gli  consentano  di
realizzare  il  metanodotto  e  i relativi impianti ed esercitarne la
sorveglianza e la manutenzione.
  E'  pure compito dell'impresa di trasporto del gas apporre apposita
segnaletica  lungo  il  tracciato  della condotta, onde permettere ai
terzi l'agevole individuazione della sua collocazione.
  Il   tutto   al  fine  di  consentire  l'adeguamento  dei  progetti
interferenti   con   la   presenza  delle  condotte  stesse  e/o  per
l'esecuzione  in  sicurezza  di  eventuali  lavori  da realizzarsi in
prossimita' di queste.
  Tale segnaletica, oltre ad individuare indicativamente il tracciato
della   condotta,   dovra'  riportare  i  riferimenti  identificativi
dell'impresa di trasporto del gas.
  La   segnaletica   dovra'   essere  ubicata,  di  norma,  in  punti
significativi del tracciato (es. attraversamenti, cambi di direzione,
ecc.).
  Gli  enti  locali  preposti  alla  gestione del territorio dovranno
tenere  in  debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di
trasporto  di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione
dei  propri  strumenti  urbanistici  e  prescrivere il rispetto della
presente  normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di
autorizzazioni, concessioni e nulla osta.
  Di  norma,  tutti  i  metanodotti  di  prima specie aventi diametro
nominale  maggiore  o  uguale a 400 mm e una lunghezza superiore a 35
km,  devono  essere realizzati in modo da consentire le ispezioni con
apparati di ispezione interna delle condotte.
  Agli     approdi     costieri,     ultimata     la    realizzazione
dell'attraversamento  marino,  deve  essere  creato  un  corridoio di
rispetto  che deve essere segnalato ai suoi estremi, per ognuno degli
approdi,  da  appositi pali segnaletici con idonei simboli e luci. Le
norme seguite si attengono al Codice della Navigazione.
  Le  prescrizioni  contenute  nel  presente  allegato  devono essere
rispettate  anche  dagli altri utenti del suolo e sottosuolo nel caso
in cui le condotte del gas siano preesistenti.

  2. Criteri di progettazione

  2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione
  Lo  spessore  minimo  inteso  come spessore nominale al netto delle
tolleranze  negative  di fabbricazione dei tubi deve essere calcolato
utilizzando la seguente formula:

tmin = (DP x D)/(20 x Sp), con Sp minore o uguale a f x Rt0,5
dove:
 - tmin e' lo spessore minimo del tubo espresso in mm;
 - DP e' la pressione di progetto, in bar;
 - D e' il diametro esterno della condotta, in mm;
 - Sp e' la sollecitazione circonferenziale ammissibile in MPa;
 - f e' il grado di utilizzazione;
 - Rt0,5  e'  il  carico unitario di snervamento minimo garantito, in
MPa.

  Il  grado  di  utilizzazione  per  il calcolo dello spessore per le
condotte  di  prima  specie  non  deve  superare  0,72  purche' siano
soddisfatte  le maggiorazioni sulle distanze di sicurezza di cui alla
tabella 2 o 0,57 in caso contrario.
  Il  grado  di  utilizzazione  per  il calcolo dello spessore per le
condotte di seconda e terza specie non deve superare 0,30.
  Il  grado  di  utilizzazione  per  il calcolo dello spessore per le
condotte delle linee a mare non deve superare 0,72.
  Il  grado  di  utilizzazione per il calcolo dello spessore dei tubi
degli impianti di linea, degli impianti di riduzione e/o misura della
pressione, delle centrali, inclusi i tubi del circuito principale non
deve superare:
   - 0,57  per  la parte di circuito con pressione MOP maggiore di 24
bar
   - 0,30  per  la  parte  di  circuito con pressione MOP inferiore o
uguale 24 bar e superiore a 5 bar.
  Devono essere garantiti almeno i seguenti spessori minimi, anche se
dall'applicazione  delle  formule  di  progetto risultino spessori di
calcolo inferiori:
   - 1,8 mm per diametri esterni fino a 30 mm;
   - 2,3 mm per diametri esterni oltre 30 e fino a 65 mm;
   - 2,6 mm per diametri esterni oltre 65 e fino a 160 mm;
   - 3,5 mm per diametri esterni oltre 160 e fino a 325 mm;
   - 4,5 mm per diametri esterni oltre 325 e fino a 450 mm;
   - 1% del diametro esterno per diametri esterni oltre 450 mm.
  La  progettazione  dei  raccordi (pezzi a T, collettori, riduzioni,
fondelli,  inserti  da  saldare,  ecc.)  e  delle  curve  prodotte in
fabbrica  deve  essere  eseguita  in  conformita' con quanto previsto
dalla  norma  UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme
UNI  EN  12007-1  e  UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od
uguale a 16 bar.
  Il  grado  di  utilizzazione  da  assumere per la progettazione dei
raccordi  e  delle  curve  prodotte  in  fabbrica  non  dovra' essere
superiore  a quello previsto per la linea di trasporto gas o impianto
sui quali saranno inseriti.

  2.2 Scelta del tracciato
  Sicurezza,   fattori   ambientali  e  tecnici  sono  le  principali
grandezze  influenti per il tracciato di una condotta. Occorre tenere
debito   conto  dei  vincoli  e  delle  infrastrutture  presenti  sul
territorio.
  Per  la pianificazione del tracciato deve essere svolta un'indagine
conoscitiva del territorio e in particolare devono essere acquisiti i
fattori   geologici,  topografici,  idrogeologici,  gli  insediamenti
urbani  e  i programmi dei Piani Regolatori, l'esistenza di eventuali
aree  protette  ed  i  vincoli  che su queste gravano, la presenza di
infrastrutture di trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e linee
elettriche, di corsi d'acqua e di aree di bonifica.
  Analoghe indagini preventive devono essere condotte per definire il
sito piu' idoneo per la costruzione delle centrali di compressione.
  Per  il  tracciato  delle  condotte a mare devono essere realizzate
delle   ispezioni   del  corridoio  di  posa  e  del  fondale  marino
circostante   per   individuare   e  localizzare  le  caratteristiche
geologiche,  le  proprieta' geotecniche, la presenza di ostacoli come
relitti  navali,  residuati  bellici  e  rottami vari. Devono inoltre
essere  acquisiti i dati meteorologici ed oceanografici necessari per
una pianificazione dello specifico progetto e costruzione.
  Nella  definizione  del tracciato devono essere considerate inoltre
le distanze di sicurezza delle condotte di cui al punto 2.5.

  2.3 Sezionamento in tronchi
  Le    condotte   a   terra   devono   essere   sezionate   mediante
apparecchiature  di  intercettazione  in  accordo con quanto previsto
dalla  norma  UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma
UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
  Il  sezionamento  deve essere eseguito in modo tale che la distanza
tra le valvole di intercettazione non sia superiore a quella indicata
nella tabella 1 sotto riportata.
  Tabella  1.  Distanza  massima  di  sezionamento  in relazione alla
specie della condotta

  Tabella  1.  Distanza  massima  di  sezionamento  in relazione alla
specie della condotta
=====================================================================
             |Distanze in caso di valvole|Distanze in caso di valvole
             |    con comando locale     |      telecontrollate
=====================================================================
  1ª specie  |           10 km           |           15 km
---------------------------------------------------------------------
2ª specie (1)|           6 km            |           10 km
---------------------------------------------------------------------
  3ª specie  |           2 km            |           6 km

       (1)  nel  caso  di  attraversamento  di nuclei abitati si veda
quanto riportato al paragrafo 2.5.2

  Le  apparecchiature  di  intercettazione  devono  essere ubicate in
posizione facilmente raggiungibile.
  Le  condotte, in ciascun tronco ottenuto a seguito del sezionamento
sopra  indicato,  devono  essere  munite  di  idonei  dispositivi  di
scarico,  da  ubicare  di  norma  nell'area  dei  punti di linea, che
consentano  di  procedere  rapidamente allo svuotamento del tratto di
condotta  qualora  se  ne  determini  la necessita'. Le operazioni di
scarico,  peraltro  eccezionali  e  non  automatiche,  devono  essere
effettuate con la massima cautela e in modo da non recare pregiudizio
alla sicurezza di persone o cose.

  2.4 Profondita' di interramento
   a) Le   condotte   devono   essere  di  regola  interrate  ad  una
profondita' di norma non inferiore a 0,90 m.
   b) In  terreni che presentano ondulazioni, fossi di scolo, cunette
e   simili,  e'  consentita  per  brevi  tratti  una  profondita'  di
interramento minore di 0,90 m ma mai inferiore a 0,50 m.
   c) In   terreni   rocciosi,   e'  consentita  una  profondita'  di
interramento fino ad un minimo di 0,40 m.
   d) Nel  caso  di  condotte  poste  in sede stradale (carreggiata e
relative  fasce  di pertinenza), il metanodotto deve essere interrato
ad  una  profondita' minima di interramento di 1,00 metro rispetto al
piano di rotolamento (carreggiata).
  E'  consentita  una  profondita'  minore, fino ad un minimo di 0,50
metri,  purche'  si  provveda  alla  realizzazione di un manufatto di
protezione   della  condotta  che  resista  ai  carichi  massimi  del
traffico.  La  protezione  deve  essere  prolungata per almeno 0,50 m
oltre il bordo della carreggiata nei tratti di accesso e di abbandono
della  sede stradale. Questa riduzione di profondita' di interramento
non  e' consentita nel caso di strade statali, regionali, provinciali
e autostrade.
  Fatto   salvo   quanto  prima  detto  che  deve  essere  tenuto  in
considerazione  in funzione di un possibile ampliamento della strada,
nelle  fasce  di  pertinenza  per le quali possono esserci dislivelli
diversi rispetto alla carreggiata, si applicano le stesse profondita'
di interramento prevista ai paragrafi a), b), c).
  Nei  tratti  di  condotta posti in aiuole spartitraffico a distanza
maggiore  di  0,50  m  dal bordo della carreggiata, la profondita' di
interramento puo' essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 metri.
  In  tutti i casi e' ammessa una profondita' di interramento di 0,50
m rispetto al fondo delle cunette o del fosso di guardia.
   e) Quando  le condotte sono posate al di fuori della sede stradale
in manufatti di protezione o in protezioni equivalenti, e' consentita
una profondita' di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e
nelle  zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo di
0,30 m.
   f) Nei  casi particolari in cui la condotta debba essere collocata
fuori  terra  (ad  esempio:  attraversamenti  di  corsi  d'acqua o di
terreni  instabili),  essa deve essere sollevata dalla superficie del
terreno  e munita, dove necessario, di curve, giunti di dilatazione o
ancoraggi.
   g) In  tutti  i casi assimilabili a quelli sopra descritti possono
essere adottate le stesse condizioni di posa.
  Le  prescrizioni sopraindicate non sono applicabili per le condotte
posate  nelle  aree  recintate  dei  punti di linea, degli impianti e
delle centrali di compressione.
  Le   condotte   a   mare   sono   normalmente   interrate  solo  in
corrispondenza   degli   approdi   costieri.  Particolari  condizioni
ambientali  potranno  richiedere in determinate zone l'interramento o
la protezione della condotta con altri mezzi.

  2.5 Distanze di sicurezza delle condotte

  2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
  Fatto  salvo  quanto  indicato  ai  punti  2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4, le
distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1ª, 2ª
e  3ª  specie,  sono  determinate  in  base alla pressione massima di
esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno
come indicato nella Tabella 2.
  Tutte  le  soluzioni  deducibili  da  detta  tabella, ai fini delle
determinazioni  delle  distanze  minime  di sicurezza dai fabbricati,
sono indifferentemente applicabili.
  Tabella   2.  Correlazione  tra  le  distanze  delle  condotte  dai
fabbricati  -  la  pressione massima di esercizio - Il diametro della
condotta  -  La  natura  del  terreno  di posa - Il tipo di manufatto
adottato

               ---->  Vedere tabella a pag. 46  <----

  Ai  fini  dell'applicazione  della  Tabella  2  sono contemplate le
seguenti condizioni di posa delle condotte:
  Categoria  A  -  Tronchi  posati  in terreno con manto superficiale
impermeabile,  intendendo  tali  le  pavimentazioni  di  asfalto,  in
lastroni  di  pietra  e di cemento ed ogni altra copertura naturale o
artificiale  simile.  Si  considerano  rientranti in questa categoria
anche  quei  terreni  nei  quali  all'atto  dello  scavo  di  posa si
riscontri  in  profondita'  una  permeabilita' nettamente superiore a
quella degli strati superficiali.
  Categoria  B  -  Tronchi  posati  in  terreno  sprovvisto  di manto
superficiale  impermeabile,  purche' tale condizione sussista per una
striscia  larga  almeno  due  metri  e  coassiale  alla  condotta. Si
considerano  rientranti  in  questa  categoria anche quei terreni nei
quali,  all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondita' una
permeabilita'  inferiore  o  praticamente  equivalente a quella degli
strati superficiali.
  Categoria  D  - Tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi
drenanti  di  cui  al punto 2.8, lungo i quali devono essere disposti
diaframmi  alla  distanza  massima  di  150 m e dispositivi di sfiato
verso l'esterno protetti contro l'intasamento.
  I   fabbricati  ausiliari,  destinati  esclusivamente  a  contenere
apparecchiature  e dispositivi finalizzati all'esercizio del servizio
di  trasporto,  devono  mantenere  una  distanza  di  sicurezza dalle
condotte  interrate o fuori terra, poste all'interno della recinzione
di  punti  di  linea,  impianti e centrali, pari almeno alla quota di
interramento   della   condotta   stessa  e  tale  da  consentire  la
manovrabilita'  degli  apparati per le condotte fuori terra, comunque
non  inferiore  a 0,90 m e nel rispetto del D.Lgs. 12 giugno 2003, n.
233.

  2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati
  Le  condotte  di  1ª  specie  devono  trovarsi  ad una distanza non
inferiore  a  100  m  da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con
popolazione superiore a 300 unita'.
  Qualora  per  impedimenti di natura topografica o geologica non sia
possibile  osservare la distanza di 100 m dai fabbricati appartenenti
a   nuclei  abitati  con  popolazione  superiore  a  300  unita',  e'
consentita  una  distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori
che  si  desumono  dalla  colonna  1  della  Tabella  2,  purche'  si
impieghino  tubi  il  cui  spessore  venga  calcolato  in  base  alla
pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto
estendentesi a distanza inferiore a 100 m.
  In  alternativa,  nello  stesso  tratto,  possono essere utilizzati
sulla  condotta  manufatti  di  protezione  di  cui al paragrafo 2.8,
rispettando:
   - le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa A in
caso  di utilizzo di manufatti aperti con funzione di sola protezione
meccanica;
   - le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa B in
caso  di  utilizzo  di  manufatti  chiusi  con funzione di protezione
meccanica e drenaggio.
  Le  stesse  condizioni  devono  essere  rispettate  quando,  per lo
sviluppo  edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino
piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
  Le  condotte  di  2ª specie possono attraversare i nuclei abitati a
condizione  che le stesse siano sezionabili in tronchi secondo quanto
previsto  per  le  condotte  di  terza  specie  nella tabella 1 e che
vengano  rispettate le distanze che si desumono dalla colonna 2 della
Tabella 2.

  6.8  2.5.3  Distanze  di  sicurezza  nei  confronti  di  luoghi  di
concentrazione di persone.
  Le  condotte  di  1ª  specie  devono  trovarsi  ad una distanza non
inferiore  a  100  m  da  fabbricati  destinati  a collettivita' (es.
ospedali,  scuole,  alberghi,  centri  commerciali,  uffici, ecc.), a
trattenimento  e/o  pubblico spettacolo, con affollamento superiore a
100  unita',  di  seguito  denominati  "luoghi  di  concentrazione di
persone".
  Qualora  per  impedimenti di natura topografica o geologica non sia
possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione
di persone", e' consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque
non  inferiore  alle  distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2,
categoria  di  posa A e B, purche' si impieghino tubi il cui spessore
venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata
del  25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100
m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di
posa  D  garantendo  una distanza di sicurezza non inferiore a quella
prevista per la categoria di posa B.
  Ove  per  la  condotta in condizione di posa D si adottino spessori
calcolati  con  la  MOP  aumentata del 25%, deve essere garantita una
distanza  di  sicurezza  pari al doppio della distanza prevista nella
tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non
superiore a quello previsto per la categoria di posa B.
  Le  stesse  condizioni  devono  essere  rispettate  quando,  per lo
sviluppo  edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino
piu' soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
  Nel  caso  di condotte di 2ª e di 3ª specie poste in prossimita' di
"luoghi  di  concentrazione  di  persone", dovra' essere garantita la
distanza  minima  prevista  rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della
Tabella  2  eccetto  che  per  la categoria di posa D per la quale la
distanza  deve  essere  raddoppiata,  fino ad un valore non superiore
alla  distanza  prevista  per  la  categoria  di posa B, per tutto il
tratto estendentesi a distanza minore.

  2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare
  Per  quanto  riguarda  le condotte a mare, devono essere concordate
con  le Autorita' competenti, lungo il tracciato della condotta, aree
di  divieto  di  pesca,  d'ancoraggio  e  comunque afferenti ad altre
attivita'  che  possano  comportare  un  potenziale  pericolo  per la
sicurezza.

  2.6 Distanze da linee elettriche
  Tra  condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per
messa  a  terra  delle  linee  elettriche devono essere rispettate le
distanze  minime fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.
  I  punti  di  linea, gli impianti e le centrali di compressione non
possono  essere  ubicati  al  di  sotto di linee elettriche aeree. La
distanza  tra  condotte  aeree  o  apparati e dispositivi fuori terra
appartenenti  a  punti di linea e impianti, non puo' essere inferiore
all'altezza  dei  conduttori sul terreno come da decreto del Ministro
dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli
sfiati  degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere
posizionati  ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore
piu' vicino.
  Per linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30
kV  occorre  verificare  le  eventuali interferenze elettromagnetiche
sulla  condotta  in  modo  da prevedere eventualmente l'esecuzione di
opere di protezione a difesa di tensioni indotte.
  La  distanza  tra  linee  elettriche  interrate,  senza  protezione
meccanica,  e  condotte  interrate,  non  drenate,  non  deve  essere
inferiore   a   0,5   m  sia  nel  caso  di  attraversamenti  che  di
parallelismi. Tale distanza puo' essere eccezionalmente ridotta a 0,3
m  quando  venga interposto un elemento separatore non metallico (per
esempio  lastre  di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel
caso  degli  attraversamenti  non  si devono avere giunti sui cavi di
energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno
che  non  venga  interposto  un  elemento  separatore  non metallico.
Qualora  le  linee  elettriche  siano  contenute  in  un manufatto di
protezione  valgono  le  prescrizioni  del  punto 2.7. Non devono mai
essere  disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia
e condotte per il trasporto di gas.

  2.7 Parallelismi ed attraversamenti
  Le  procedure  seguite  e  le  attrezzature  utilizzate  durante la
realizzazione dell'attraversamento non devono causare danno o rendere
pericoloso  l'utilizzo  di ogni struttura attraversata o adiacente al
metanodotto.  Per quanto possibile inoltre gli attraversamenti devono
essere  realizzati  in  modo  tale  che  l'uso  e la manutenzione del
metanodotto  non  intralci  la  circolazione  su  strade,  ferrovie e
tranvie e non limiti l'utilizzo e la manutenzione degli altri servizi
attraversati.
  Qualora   il   metanodotto   sia  preesistente,  sara'  cura  degli
interessati  alla  realizzazione  dell'opera interferente adottare le
precauzioni  atte  ad  impedire danni o pericoli all'esercizio e alla
manutenzione del metanodotto.
  La  progettazione  dell'attraversamento  deve  considerare tutte le
sollecitazioni   agenti   sulla   condotta,   comprendendo   sia   le
sollecitazioni longitudinali che quelle circonferenziali.
  Nei  casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e
tranviarie  extraurbane,  si  applicano le norme emanate dal Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  tutela degli impianti di
propria competenza.
  Nel  caso di attraversamenti di strade ed autostrade oltre a quanto
di  seguito  indicato si devono rispettare le prescrizioni del Codice
della Strada.
  Per  le condotte di 1ª Specie, posate in sede stradale (carreggiata
e  relative  fasce  di pertinenza) di autostrade e di strade statali,
regionali e provinciali, per attraversamenti o con percorso parallelo
alla  carreggiata,  deve  essere  previsto  l'impiego  di tubi il cui
spessore  venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio
aumentata del 25% oppure in alternativa la posa entro un manufatto di
protezione chiuso adeguatamente dimensionato per resistere ai carichi
esterni.
  Per  tali  condotte  i  requisiti relativi alla maggiorazione dello
spessore  (o  all'applicazione  del  manufatto  di protezione) devono
essere  applicati  per l'intera sede stradale e comunque per non meno
di 3 m dal limite della carreggiata.
  Nei   casi   di  attraversamento  di  linee  tranviarie  urbane  la
profondita'  di  interramento  della  condotta  non  deve  mai essere
inferiore ad 1 m misurata tra la generatrice superiore della condotta
stessa  ed  il  piano  di ferro; nel caso di condotte di 1ª specie, i
tubi  devono  essere  calcolati  in  base ad una pressione massima di
esercizio maggiorata del 25% fino ad una distanza di 1 m dalla rotaia
piu'  vicina oppure la condotta deve essere collocata in manufatto di
protezione chiuso drenante per la stessa estesa.
  Nei  casi  di  percorsi  paralleli  a  linee  tranviarie urbane, la
distanza  minima  misurata  in  senso  orizzontale  tra la superficie
esterna  della  condotta  e  la  rotaia  piu' vicina, non deve essere
inferiore  a  3  m  per  le  condotte di 1ª e 2ª Specie, ed a 1 m per
quelle di 3ª Specie.
  In  prossimita'  di  opere  d'arte  l'attraversamento  deve  essere
realizzato in modo tale da non interessarne le strutture e consentire
la  eventuale  esecuzione  di lavori di manutenzione o consolidamento
delle opere stesse.
  Laddove   non   sia   praticabile  l'attraversamento  con  condotta
interrata possono essere utilizzati attraversamenti sopraelevati che,
a  seconda  delle  luci da attraversare e dei diametri delle condotte
interessate,  possono  essere  autoportanti  o  sostenuti da adeguate
strutture di sostegno.
  I ponti cosi' realizzati devono essere progettati in accordo con le
norme  di progettazione appropriate, con luce sufficiente per evitare
i danni possibili dovuti ad eventuale traffico e con adeguati accessi
per la manutenzione.
  Nei  casi  di  attraversamenti  sopraelevati  e' inoltre consentita
l'utilizzazione  di  opere  d'arte  esistenti,  previa verifica della
struttura  portante alle nuove condizioni di carico. La condotta puo'
essere  posata  in vista aggraffata esternamente al manufatto, oppure
interrata  nella  sede di transito, con l'esclusione del collocamento
attraverso camere vuote di manufatti non liberamente arieggiate.
  Nei  casi  di  percorsi paralleli fra condotte non drenate ed altre
canalizzazioni  non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per
cavi  elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima
tra  le  due  superfici  affacciate  non  deve  essere inferiore alla
profondita'  di  interramento adottata per la condotta del gas, salvo
l'impiego  di  diaframmi  continui  di  separazione  o  manufatti  di
protezione chiusi drenanti.
  Nei  casi  di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni
in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovra' essere
assicurata  una  distanza  minima  tra  le  superfici  affacciate non
inferiore  a  0,50  m.  E'  ammessa una distanza inferiore purche' si
mettano  in  atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra
le   condotte   e   che  non  interferiscano  con  le  operazioni  di
manutenzione.
  Tale  ultima  soluzione  dovra'  essere  adottata anche nei casi di
parallelismi e di attraversamenti con impianti di irrigazione.
  Nei  casi  di  attraversamenti  di  condotte  non  drenate ad altre
canalizzazioni  non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per
cavi  elettrici  e  telefonici,  fognature  e  simili),  la  distanza
misurata  in senso verticale fra le due superfici affacciate non deve
essere  inferiore  a 1,50 m. Qualora non sia possibile osservare tale
distanza,  la  condotta  del  gas  deve  essere  collocata  entro  un
manufatto di protezione chiuso drenante che deve essere prolungato da
una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m nei sovrappassi e
3  m nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle
pareti  esterne  della  canalizzazione  ed  in  ogni caso deve essere
evitato  il  contatto  metallico  tra le superfici affacciate. Quando
tecnicamente fattibile il manufatto di protezione chiuso drenante, di
cui   sopra,   puo'  essere  invece  realizzato  a  protezione  della
canalizzazione interferente.
  Nel  caso  di percorsi paralleli o attraversamenti fra condotte non
contenute  in  un  manufatto  di  protezione  e tubi portacavi di usi
diversi  non in pressione, al servizio del gasdotto, quali ad esempio
tubi  portacavi per posa cavo telecomunicazione, e' consentito che le
distanze   minime  prescritte  non  vengano  rispettate,  purche'  la
continuita'  della  canalizzazione  sia  interrotta  mediante  idonei
diaframmi  o  tappi  di  separazione,  in  ingresso  ed in uscita dai
pozzetti  e da edifici chiusi, ad evitare che le canalizzazioni siano
veicolo di trasporto gas.
  Per  tali tubi portacavi, negli attraversamenti di strade, ferrovie
e  tranvie  urbane  ed  extraurbane  e'  ammessa la posa in posizione
adiacente al metanodotto.
  Gli  attraversamenti  di  corsi d'acqua devono essere realizzati di
norma   sottopassando   l'alveo.   I   requisiti  di  protezione  per
l'attraversamento  di fiumi, torrenti, canali, saranno determinati in
accordo con le richieste delle Autorita' competenti.

  2.8 Manufatti di protezione
  I  manufatti  di  protezione  citati  ai punti 2.5, 2.6, 2.7 devono
essere  dimensionati in relazione ai carichi a cui saranno sottoposti
in opera e potranno essere costituiti da:
   - manufatti  di  protezione  aperti quali beole in cls., piastre o
coppelle  in  acciaio,  cemento armato, polietilene o altro materiale
idoneo alle scopo;
   - manufatti chiusi quali,
    - tubi  in  acciaio  o  in  cemento o altro materiale idoneo allo
scopo, oppure,
    - cunicoli  in  muratura,  in calcestruzzo realizzati in opera su
canalette o con elementi prefabbricati.
  I  manufatti  di  protezione  aperti  hanno  funzione di protezione
meccanica e/o di ripartitori dei carichi e sono collocati al di sopra
della generatrice superiore della condotta .
  I  manufatti  di  protezione  chiusi  contengono  completamente  la
condotta e possono essere realizzati con funzione di:
  - protezione meccanica e drenaggio;
  - sola protezione meccanica.
  Nel  primo  caso tra condotta e manufatto di protezione deve essere
assicurata una intercapedine libera o riempita con materiale drenante
che  sara' resa comunicante con l'esterno mediante il collegamento di
uno o piu' sfiati.
  Nel   secondo  caso  invece  l'intercapedine  tra  condotta  ed  il
manufatto potra' essere riempita con materiale non drenante; non sono
richiesti sfiati.
  Nel  caso  di  tubi  di  protezione  devono  essere applicati sulla
condotta  distanziatori di materiale plastico per evitare il contatto
metallico  tra condotta e manufatto di protezione o il danneggiamento
al rivestimento.
  La   giunzione   dei  vari  elementi  costituenti  i  manufatti  di
protezione  drenanti  deve  garantire la sigillatura e la continuita'
della protezione.
  Le  estremita'  dei  manufatti  di  protezione chiusi devono essere
sigillate alle estremita' con idonei dispositivi e/o materiali.
  I  manufatti  di  protezione  con funzione drenante dovranno essere
suddivisi  in  tratti con diaframmi come indicato al punto 2.5 per la
categoria di posa D.
  Gli  sfiati  devono  essere  costruiti  con  tubi  di  diametro non
inferire  a  30  mm  e devono essere in numero di uno per i tratti di
lunghezza  inferiori  o uguali a 30 m e in numero di due per i tratti
di lunghezza maggiore.
  Gli  sfiati  potranno  essere ubicati sul manufatto di protezione o
lateralmente ad esso e comunque in posizione tale:
   - da  non  arrecare  disturbo  e pericolo al transito di veicoli o
persone;
   - da  evitare che eventuali perdite possano interessare fabbricati
o linee elettriche;
   - da essere accessibili per il controllo.

  2.9   Criteri   di   progetto   dei   punti   di  linea  (punti  di
intercettazione  di  linea,  nodi,  stazioni  di lancio e ricevimento
apparati per la pulizia e l'ispezione interna)
  I  punti  di linea devono essere progettati in accordo con la norma
UNI  EN  1594  per  condotte  con  MOP > 16 bar e con la norma UNI EN
12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
  Il  circuito  principale  del  gas  dei punti di linea interrati e'
soggetto  alle  stesse regole riguardanti le condotte di cui al punto
2.5 per le modalita' di posa B e D purche', in quest'ultimo caso, sia
assicurato  il  drenaggio  del  gas in modo che eventuali perdite non
interessino fabbricati.
  Qualora  il  circuito  principale  del  gas  dei punti di linea sia
realizzato  fuori terra devono essere rispettate le stesse regole per
la  modalita'  di  posa  di  tipo B. Nel caso in cui non possa essere
rispettata   la   distanza   di  sicurezza  prevista,  devono  essere
realizzati  appositi  ed  idonei  schermi  di protezione che dovranno
avere  estensione  ed essere posizionati in modo tale che la distanza
di  sicurezza calcolata con la regola del filo teso non sia inferiore
a quella prevista.
  Le  aree  classificate  secondo il D. Lgs. 12.06.2003 n° 233 devono
risultare contenute all'interno della recinzione dell'impianto.
  Gli impianti con condotte o apparati fuori terra, o con dispositivi
di  manovra  delle  valvole  fuori terra devono essere recintati. Nel
caso   di  impianti  completamente  interrati  non  e'  richiesta  la
recinzione   purche'  i  dispositivi  di  manovra  delle  valvole  di
intercettazione  e gli altri apparati da manovrare siano contenuti in
appositi   pozzetti   che   permettano   la   manovra   degli  stessi
dall'esterno.

  2.10  Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte
di  trasporto  (con  esclusione  di  quelli  al servizio delle utenze
industriali e REMI)

  2.10.1 Progettazione
  Gli  impianti  di  riduzione facenti parte del sistema di trasporto
gas  devono  essere realizzati in conformita' a quanto previsto dalla
norma UNI EN 12186.
  Gli  impianti  di  riduzione  della  pressione  con  MOP  di  monte
superiore  a  12  bar  possono  essere  realizzati  all'aperto oppure
allocati  in  cabina  o  altro  tipo  di  alloggiamento fuori terra o
seminterrato.
  Gli   stessi   devono  essere  allocati  in  un'area  provvista  di
recinzione  alta  almeno  2  m per precludere l'accesso a persone non
autorizzate.
  Gli impianti di riduzione della pressione con MOP di monte compresa
tra  5  e  12  bar  possono essere anche realizzati in cabina o altro
manufatto   di   alloggiamento   senza   recinzione,   fuori   terra,
seminterrati  o  interrati, purche' non sia previsto il riscaldamento
del gas.
  Gli  impianti  con  MOP  di monte inferiore o uguale a 5 bar devono
essere  realizzati in accordo con "Regola tecnica relativa alle opere
ed  ai sistemi di distribuzione e di linee dirette a gas naturale con
densita' non superiore a 0,8".

  2.10.2 Impianto all'aperto con recinzione
  L'impianto  all'aperto e' quello in cui gli apparecchi di riduzione
della  pressione sono installati all'aperto ed in aree opportunamente
recintate.
  La  distanza minima tra gli apparecchi di riduzione della pressione
e  la  recinzione non deve essere inferiore a 10 m, a meno che non si
provveda alla costruzione di appositi ed idonei schermi di protezione
in  muratura  o  in  terra.  In  tal  caso  gli schermi di protezione
dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 2 m dalla
recinzione e dovranno avere un'estensione tale che la somma:
   - della  distanza  tra  gli  apparati  fuori  terra  ed  una delle
estremita' dello schermo,
  e
   - della distanza tra lo schermo e la recinzione,
  non risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso).
  La  distanza  minima  tra  la  recinzione  e  le  parti fuori terra
dell'impianto  in  pressione,  escluse  le valvole e le condotte, non
deve essere inferiore a 2 m.

  2.10.3  Impianto  in  cabina  o  altro  tipo  di  alloggiamento con
recinzione
  L'impianto in cabina con recinzione e' quello in cui gli apparecchi
di  riduzione  della  pressione  sono  installati  in apposita cabina
opportunamente recintata.
  La  cabina  puo'  essere  costruita  in  muratura  in  mattoni o di
calcestruzzo,  puo'  essere fuori terra o seminterrata ed ha di norma
dimensioni  tali  da  consentire  l'accesso  e  lo  stazionamento del
personale al suo interno.
  Tra  la  recinzione  ed i muri perimetrali della cabina deve essere
osservata una distanza non inferiore a 2 m.
  La  stessa  distanza  deve  essere osservata tra la recinzione e le
parti fuori terra dell'impianto in pressione, escluse le valvole e le
condotte.
  I   muri  perimetrali  della  cabina  devono  essere  costruiti  in
calcestruzzo dello spessore minimo di 20 cm, se semplice, o di 15 cm,
se  armato, oppure con materiali incombustibili che conferiscano alle
strutture  portanti e alle eventuali pareti di compartimentazione una
resistenza al fuoco rispettivamente non inferiore a R120 e REI/EI120.
  Le  cabine  fuori terra o seminterrate devono avere la copertura di
tipo leggero, costruita in materiale non combustibile.
  L'aerazione  della  cabina  deve  essere  assicurata  da  aperture,
disposte  in  alto  vicino  alla  copertura,  aventi  una  superficie
complessiva  non  inferiore  a  1/10 della superficie in pianta, e da
altre aperture poste in basso per agevolare il ricambio.
  Le  aperture  devono  essere  protette con reticelle metalliche per
impedire l'ingresso di corpi estranei.
  La   cabina   seminterrata  deve  consentire  un  accesso  laterale
direttamente dall'esterno.
  Gli  apparati  che costituiscono gli impianti di riduzione e misura
possono  essere  installati  anche  in altro tipo di alloggiamento di
dimensioni ridotte sempre recintato. Le caratteristiche costruttive e
i  materiali utilizzati per questi tipi manufatto, devono essere tali
da garantire un livello equivalente di sicurezza antincendio, sia per
quanto  riguarda  la  protezione delle persone, sia per la protezione
degli apparati. Anche per gli impianti costruiti in tali manufatti di
alloggiamento, devono essere comunque rispettate le disposizioni e le
distanze  di  sicurezza  e  protezione  previste per gli impianti con
cabina in muratura.

  2.10.4  Impianto  in  cabina  o  altro  tipo di alloggiamento senza
recinzione  (senza  preriscaldo e con pressione di monte compresa tra
12 e 5 bar).
  L'impianto  senza  recinzione  e'  quello  in cui gli apparecchi di
riduzione  della  pressione sono installati in cabina o altro tipo di
alloggiamento,  costruiti  fuori  terra,  interrati  o seminterrati e
senza recinzione.
  Le   caratteristiche   costruttive  delle  cabine  sono  le  stesse
riportate al punto 2.10.3. eccetto che per la struttura portante e le
eventuali   pareti   di   compartimentazione  che  devono  avere  una
resistenza al fuoco rispettivamente non inferiore a R30 e REI/EI30.
  Per  le  cabine  interrate,  le aperture di aerazione devono essere
raccordate  a  dei  condotti  sfioranti  all'esterno  ad  una altezza
diversa in modo da realizzare una circolazione naturale d'aria.
  I   condotti   devono  essere  muniti  di  terminali  appositi  che
impediscano l'entrata dell'acqua e di dispositivi tagliafiamma.
  La  superficie  totale delle aperture deve essere pari ad almeno 1%
di quella in pianta del locale con un minimo di 400 cm2.
  Per altri tipi di alloggiamento si intendono manufatti quali armadi
di  materiale  metallico  o di materiale di Classe 1 o equivalente di
reazione al fuoco, secondo le vigenti norme, di dimensioni ristrette,
per le quali non e' previsto l'accesso del personale.
  Per  l'aerazione  di  questi tipi di alloggiamento si applicano gli
stessi requisiti previsti per le cabine.
  Le cabine ed i manufatti di alloggiamento interrati, seminterrati e
fuori  terra  senza  recinzione  degli  impianti  di  riduzione della
pressione  devono  essere  ubicati  ad una distanza di almeno 2 m dai
fabbricati.

  2.10.5 Circuito principale del gas
  Il  circuito  del  gas  e' costituito da condotte, valvole, filtri,
pezzi  speciali,  riduttori, contatori ecc., nei quali il gas fluisce
per passare dalle condotte poste a monte alle condotte di valle.
  Per  le  sezioni  di  impianto  con  pressione superiore a 5 bar, i
materiali  devono  essere  conformi  ai requisiti di cui al punto 3 e
devono  essere  dimensionati in relazione ai criteri di progettazione
riportati al punto 2.1.
  Per le sezioni di impianto con pressione inferiore o uguale a 5 bar
i  materiali  dovranno  rispondere  a quanto prescritto dalla "Regola
tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee
dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8".

  2.10.6 Intercettazione del flusso del gas
  Il   circuito   principale   del   gas   deve   essere   munito  di
apparecchiature  di  intercettazione  generali poste in posizione ben
accessibile. all'interno della recinzione ma esterne alla cabina, ove
esistente, per gli impianti con recinzione e comunque all'esterno del
manufatto di alloggiamento per gli impianti senza recinzione.

  2.10.7 Sezionamento dell'impianto
  Il  confine  tra  la  pressione  MOP di monte e la pressione MOP di
valle e' in corrispondenza o a valle del collegamento di uscita:
   - dei   riduttori  della  pressione  se  installati  a  valle  dei
dispositivi di sicurezza, oppure,
   - del  dispositivo  di  sicurezza  se  e'  installato  a valle del
riduttore di pressione, oppure,
   - della  valvola  di  isolamento  di  uscita dell'impianto o delle
valvole  di uscita delle linee di regolazione, se la presa di impulso
del  dispositivo  di sicurezza con la taratura piu' alta e' collegata
alla condotta a valle di tale valvola.

  2.10.8 Dispositivi per la limitazione della pressione
  Al  fine  di  impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare  del  sistema  di  regolazione  principale, il superamento
della  pressione  massima  di  esercizio stabilita per le condotte di
valle,  deve  essere installato un idoneo sistema di sicurezza le cui
caratteristiche sono quelle descritte al punto 1.4.
  Allo scopo possono essere utilizzati:
   - monitor, regolatore di pressione di emergenza, oppure,
   - valvola di blocco del flusso del gas.
  Ove  installato, il dispositivo di scarico in atmosfera deve essere
munito  di  opportuna  condotta  di  sfiato  per il convogliamento in
atmosfera  del  gas, scaricato ad una altezza non inferiore a 3 m dal
piano campagna.

  2.10.9 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera
  Gli  apparecchi di riscaldamento a fiamma libera, quando installati
in  cabina, devono essere posti in un locale separato da quello delle
apparecchiature  di  riduzione  della  pressione  a mezzo di muro con
resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120.
  Nel  caso  di  installazione all'aperto, a meno che non si provveda
alla costruzione di appositi idonei schermi di protezione in muratura
o in terra, gli apparecchi di riscaldamento, devono essere ubicati ad
almeno  5  m dal riduttore di pressione, dai dispositivi di sicurezza
per  il  controllo  della  pressione di valle, dalla recinzione ed ad
almeno  25  m  da  fabbricati  non ausiliari al servizio di trasporto
esterni  all'impianto.  Ove si provveda alla realizzazione di schermi
di  protezione tale distanza dai fabbricati esterni all'impianto puo'
essere  ridotta al 50%. Gli schermi di protezione, quando realizzati,
dovranno avere una larghezza tale che la somma:
   - della  distanza tra gli apparecchi di riscaldamento ed una delle
estremita' dello schermo,
  e
   - della  distanza  tra  la  stessa  estremita' dello schermo ed il
riduttore  di  pressione/i  dispositivi di sicurezza per il controllo
della pressione di valle/il fabbricato esterno all'impianto,
  non  risulti  inferiore  alla  distanza  rispettivamente prescritta
(regola del filo teso).

  2.11 Criteri di progetto delle centrali di compressione
  Le  centrali  di  compressione  devono essere progettate in accordo
alla norma UNI EN 12583.
  L'area  di  centrale  deve essere opportunamente recintata e devono
essere  attivate  adeguate  misure  per  evitare  che  personale  non
autorizzato possa avere accesso all'area.
  Nell'area della centrale, la distanza minima tra gli apparati fuori
terra in pressione e la recinzione, non deve essere inferiore a 10 m;
in casi particolari, qualora non sia rispettata tale distanza, devono
essere realizzati appositi ed idonei schermi di protezione.
  In  tal  caso gli schermi di protezione dovranno essere posizionati
ad una distanza non inferiore a 2 m dalla recinzione e dovranno avere
un'estensione tale che la somma:
   - della  distanza  tra  gli  apparati  fuori  terra  ed  una delle
estremita' dello schermo,
  e
   - della distanza tra lo schermo e la recinzione,
  non risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso).
  La limitazione della pressione in uscita deve essere assicurata con
il sistema di controllo e protezione descritto al paragrafo 1.4 e nei
limiti di pressione stabiliti nello stesso paragrafo.
  Qualora   la  pressione  MOP  della  centrale  sia  superiore  alla
pressione  MOP  della  condotta,  la  limitazione della pressione sul
metanodotto  a  valle  della  centrale  di compressione potra' essere
ottenuta  con  lo  stesso  sistema  di  controllo e protezione di cui
sopra,  purche' per il controllo del sistema sia utilizzata la misura
di pressione del metanodotto stesso.
  Il  sistema di arresto di emergenza della centrale deve permettere,
in presenza di ben definiti eventi anomali, una corretta procedura di
arresto  della  centrale  stessa,  in  grado di minimizzare possibili
danneggiamenti  alle  apparecchiature  o l'insorgere di situazioni di
possibile pericolosita'.
  Tale  sistema  deve attivare l'arresto di emergenza delle unita' di
compressione  e  chiudere le valvole di centrale secondo una sequenza
programmata,   isolando   cosi'   la  centrale  dal  metanodotto.  Il
ripristino  dell'esercizio  della  centrale deve essere effettuato da
personale  in sito, applicando una specifica procedura di controllo e
verifica funzionale.
  L'arresto  di emergenza deve essere attivabile sia in remoto che in
locale  attraverso  il  sistema  di  controllo  e  supervisione della
Centrale,    tramite    opportuni   comandi   distribuiti   nell'area
dell'impianto.   Deve   essere  possibile  isolare  la  centrale  dal
metanodotto connesso con il sistema di trasporto.

  2.12 Progettazione della protezione contro la corrosione
  I  tubi  e  tutte  le  strutture metalliche interrate devono essere
opportunamente  protetti  mediante  sistemi integrati di rivestimento
isolante  e  protezione  catodica.  Le  strutture  posate fuori terra
soggette  a  condizioni  di  aggressivita'  ambientale  devono essere
opportunamente trattate con appositi cicli di pitturazione.
  I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo conto del tipo
di  struttura  da  proteggere  e  di ambiente di posa, della presenza
della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento
e'  soggetto  nella  fase di stoccaggio, trasporto, messa in opera ed
esercizio,  al  fine  di  garantire  una  funzionalita' ed una durata
adeguate.
  Le caratteristiche dei rivestimenti per la condotta in relazione al
tipo  di  posa  e  le  norme  di  applicazione  dei rivestimenti sono
riportate  nella  norma  UNI  EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e
nelle  norme  UNI  EN  12007-1 ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP
inferiore od uguale a 16 bar.
  Il   sistema  di  protezione  catodica  deve  essere  progettato  e
realizzato in accordo con la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP >
16  bar  e  con  la  norma  UNI EN 12007-1 per componenti destinati a
condotte  con  MOP  inferiore od uguale a 16, al fine di garantire il
mantenimento  della  condotta  nelle  condizioni  di  immunita' dalla
corrosione.
  Il   sezionamento   elettrico   delle  condotte,  ottenuto  tramite
l'inserimento  di  giunti  isolanti, deve essere previsto qualora sia
necessario limitare l'interferenza dei campi elettrici esterni.
  Le  tensioni  elevate provocate da parallelismi o incroci con linee
elettriche  ad alta tensione o linee ferroviarie esercite in corrente
alternata,  devono  essere  adeguatamente controllate e se necessario
limitate con opportuni interventi.

  3. Materiali

  3.1 Generalita'
  I  tubi  ed i componenti utilizzati per la costruzione condotte per
il trasporto di gas devono essere di acciaio.
  I  tubi  per  condotte con MOP > 16 bar devono essere conformi alle
norme previste dalla norma UNI EN 1594.
  I  tubi  per  condotte  con MOP inferiore od uguale a 16 bar devono
essere conformi alle norme previste dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI
EN 12007-3.
  Per  i  componenti  le  condotte  di trasporto di gas devono essere
rispettati  i  requisiti  chimico fisici previsti per i materiali, la
conformita'  alle norme tecniche indicate dalla norma UNI EN 1594 per
componenti destinati a condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN
12007-1 ed UNI EN 12007-3 per componenti destinati a condotte con MOP
inferiore od uguale a 16 bar.
  I  componenti  stessi devono inoltre conformi anche alle pertinenti
direttive  europee,  ove  applicabili,  ed  a  quanto  prescritto nei
relativi  decreti legislativi di attuazione nazionale. Devono inoltre
riportare la relativa marcatura CE ove prevista.
  I  tubi  ed  i  componenti  previsti  per condotte con MOP > 16 bar
possono  essere  utilizzati su condotte con MOP inferiore od uguale a
16.

  4. COSTRUZIONE IN CANTIERE

  4.1 Premessa
  Le  imprese  impiegate  per  la  costruzione  devono  possedere  le
caratteristiche  necessarie per i lavori da eseguire. I lavori devono
essere  effettuati  in  modo  da garantire la sicurezza del personale
impiegato  per la costruzione, la sicurezza di terzi, la salvaguardia
dell'ambiente  e  delle  aree  interessate dai lavori stessi, nonche'
l'integrita' dei materiali impiegati.
  I  lavori  di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto della
legislazione vigente e delle disposizioni e/o regolamenti locali.

  4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare
  La  posa  delle  condotte  e  degli  impianti  a  terra deve essere
eseguita  in  accordo  con  le  modalita'  e gli accorgimenti tecnici
previsti  dalla  norma  UNI-EN  1594  per condotte con MOP > 16 bar e
dalle  norme  UNI  EN  12007-1 ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP
inferiore od uguale a 16.
  In  caso  di  lavori  di  costruzione di condotte in prossimita' di
servizi  di terzi interrati, il metodo di esecuzione dello scavo deve
essere tale da garantire la salvaguardia di tali servizi.
  La posa di condotte in mare deve essere effettuata con mezzi navali
idonei per le varie fasi di lavorazione che la compongono.

  4.3. Giunzione delle condotte
  La  giunzione  in  campo  dei tubi per la formazione delle condotte
deve  essere  eseguita  normalmente  mediante  saldatura per fusione.
Collegamenti  mediante  flange,  filettature  e  giunti  speciali  di
accertata  idoneita'  devono  essere  limitati  agli  impianti e alle
centrali,  e  solo  per casi particolari alle condotte (es. prese per
funzioni ausiliarie).
  Le  saldature  della condotta devono essere eseguite in accordo con
la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con le norme UNI
EN 12007-1 ed UNI EN

  12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
  Le  saldature  della condotta devono essere effettuate da personale
certificato secondo procedure di saldatura qualificate.
  Le  saldature  della  linea  e  del circuito principale del gas nei
punti  di  linea  e negli impianti, devono essere ispezionate al 100%
con  controllo  non  distruttivo  utilizzando i metodi indicati dalla
norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN

  12007-1  ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale
a 16.
  Le operazioni di controllo non distruttivo devono essere effettuate
da personale certificato secondo procedure di controllo qualificate.

  4.4 Collaudo in opera delle condotte
  Dopo  la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla prova
combinata  di resistenza e di tenuta a pressione secondo le modalita'
ammesse dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle
norme  UNI EN 12007-1 ed UNI EN12007-3 per condotte con MOP inferiore
od uguale a 16.
  La  condotta  ed  il  circuito principale del gas negli impianti di
linea, impianti di riduzione e centrali di compressione devono essere
collaudati ad una pressione pari ad almeno:
   - 1,30 MOP per le condotte di 1ª specie;
   - 1,50 MOP per le condotte di 2ª e 3ª specie.
  Durante  il  collaudo,  la pressione nella sezione piu' sollecitata
del  tronco  non  deve  dar luogo ad una tensione superiore al carico
unitario  di  snervamento  minimo  garantito per il tipo di materiale
impiegato.  Durante  il  collaudo,  la pressione non deve superare di
norma  la pressione di prova idraulica in stabilimento dei componenti
e le pressioni di collaudo ammesse per i componenti.
  Il collaudo della condotta puo' essere eseguito per tronchi.
  Il  collaudo  delle  condotte  e'  considerato  favorevole se, dopo
almeno  48  ore,  la  pressione si e' mantenuta costante a meno delle
variazioni  dovute  all'influenza  della  temperatura  ovvero  se, in
relazione  alle  variazioni di temperatura e pressione, il volume del
liquido  e'  rimasto  costante  nei  limiti  della  precisione  degli
strumenti di misura utilizzati.
  Nel  caso  di  tronchi  costituiti da condotte fuori terra di breve
lunghezza,  da punti di linea o da impianti di riduzione e simili, il
collaudo  e'  considerato  favorevole  se,  dopo  almeno  4  ore,  la
pressione  si  e'  mantenuta  costante a meno delle variazioni dovute
all'influenza  della  temperatura;  in  questi  casi il collaudo puo'
essere eseguito fuori opera.
  Per le condotte delle centrali di compressione la durata minima del
collaudo idraulico e' di 24 ore.
  Dal  collaudo  su  indicato  possono  essere esclusi i riduttori di
pressione,  i  contatori, i filtri e gli altri componenti per i quali
e' previsto il collaudo in fabbrica.
  E'  consentito l'inserimento in linea di spezzoni di tubo, raccordi
e pezzi speciali senza l'esecuzione del suddetto collaudo purche' gli
stessi   siano  collaudati  in  stabilimento  ad  una  pressione  non
inferiore a quella di collaudo prevista per la condotta.
  Sono  escluse  dall'obbligo del collaudo idraulico quelle parti per
le  quali  il  collaudo  prima  dell'inserimento  in  linea  non  sia
tecnicamente fattibile (ad esempio pezzi speciali per l'esecuzione di
una derivazione da una condotta in esercizio).
  Tutte  le  saldature  di  collegamento dei tronchi di collaudo o di
inserimento  nella  condotta di pezzi speciali o spezzoni di tubo che
non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non
distruttivo  in  conformita' alle norme di riferimento indicate dalla
norma  UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI EN
12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
  Su  dette saldature inoltre dovranno essere eseguiti controlli alla
ricerca di eventuali perdite che potranno essere effettuati durante o
dopo la messa in esercizio della condotta.
  Per  le  condotte  a  mare,  il  collaudo idraulico puo' non essere
necessario   per   le   loro  caratteristiche  di  opere  monolitiche
realizzate  solamente  attraverso la saldatura di tubi, senza valvole
ne'   collegamenti.  Il  controllo  di  qualita'  in  tutte  le  fasi
dell'opera,  l'ispezione  interna  con  idonei apparati e la prova di
tenuta  con  gas  inerte  o  gas  naturale  possono essere operazioni
sostitutive del tradizionale collaudo idraulico.

  4.5  Messa  in  esercizio  e consegna della condotta e dei relativi
impianti all'esercizio
  Dopo  lo  svuotamento  dell'acqua  utilizzata  per  il  collaudo  a
pressione   e   prima  della  messa  in  esercizio  del  metanodotto,
dell'impianto  o  della  centrale  di compressione, si deve procedere
all'eliminazione  dell'acqua  residua con un idoneo procedimento (es.
essiccamento  ad  aria  secca, essiccamento a vuoto, lavaggio con gas
naturale  o  con  aria)  in  modo  da evitare la formazione di idrati
durante l'esercizio.
  Le  attivita'  di  messa  in  esercizio  devono  essere eseguite in
accordo  con quanto previsto dalla norma UNI EN 1594 per condotte con
MOP > 16 bar e dalla norma UNI
  EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
  I   disegni  che  riportano  il  tracciato  del  metanodotto  e  la
documentazione  relativa  ai  collaudi devono essere raccolti in modo
organico e conservati per la vita dell'opera da parte dell'impresa di
trasporto del gas.

  5. ESERCIZIO

  5.1 Gestione della rete
  Il  servizio di trasporto viene effettuato sulla base dei programmi
richiesti  dagli  utenti  della  rete,  in  condizioni di efficienza,
affidabilita'  e  sicurezza,  garantite dall'impresa di trasporto del
gas attraverso l'esercizio della rete dei metanodotti.
  A  tale  scopo,  l'impresa  di trasporto del gas deve stabilire una
propria politica inerente alle attivita' di esercizio, dispacciamento
del  gas,  sorveglianza  e  manutenzione  e  dotarsi  di  un'adeguata
organizzazione e sistemi anche per far fronte ad eventuali emergenze.
  Salvo  quanto  di  seguito  indicato  i  criteri da utilizzare sono
quelli  riportati  nella  norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16
bar  e  nella  norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od
uguale a 16 bar.
  L'impresa  di  trasporto  del  gas  deve  prevedere  nella  propria
organizzazione   una   struttura   di   dispacciamento  in  grado  di
assicurare,  in  relazione  all'estensione  e alla complessita' della
propria rete, le attivita' sopra esposte.

  5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento
  In  questo  paragrafo  sono  descritte  le  attivita' minime che il
dispacciamento  deve  essere  in  grado di assicurare per l'esercizio
della rete dei metanodotti.
  L'organizzazione   del  dispacciamento  deve  essere  in  grado  di
assicurare,  coerentemente al Codice di Rete adottato dall'impresa di
trasporto  del gas, la programmazione operativa del trasporto secondo
le  fasi  temporali concordate con gli altri Operatori del sistema di
trasporto.
  L'esercizio nel Giorno Gas deve essere gestito in modo continuativo
nell'arco delle ventiquattrore. In particolare esso deve garantire:
   - il bilanciamento fisico della rete;
   - l'attivazione delle procedure di emergenza;
   - il coordinamento degli interventi di emergenza;
   - il coordinamento operativo in occasione di lavori e manutenzioni
straordinarie;
   - il coordinamento operativo con gli altri operatori del sistema.

  5.3 Dati per il controllo della rete
  Per   svolgere  le  attivita'  sopra  descritte  il  dispacciamento
utilizzera',  in  relazione  all'estensione e alla complessita' della
struttura  di  trasporto dell'impresa, un sistema di acquisizione dei
dati fondamentali per l'esercizio del sistema stesso.
  Devono  essere  acquisiti  in  via  continuativa  o  su  evento,  e
conservati  per  un  congruo  periodo  i dati di pressione, portata e
qualita'  del  gas  dai  principali  punti d'ingresso e punti di rete
significativi.

  5.4 Sistemi di comunicazione
  L'impresa  di  trasporto  del  gas  deve  disporre di un sistema di
telecomunicazione   che,   oltre   a   supportare   l'attivita'   del
dispacciamento,  assicuri  il collegamento e la trasmissione dei dati
con  tutti  gli  operatori  del sistema (compresi i dispacciamenti di
altre imprese di trasporto del gas nazionali ed estere).
  E'  inoltre  necessario che l'impresa di trasporto del gas disponga
di  un  sistema  sufficientemente affidabile di collegamento in fonia
con  il  personale  che  assicura  gli  interventi  sugli impianti in
occasione di manutenzioni ordinarie, straordinarie e di emergenza.

  5.5 Gestione delle emergenze
  Si definisce "emergenza" ogni evento che si verifica nell'esercizio
del  sistema  di trasporto che possa risultare pregiudizievole per la
sicurezza  di persone, delle cose e dei beni di terzi, per l'ambiente
in  generale,  o per la sicurezza dell'impiantistica e la continuita'
del trasporto.
  Per  far  fronte  a  queste  tipologie  di  emergenza  l'impresa di
trasporto  del  gas  deve  dotarsi di una struttura organizzativa sul
territorio  interessato dalla propria rete, in grado di assicurare un
servizio  di  rintracciabilita',  reperibilita'  e intervento in modo
continuativo  nell'arco  delle  ventiquattro  ore  al  fine  di poter
assicurare,  qualora  necessario,  un  rapido  intervento  sui propri
impianti.
  L'impresa  di  trasporto  deve  dotarsi  di  una  procedura  per la
gestione  delle  emergenze,  nella  quale  devono  essere  definiti i
criteri  organizzativi e attuativi per la predisposizione e l'impiego
di  personale,  mezzi,  attrezzature e materiali. Tale procedura deve
essere  costantemente  mantenuta  aggiornata  e  tutto  il  personale
operativo  dell'impresa coinvolto nella gestione delle emergenze deve
essere opportunamente istruito per una sua corretta applicazione.
  E'  fatto obbligo all'impresa di trasporto di dotarsi di un sistema
di  recapito  automatico,  presso  un  centro  di  smistamento  delle
informazioni  attivo  e  funzionante  in  modo continuativo nell'arco
delle  ventiquattrore,  delle  segnalazioni telefoniche che dovessero
pervenire da Terzi in merito a problematiche connesse con l'attivita'
di trasporto.

  6. Ispezione e MANUTENZIONE

  6.1 Criteri generali
  Allo  scopo  di  garantire  il corretto esercizio e il mantenimento
delle  necessarie  condizioni  di  affidabilita'  e  di sicurezza, le
condotte  per il trasporto del gas, le centrali di compressione e gli
impianti,   devono  essere  oggetto  delle  necessarie  attivita'  di
ispezione e di manutenzione ordinarie e straordinarie.
  L'impresa di trasporto del gas deve preparare un piano di ispezione
e manutenzione e quindi documentare in un apposito registro, che puo'
essere  anche  di  tipo elettronico, l'esecuzione degli interventi di
manutenzione,  gli  esiti  degli  interventi  stessi  e  le eventuali
anomalie riscontrate.
  Salvo  quanto  di  seguito indicato, i criteri generali da adottare
per  la sorveglianza della condotta e la manutenzione dei componenti,
l'integrita'  della  condotta,  l'esecuzione di lavori di riparazione
e/o inserimento su condotte in esercizio, sono quelli riportati nelle
norme  UNI  EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar, UNI EN 12007-1 per
condotte  con  MOP  inferiore  od  uguale  a 16 bar, UNI EN 12186 per
impianti  di riduzione della pressione e UNI EN 12583 per centrali di
compressione.
  L'integrita'  e la funzionalita' dei componenti installati lungo la
condotta,   negli   impianti   di   riduzione  e  nelle  centrali  di
compressione in particolare deve essere periodicamente verificata.
  La  manutenzione  deve  essere  mirata a mantenere o a riportare le
apparecchiature  e  gli  impianti  nella  condizione  in  cui possano
espletare  efficacemente  la  funzione  richiesta,  quale garanzia di
affidabilita'   e   sicurezza   del   servizio.   Le   operazioni  di
manutenzione,   a   seconda  della  natura  dell'intervento  e  delle
operazioni da eseguire, devono essere svolte da personale qualificato
ed opportunamente formato.
  Le  operazioni  di  ispezione  e  di  manutenzione devono tenere in
considerazione  sia  le  procedure  e  le prescrizioni di sicurezza a
tutela  del  personale  operante,  che  il  corretto  utilizzo  delle
attrezzature necessarie alla loro effettuazione.

  6.2 Sorveglianza delle condotte a terra
  Il controllo delle condotte deve essere attuato allo scopo di:
   - verificare  la  funzionalita' ed il buono stato di conservazione
dei tratti di condotta non interrati;
   - verificare   la   buona  conservazione  dei  manufatti  e  della
segnaletica   delle   condotte,  prevedendo  appositi  controlli  per
rivelare  la  presenza  di  gas nei cunicoli e nei tubi di protezione
delle condotte stesse;
   - accertare  eventuali  azioni di terzi che possano interessare le
aree di rispetto delle condotte e le relative distanze di sicurezza;
   - verificare  le  condizioni  morfologiche del territorio lungo il
tracciato della condotta e degli attraversamenti dei corsi d'acqua.
  La  frequenza  di  esecuzione  del  controllo di una condotta sara'
definita  in  base  alle  condizioni di progetto e di esercizio della
condotta  stessa  e  dalle caratteristiche dei territori attraversati
(livello  di  urbanizzazione  del territorio, grado di stabilita' dei
terreni  attraversati,  tipologia  d'uso  del territorio attraversato
dalla condotta).

  6.3 Sorveglianza delle condotte a mare
  Il  controllo  delle  condotte  sottomarine  deve essere realizzato
attraverso  lo svolgimento periodico di ispezioni a mare sia in bassi
fondali, sia in alti fondali.
  Per  le  indagini  devono essere impiegati adeguati mezzi dotati di
sistemi  video  e  strumentali che permettano di avere una panoramica
dello  stato esterno della condotta posata sul fondale marino e delle
sue interazioni con il fondale stesso, nonche' di verificare le buone
condizioni delle protezioni meccaniche ed elettriche presenti.
  Deve essere verificato lo stato di ricoprimento delle condotte e le
eventuali  modifiche  dell'ambiente  marino limitrofo. In particolare
devono  essere  monitorate tutte le eventuali intersezioni, con altre
condotte e/o cavi elettrici e di telecomunicazione.
  Gli  interventi di manutenzione devono essere mirati principalmente
alla  stabilizzazione del tubo sul fondo e alla sua protezione contro
eventuali  interferenze  con  attivita'  umane  (pesca  a  strascico,
traffico marittimo commerciale e/o diporto).

  6.4 Misure e controlli per la protezione contro la corrosione
  Lungo le condotte devono essere opportunamente posizionati posti di
misura  per  accertare l'efficacia dei sistemi di protezione catodica
in  relazione  ai  programmi  stabiliti nei piani di manutenzione. La
protezione  passiva  applicata  alle  condotte aeree ed agli apparati
fuori terra deve essere oggetto di ispezioni allo scopo di accertarne
il buono stato di conservazione.

  6.5 Ispezioni interne delle condotte
  Al  fine  di verificarne l'integrita', le condotte a terra e a mare
possono  essere  ispezionate  mediante il passaggio all'interno della
condotta  di  idonei  dispositivi.  Le  frequenze di ispezione devono
essere stabilite in funzione delle condizioni e delle caratteristiche
di ogni singola condotta. Eventuali difetti riscontrati devono essere
valutati  in  base  a  criteri  riconosciuti  di  buona  tecnica  che
garantiscano l'integrita' della condotta.
  Eventuali  difetti  per  i  quali  la  valutazione  sopra  definita
richieda  un  intervento,  potranno  essere  riparati  con sistemi di
rinforzo che garantiscano il ripristino delle condizioni di progetto.

  6.6  Manutenzione  degli  impianti,  dei  punti  di  linea  e delle
centrali di compressione
  Le operazioni di manutenzione da eseguire negli impianti, nei punti
di linea e nelle centrali di compressione, si suddividono in:
   a) Operazioni di conduzione, quali:
    - le verifiche ispettive;
    - il controllo delle perdite;
    - il  controllo  dei  livelli  su  apparati  di contenimento o di
raccolta liquidi;
    - le verifiche di funzionamento;
    - il    controllo   della   manovrabilita'   delle   valvole   di
intercettazione;
    - le verifiche delle tarature.
   b) Operazioni  di  manutenzione,  ovvero  operazioni  che di norma
comportano  lo  smontaggio  e il successivo rimontaggio delle singole
apparecchiature.
  Sugli  apparati posti sul circuito principale del gas devono essere
eseguite  le  necessarie  operazioni  di  manutenzione  allo scopo di
garantire il corretto esercizio degli impianti.

  6.7 Apparati a pressione
  Sulle   attrezzature   a  pressione  standard  di  cui  al  decreto
legislativo  25  febbraio  2000  n.  93  devono  essere  eseguite  le
operazioni di ispezione e di manutenzione previste dal manuale di uso
e manutenzione dell'apparato redatto dal costruttore.
  Per  recipienti  a  pressione  di  cui  al  decreto  legislativo 25
febbraio  2000  n.  93  e  per  quelli realizzati in conformita' alla
normativa  pre-vigente,  aventi volume maggiore di 25 litri e, se con
pressione  massima  ammissibile  inferiore  o uguale a 12 bar, aventi
capacita'  maggiore  di  50  litri,  tali  operazioni devono comunque
comprendere  le operazioni di ispezione e di manutenzione indicate al
punto 6.7.1.
  Per  gli  accessori  di  sicurezza  invece,  tali operazioni devono
comprendere  le  operazioni di verifica di funzionalita' cui al punto
6.7.2.

  6.7.1 Recipienti
  I  recipienti  a  pressione  devono essere oggetto di operazioni di
ispezione per verificarne l'integrita'.
  Qualora dette operazioni di ispezione dovessero riscontrare difetti
che   possano   in  qualche  modo  pregiudicare  l'esercibilita'  del
recipiente,  dovranno  essere  intraprese le azioni piu' opportune di
ripristino   della  integrita'  strutturale  del  componente,  oppure
valutarne  il  grado  di  sicurezza commisurato al tempo di ulteriore
esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
  Tali  operazioni di ispezione devono avere una frequenza decennale;
la  frequenza  di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante
delle  singole  attrezzature nel manuale d'uso e manutenzione indichi
periodicita' di interventi inferiori.
  Le   operazioni   di  ispezione  per  le  verifiche  di  integrita'
consistono  in  esame  visivo eseguito dall'esterno e, ove possibile,
dall'interno  delle  varie  membrature, in controlli spessimetrici ed
eventuali  altri  controlli  che  si  rendano  necessari  a fronte di
situazioni evidenti di danno.
  Qualora il recipiente a pressione abbia caratteristiche tali da non
consentire  un'esaustiva  ispezionabilita' a causa della presenza, su
parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti
interni  o  esterni  inamovibili,  l'ispezione deve essere integrata,
limitatamente  alle  camere  interessate, da una prova di pressione a
1,125   volte  la  massima  pressione  ammissibile  che  puo'  essere
effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
  La  prova  a  pressione  con  fluido allo stato liquido puo' essere
sostituita,   previa   predisposizione   di  opportuni  provvedimenti
cautelativi,  con  una prova di pressione con gas ad un valore di 1,1
volte la massima pressione ammissibile.
  Ispezioni  alternative  e/o con periodicita' differenti, ma tali da
garantire  un  livello  di  protezione  equivalente,  possono  essere
accettate  per  casi  specifici,  fatto  salvo  quanto previsto nelle
istruzioni  per  l'uso  rilasciate  dal fabbricante dell'attrezzatura
stessa.

  6.7.2 Accessori di sicurezza
  Gli  accessori di sicurezza devono essere oggetto di operazioni per
la constatazione della loro funzionalita'.
  La  verifica  di  funzionalita'  degli  accessori di sicurezza puo'
essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove sia
possibile  e  non sia pregiudizievole per le condizioni di esercizio,
determinandone l'intervento in opera.
  La  verifica  di  funzionalita'  degli  accessori di sicurezza deve
essere eseguita di norma ogni due anni.
  La  frequenza  di esecuzione di tale verifica e' specifica per ogni
tipologia  di attrezzatura e deve essere individuata tenendo presente
le condizioni di esercizio e le modalita' di gestione dell'accessorio
stesso.  L'analisi delle condizioni di esercizio e delle modalita' di
gestione   dell'accessorio   di   sicurezza   potrebbero  determinare
l'esecuzione  della  verifica  di funzionalita' con frequenza diversa
(inferiore o superiore) rispetto a quanto sopra indicato.

  7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE INDUSTRIALI

  7.1 Generalita'
  Per  le  installazioni  interne  delle  utenze  industriali vengono
prescritte  soluzioni tecniche analoghe a quanto previsto per la rete
di  trasporto.  Le  minori  distanze  di  sicurezza  disponibili  per
l'installazione delle condotte e degli impianti di riduzione e misura
del gas, nell'ambito di un impianto industriale sono compensate dalla
presenza all'interno dell'impianto di solo personale a conoscenza dei
rischi  relativi  alle  attivita'  che  all'interno  dell'impianto si
svolgono.
  Le installazioni interne delle utenze industriali sono generalmente
costituite da:
   - una  condotta  che dalla rete esterna adduce il gas all'impianto
di  riduzione  della  pressione  e di misura dell'utenza (condotta di
alimentazione);
   - l'impianto di riduzione della pressione e di misura;
   - rete  di  condotte  che  da  tale  impianto adducono il gas agli
apparecchi di utilizzazione (rete di adduzione).
  La  rete  di  adduzione  realizzata in conformita' ai requisiti del
decreto   legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  dovra'  comunque
rispettare  le  modalita' di installazione e le distanze di sicurezza
previste nel presente decreto.

  7.2 Condotta di alimentazione
  La  condotta  di  alimentazione deve essere progettata, costruita e
collaudata  secondo  le  prescrizioni  stabilite per la rete esterna,
salvo quanto sotto riportato:
  Il  tracciato  della condotta deve essere scelto in modo da evitare
la  vicinanza  di  opere,  manufatti,  cumuli di materiale, ecc., che
possano  danneggiare  la condotta oppure creare pericoli derivanti da
eventuali fughe di gas.
  Nei  tratti  fuori  terra  la  condotta  deve essere opportunamente
protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
  Qualora  per  particolari  ragioni  di  carattere  tecnico si fosse
costretti  a  prescegliere  un  tracciato  lungo  il  quale dovessero
incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto presente quanto segue:
   - e' vietato il sottopasso degli edifici;
   - e'  vietato  l'attraversamento  degli edifici entrando nel corpo
degli edifici stessi;
   - e'  ammesso  il  passaggio  delle condotte attraverso androni, a
condizione  che questi siano permanentemente aerati e che le condotte
abbiano  diametro non superiore a 120 mm, con pressione non superiore
a  12  bar.  In  tal caso se l'edificio non e' cantinato, la condotta
puo'  essere  interrata  nel  pavimento dell'androne, contenuto in un
adatto  manufatto di protezione con opportuni sfiati di ampia sezione
all'estremita'. Nel caso di edifici cantinati la condotta deve essere
esterna  ed  addossata  ai  muri delimitanti l'androne, ai quali deve
essere  fissata con staffe che la distanzino opportunamente dai detti
muri;  la  condotta  deve  essere  inoltre  protetta contro possibili
danneggiamenti per azioni meccaniche esterne;
   - e'  consentito  il sorpasso di un edificio, purche' i tronchi di
condotta non interrati siano opportunamente protetti contro eventuali
danneggiamenti  da  azioni meccaniche esterne e siano fissati ai muri
dell'edificio  con  staffe  di  distanziamento;  in tal caso pero' le
parti  di  struttura  dell'edificio,  interessate  al passaggio della
condotta,  devono  avere una resistenza al fuoco pari almeno a R120 e
REI/EI120,  e la pressione della condotta non deve essere superiore a
12 bar.

  7.3  Impianti  di  riduzione  e  misura della pressione all'interno
delle utenze industriali
  L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista
come segue:
   - se  la  pressione  massima  prevista  e'  maggiore  di  24  bar,
l'impianto  deve  essere  addossato  o  quanto meno vicino al muro di
cinta;
   - se  la  pressione  massima  prevista  e'  superiore  a  5 bar ed
inferiore  od  uguale  a  24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla
maggiore  distanza  possibile  dagli  edifici  e  dai capannoni dello
stabilimento,  preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro
di cinta.
  L'impianto, se la pressione massima prevista e' inferiore od uguale
a  24 bar, puo' anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato,
purche'  sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a
luogo  di  riunione;  in tal caso i locali della cabina devono essere
realizzati  con  strutture  incombustibili e con copertura leggera ed
incombustibile  ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza
al fuoco non inferiore a REI 120.
  L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito
e  collaudato  secondo  le prescrizioni stabilite per gli impianti di
riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.

  7.4 Rete di adduzione
  La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata
prescrizioni  stabilite  per  la  condotta  di attenendosi per quanto
possibile alle alimentazione.
  In  caso  di  reti  estese  o  ramificate deve essere accuratamente
studiata l'ubicazione delle apparecchiature di intercettazione.