(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
               STATUTO DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE
                 DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
                               Art. 1.
                         Personalita' e sede
    1.   L'Agenzia   per   la   diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, e' persona giuridica di
diritto  pubblico  ad  ordinamento  autonomo,  istituita dall'art. 1,
comma 368,  lettera d),  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266  e
disciplinata    dal    presente    Statuto,   dotata   di   autonomia
tecnico-scientifica,    regolamentare,   organizzativa,   gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile.
    2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano, puo' creare altre sedi
in  Italia  e  all'estero,  in  relazione  alle  proprie  funzioni ed
attivita'.
    3. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o del Ministro delegato, di
seguito  denominata  «Autorita'  vigilante», e' soggetta al controllo
della  Corte  dei  conti  e  si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi della normativa vigente.
                               Art. 2.
                              Finalita'
    1.  L'Agenzia  promuove  l'innovazione  nel tessuto economico del
Paese  e  contribuisce  alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca  e  dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione
con  le  istituzioni  e  gli  organismi europei,nazionali e regionali
aventi analoghe finalita'.
    2. L'Agenzia:
      a) svolge    compiti    di    supporto    e    di   istruttoria
tecnico-scientifica,   economica   e  finanziaria  nell'ambito  della
valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare
di  quelli  previsti  dall'art.  1, commi 842 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
      b) promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione
delle  linee  di  tendenza  dello sviluppo tecnologico-scientifico ed
economico;
      c) svolge  compiti  di  promozione  e coordinamento di appositi
percorsi  formativi,  nonche'  di  accompagnamento  dei  processi  di
innovazione,  fatte  salve  le specifiche competenze attribuite dalla
normativa vigente al Ministero dell'universita' e della ricerca;
      d) realizza  studi  e  ricerche  sui  modelli di collaborazione
pubblico-privato in materia di innovazione industriale.
                               Art. 3.
                               Organi
    1. Sono organi dell'Agenzia:
      a) il presidente;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il collegio dei revisori dei conti;
      d) il comitato tecnico scientifico.
    2.  Gli  organi  dell'Agenzia  durano  in carica cinque anni ed i
relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.
                               Art. 4.
                             Presidente
    1.  Il  presidente  e'  nominato  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
    2.  Il  presidente  e'  scelto  tenendo conto di requisti di alta
competenza   e   professionalita'  nella  gestione  della  ricerca  e
dell'innovazione,  acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o
private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale.
    3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
      a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
      b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
      c) predispone  la  relazione  di  accompagnamento  al  bilancio
preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e
lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  dei  progetti  relativi
all'attivita' promozionale dell'Agenzia;
      d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio
di amministrazione;
      e) provvede  all'adozione  degli atti delegati dal consiglio di
amministrazione;
      f) formula  al  consiglio di amministrazione la proposta per la
designazione dell'incarico di direttore generale;
      g) concede  il  patrocinio  e l'autorizzazione all'utilizzo del
logo  dell'Agenzia  sulla  base dei criteri adottati dal consiglio di
amministrazione.
      h) esercita  le  funzioni  di  datore  di  lavoro  ai sensi del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
      i) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai
regolamenti.
    4.  Nei  casi di necessita' ed urgenza, ovvero nei casi in cui il
consiglio  di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi
dell'art.  5, comma 2, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
      a) liti attive e passive;
      b) accettazione di lasciti e donazioni;
      c) provvedimenti   necessari  alla  realizzazione  dei  compiti
istituzionali nonche' alla gestione amministrativa dell'Agenzia.
    5.  I  provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4
vengono sottoposti, non oltre trenta giorni dalla loro adozione, alla
ratifica del consiglio di amministrazione.
    6.   Il  Presidente  puo'  conferire,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  specifici  incarichi  per  materie e per progetti a
membri  del  consiglio di amministrazione. Le modalita' di attuazione
degli  incarichi  sono  definite  nel  regolamento  di organizzazione
ovvero  nel  relativo atto di incarico. Il presidente nomina, sentito
il  consiglio di amministrazione, un vice presidente tra i membri del
consiglio di amministrazione.
                               Art. 5.
                    Consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente,  da  otto membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   o   del   Ministro  delegato,  designati
rispettivamente  uno  dal  Ministro  per  le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione,  uno  dal  Ministro  per gli affari
regionali  e  le  autonomie  locali,  uno dal Ministro dello sviluppo
economico,  uno  dal  Ministro  dell'universita' e della ricerca, tre
dalla  Conferenza  dei  presidenti delle regioni ed uno dalla regione
Lombardia,  d'intesa  con  la  provincia  di  Milano  ed il comune di
Milano.
    2.  Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con
la  nomina  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti.  Il  consiglio di
amministrazione,  presieduto  dal  presidente dell'Agenzia ovvero, in
sua  assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito
quando alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti.
    3.  Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti,  fatta  eccezione  per  le  delibere  aventi  ad oggetto le
modificazioni   dello  statuto,  l'approvazione  del  regolamento  di
contabilita'  e  delle  successive  modificazioni, l'approvazione del
regolamento  di  organizzazione  e  delle  successive  modificazioni,
l'adozione  del  bilancio  di  previsione e delle sue variazioni, che
sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti. In caso di
parita' prevale il voto di colui che presiede il consiglio.
    4.   La   partecipazione   alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione  puo'  realizzarsi  anche  a  distanza e comunque nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, recante
«Codice  dell'amministrazione digitale», nonche' delle relative norme
di attuazione.
    5.  Il  consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno  e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio  di  previsione.  Il  consiglio  si riunisce, altresi', ogni
volta  in  cui  il  presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta
almeno  un  terzo  dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata
con  invito  da  comunicarsi,  anche con modalita' telematica, almeno
dieci  giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza,
almeno tre giorni prima della medesima seduta.
    6.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione possono essere
dichiarati   decaduti   dalla   carica  se  risultano  assenti  senza
giustificazione  almeno  a  tre  riunioni consecutive. La proposta di
decadenza  e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata all'Autorita'
vigilante  che  provvede  alla  dichiarazione  di  decadenza  ed alla
sostituzione  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1. Il membro del
consiglio  di  amministrazione,  subentrato  a seguito della predetta
sostituzione,  resta  in  carica  fino  alla scadenza del mandato del
componente sostituito.
    7.  Con  le  modalita'  di  cui  al  comma 6  si  fa  luogo  alla
sostituzione  anche  in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per
qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
    8.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  delegato  si  procede  allo  scioglimento  del Consiglio di
amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi:
      a) mancata   deliberazione  del  bilancio  preventivo  e  delle
eventuali  variazioni  entro i1 30 novembre di ogni anno, nonche' del
conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
      b) accertate  e  gravi  irregolarita'  tali da compromettere il
normale funzionamento dell'Agenzia;
      c) gravi   violazioni   di  legge,  nonche'  impossibilita'  di
funzionamento  del  consiglio di amministrazione non dipendente dalla
mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.
                               Art. 6.
             Competenze del consiglio di amministrazione
    1.  Al  consiglio  di  amministrazione  spettano  tutti  i poteri
inerenti   al   perseguimento   delle  finalita'  dell'Agenzia  e  in
particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo.
    2.   Tra   gli   altri,  sono  di  competenza  del  consiglio  di
amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati:
      a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto;
      b) l'adozione    del    regolamento   di   organizzazione,   la
determinazione   della   dotazione   organica  dell'Agenzia  e  delle
successive modificazioni;
      c) l'adozione   del   regolamento   di   contabilita'  e  delle
successive modificazioni;
      d) l'adozione  del  bilancio  di  previsione  e delle eventuali
variazioni, nonche' la conseguente assegnazione al direttore generale
delle risorse finanziarie;
      e) l'adozione del conto consuntivo;
      f) l'adozione  del  Piano triennale di attivita', nonche' della
relazione annuale di attivita';
      g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;
      h) l'approvazione  del regolamento interno per il funzionamento
del consiglio di amministrazione;
      i) la  designazione  del  direttore generale e la deliberazione
concernente il conferimento del relativo incarico;
      j) l'assegnazione   degli  obiettivi  strategici  al  direttore
generale;
      k) la  verifica,  sulla  base  della  relazione  del  direttore
generale,  della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi
definiti dal consiglio di amministrazione;
      l) la  costituzione  di  societa' e la partecipazione ad enti o
consorzi,   nonche'   a  societa'  aventi  scopi  analoghi  o  affini
all'Agenzia;
      m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonche' la radiazione
di beni;
      n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema
di  valutazione  e  di  controllo  strategico,  nonche' la nomina del
presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo
strategico;
      o) la  determinazione dei criteri in materia di concessione del
patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;
      p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza
non  specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto
o dalla legge.
    3.  Gli  atti  di  cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono
trasmessi all'Autorita' vigilante che li approva.
    4.  Gli  atti di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono trasmessi
all'Autorita'  vigilante  per  l'approvazione,  sentito  il Ministero
dell'economia e delle finanze.
                               Art. 7.
                  Esecutivita' delle deliberazioni
    1.  Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante
divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'.
    2.  Fatti  salvi  i  termini  diversi  stabiliti  dalla normativa
vigente,  gli  atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati
decorsi  quarantacinque  giorni dal ricevimento degli stessi da parte
dell'Autorita' vigilante.
    3.  Il  termine di cui al comma 2 e' sospeso, per non piu' di una
volta,  qualora  intervenga  una  richiesta  di  chiarimenti da parte
dell'Autorita' vigilante.
                               Art. 8.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio  dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato
con decreto dell'Autorita' vigilante ed ecomposto da:
      a) due  membri  effettivi  ed  uno  supplente,  di  cui uno con
funzioni di Presidente, designati dall'Autorita' vigilante;
      b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
    2.  I  componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1
del   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,  e  successive
modificazioni.
    3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti  di  gestione,  accerta  la  regolare  tenuta  dei libri e delle
scritture  contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una
relazione  sui  bilanci  e  sui  rendiconti dell'Agenzia. La predetta
relazione e' trasmessa all'Autorita' vigilante.
    4.  Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni
ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.
    5.  Qualora  uno  dei componenti del collegio cessi dall'incarico
prima  della  scadenza,  viene  sostituito con le modalita' di cui al
comma 1  e  dura  in  carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  del
componente sostituito.
                               Art. 9.
                    Comitato tecnico scientifico
    1.   Il   comitato  tecnico  scientifico  e'  composto  di  venti
componenti,  oltre  al  presidente  dell'Agenzia  che  lo presiede. I
componenti   del   comitato   tecnico   scientifico   sono   nominati
dall'Autorita'  vigilante, cinque designati dalla medesima Autorita',
cinque  designati  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  cinque
designati  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca e cinque su
proposta del presidente dell'Agenzia.
    2.  I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra
persone  dotate  di  alta  competenza  e professionalita' nel settore
della ricerca e dell'innovazione.
    3.  Il  comitato  ha  funzioni  di  studio, analisi e consulenza,
concorrendo,  in  particolare, alla definizione del piano triennale e
dei   programmi   e   della   attivita'   conformi   alle   finalita'
dell'Agenzia..
    4.  I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro
mandato e' rinnovabile.
                              Art. 10.
        Emolumenti per i componenti degli organi e del nucleo
              di valutazione e di controllo strategico
    1.  Le  indennita'  di  carica  del  Presidente,  dei  membri del
Consiglio  di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del
collegio   dei  revisori  dei  conti  sono  determinate  con  decreto
dell'Autorita'  vigilante,  sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
    2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti,
sono  stabiliti  con  decreti  dell'Autorita'  vigilante,  sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze.
    3.    I   gettoni   di   presenza   dei   membri   del   comitato
tecnico-scientifico ed il compenso spettante ai componenti del nucleo
di  valutazione  e  di  controllo  strategico,  sono  determinati con
delibera  dal  consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 11.
                   Programmazione delle attivita'
    1.  L'Agenzia  opera  sulla  base  di  un  programma triennale di
attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita'
e  risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il
programma   comprende,  altresi',  la  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale dell'Agenzia.
    2.  Il  programma  triennale  e  gli  aggiornamenti  annuali sono
trasmessi   per   l'approvazione   all'Autorita'  vigilante.  Decorsi
sessanta  giorni  dalla  ricezione,  senza  che siano state formulate
osservazioni  da  parte  dell'Autorita' vigilante, il programma e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
                              Art. 12.
                           Organizzazione
    1.  L'Agenzia  organizza  i  propri  uffici  secondo  criteri  di
qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
    2.  L'Agenzia  assicura  il  razionale  funzionamento  dei propri
uffici,  determinandone  le dotazioni organiche e le attribuzioni con
successivo  regolamento  di organizzazione, adottato dal consiglio di
amministrazione ed approvato dall'Autorita' vigilante.
    3.  L'Agenzia  e'  strutturata  nelle  seguenti aree a competenza
omogenea:
      a) area di previsione tecnologica;
      b) area valutazione progetti;
      c) area comunicazione;
      d) area affari generali.
    4.  L'Agenzia  istituisce  ed  organizza  il  proprio  sistema di
controllo  interno  in  conformita'  ai  principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
                              Art. 13.
                         Direttore generale
                       e funzioni dirigenziali
    1.   L'incarico   di   direttore   generale   e'   conferito  con
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del
presidente,  ed  e'  scelto tra persone in possesso dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in
relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
    2.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto   di   diritto   privato,  della  durata  di  cinque  anni,
rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia
o  di  altra  pubblica  amministrazione,  per  il  periodo  di durata
dell'incarico  e'  collocato  in  aspettativa, comando o fuori ruolo,
secondo i relativi ordinamenti
    3.  Al  direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono
le    funzioni   relative   alla   gestione   finanziaria,   tecnica,
amministrativa e contabile, nonche' alla organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia.
    4.  Il  direttore generale partecipa con funzioni di segretario e
senza  diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
cura  l'esecuzione  delle  relative  deliberazioni;  gestisce  ed  e'
responsabile  del  coordinamento  e  del  controllo  della  struttura
organizzativa  e  amministrativa  dell'Agenzia,  secondo  criteri  di
efficienza,  efficacia ed economicita', in attuazione degli indirizzi
e  delle  direttive generali dell'Autorita' vigilante e del consiglio
di  amministrazione  e  ne assicura l'unita' degli indirizzi tecnici,
amministrativi  ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio
di  amministrazione  sull'attivita'  svolta ed in tutti i casi in cui
tali  organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine
del  giorno  del  consiglio  di amministrazione il direttore generale
puo' formulare proposte al presidente.
    5.  Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo
schema   di   bilancio   preventivo  entro  il  30 ottobre  dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
    6.  Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo
schema  del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello  cui  il  conto  si  riferisce,  nonche' la bozza di relazione
amministrativa di accompagnamento.
    7.  Il  direttore  generale, all'inizio di ogni anno finanziario,
assegna  ai  dirigenti  obiettivi  e  risorse  finanziarie  ed  umane
necessarie  alla  gestione  contabile  ed  amministrativa  di ciascun
ufficio.
                              Art. 14.
          Servizio di valutazione e di controllo strategico
              e attivita' di valutazione dei dirigenti
    1.  Il  servizio  di valutazione e di controllo strategico di cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  e
successive   modificazioni,  e'  svolto  da  un  apposito  nucleo  di
controllo   interno  dell'Agenzia  che  opera  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di organizzazione.
    2.  L'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico mira a
verificare   l'effettiva  attuazione  delle  scelte  contenute  nelle
direttive e negli altri atti di indirizzo.
    3.  Il  nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in
via  riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle
analisi  effettuate.  Il  predetto  nucleo  supporta  il consiglio di
amministrazione  anche  per  la  valutazione  del conseguimento degli
obiettivi assegnati al direttore generale.
                              Art. 15.
                       Mezzi di finanziamento
    1.  L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il proprio
funzionamento  in  via  principale  attraverso contributi dello Stato
nonche' attraverso le seguenti entrate:
      a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la
valutazione  e il controllo dei progetti di innovazione industriale a
valere  sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni;
      b) convenzioni  e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze dell'Agenzia
come  definite  dall'art.  2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto
della normativa vigente;
      c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.
                              Art. 16.
      Esercizio finanziario gestione finanziaria e patrimoniale
    1.  Il  direttore  generale  predispone  lo  schema  di  bilancio
preventivo  e  le  eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno
precedente  a  quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo
al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione
illustrativa  del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni
prima  della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione,
al  collegio  dei  revisori  dei  conti,  il  quale  redige  apposita
relazione.
    2.   Il   Consiglio   di  amministrazione  delibera  il  bilancio
preventivo  e  le  eventuali  variazioni entro il 30 novembre di ogni
anno. Il predetto bilancio e' trasmesso all'Autorita' vigilante.
    3.  Nei  casi  in  cui l'approvazione del bilancio non intervenga
prima   dell'inizio   dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,
l'Autorita'  vigilante  puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi,
l'esercizio   provvisorio   del   bilancio  deliberato  dall'Agenzia,
limitatamente  per  ogni  mese,  ad  un dodicesimo degli stanziamenti
previsti  da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
impegno  e  pagamento  frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in
cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia
intervenuta,  entro  il  31  dicembre, l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio,  e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si
applica  la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato.
                              Art. 17.
              Regolamento contabile e conto consuntivo
    1.   Il   regolamento  contabile  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
lettera h),  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio  2008,  si fonda sui principi civilistici, anche in deroga
alle  disposizioni  sulla  contabilita'  pubblica,  e' deliberato dal
consiglio  d'amministrazione  ed approvato con decreto dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
    2.   Il   direttore  generale  predispone  lo  schema  del  conto
consuntivo  entro  i1  31 marzo  dell'anno successivo a quello cui si
riferisce,  corredato  della nota integrativa di accompagnamento e lo
sottopone al presidente.
    3.  Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del
presidente,  una  relazione  in  cui  sono evidenziati gli interventi
attuativi  del  piano  esecutivo  annuale  e del programma triennale,
nonche'   gli   elementi  informativi  dettagliati  sui  costi  delle
attivita'  espletate  e  dei  servizi  prestati  e  sui corrispettivi
introiti.
    4.  Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla
relazione  illustrativa del presidente e' sottoposto, almeno quindici
giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione,
all'esame  del  collegio  dei  revisori dei conti che redige apposita
relazione.
    5.  Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo,
corredato  delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio
dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.
    6.  Il  conto  consuntivo  e' trasmesso, entro dieci giorni dalla
data  della  deliberazione,  all'Autorita'  vigilante ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.