(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto
penale,  e  una  e'  scelta dal candidato tra le restanti materie, ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
    c)  La  prova  orale  verte  nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  ordinamento e deontologia professionale. Il
candidato  potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
    d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'Albo degli avvocati.