(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                  PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL
CONTRATTO   COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  QUADRIENNIO  NORMATIVO
                2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Capo I

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

   1.  Il  presente Contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi
dell'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, si applica a tutto il
personale  -  esclusi  i  dirigenti  - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato   o   a  tempo  determinato,  dipendente  da  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (d'ora in avanti CNEL).
   2.  Il  riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

   1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31
dicembre  2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 2006
fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
   2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta  stipulazione  viene  portata  a  conoscenza  del CNEL con
idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato  ed  automatico sono applicati dal CNEL entro trenta giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono
integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal
successivo   contratto  collettivo.  Resta,  altresi',  fermo  quanto
previsto  dall'art.  48,  comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti  del CNEL sara' corrisposta la relativa indennita' secondo
le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura di
cui  agli  articoli  47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
   7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo  quanto  previsto  dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al
comma precedente.

                              Titolo II
                      ORDINAMENTO PROFESSIONALE

                               Art. 3.
               Conferma dell'ordinamento professionale

   1.  Si  conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del
18 luglio 2006, con le modifiche di seguito riportate.
   2.   All'art.  15  del  CCNL  del  18  luglio  2006  (Progressione
all'interno  del sistema di classificazione), e' aggiunto il seguente
comma:
   «2.  Le progressioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo
conto  in  modo  significativo dei risultati conseguiti dagli stessi,
opportunamente  valutati,  attraverso  metodologie  che apprezzino la
qualita'   dell'esperienza   professionale   maturata,  eventualmente
supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire».
   3. All'art. 16 del CCNL 18 luglio 2006 (Progressioni verticali tra
le aree), e' aggiunto il seguente comma:
   «6  Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli
ultimi   due   anni,  siano  stati  interessati  o  da  provvedimenti
disciplinari,  con  esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma
1,  lettera  a) e b) (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL
14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio
2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il
procedimento  penale  pendente  non si sia concluso con l'assoluzione
almeno in primo grado».
   4.  All'art.  18  del  CCNL del 18 luglio 2006 (sviluppi economici
all'interno delle aree), e' aggiunto il seguente comma:
   «5.  La  contrattazione integrativa determina un periodo minimo di
permanenza  nella  fascia  retributiva,  non  inferiore  a  due anni,
necessario per il passaggio alla fascia immediatamente superiore».
   5.  All'art.  19, comma 4 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e
criteri   di   selezione   per   lo  sviluppo  economico  all'interno
dell'area),  dopo  le  parole  «sviluppo  economico»  e'  aggiunto il
seguente periodo:
   «Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre,
altresi',  evitare  di  considerare la mera anzianita' di servizio ed
altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le
capacita'  reali  dei  dipendenti,  selezionati  in  base  alle  loro
effettive  conoscenze  e  a  quello  che  gli stessi sono in grado di
fare».
   6. All'art. 19 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di
selezione  per  lo  sviluppo  economico  all'interno  dell'area),  e'
aggiunto il seguente comma:
   «5. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli
ultimi   due   anni,  siano  stati  interessati  o  da  provvedimenti
disciplinari,  con  esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma
1,  lettera  a) e b) (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL
14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio
2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il
procedimento  penale  pendente  non si sia concluso con l'assoluzione
almeno in primo grado».

                             Titolo III
                         RAPPORTO DI LAVORO

                               Capo I
        Misurazione e valutazione della qualita' dei servizi

                               Art. 4.
                   Obiettivi di carattere generale

   1.   Al  fine  di  potenziare  ed  incrementare  la  capacita'  di
rispondere  in  modo  sempre  piu'  mirato  ai compiti istituzionali,
nonche'  di  perseguire  maggiori  livelli di efficacia ed efficienza
nell'erogazione  dei  servizi  resi, il CNEL, nell'ambito delle linee
generali  di  indirizzo  e  del  sistema  delle  relazioni sindacali,
individua  idonei  strumenti  che  consentono di valutare la qualita'
dell'attivita'   svolta   per   il   perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali.  A tal fine, sono potenziati i sistemi di misurazione,
verifica  ed  incentivazione  della  qualita'  dei  servizi  e  delle
funzioni   pubbliche,   realizzando  in  particolare  la  piu'  ampia
valorizzazione della professionalita' dei dipendenti.
   2.   L'ampliamento   e  la  diffusione  di  metodi  fondati  sulla
fissazione   degli   obiettivi  e  sulla  misurazione  dei  risultati
dell'azione  amministrativa  costituiscono  la  base  dei processi di
rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
   3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con
cui   valutare   il   conseguimento   degli  obiettivi  delle  azioni
amministrative.
   4.   Considerata   la   stretta   correlazione  tra  attivita'  di
misurazione  e  valutazione  dei  risultati organizzativi e l'apporto
lavorativo  collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi,
le parti convengono sull'opportunita' di definire adeguati meccanismi
diretti  a  regolare  ed  indirizzare  i  comportamenti  e  le azioni
dell'amministrazione  al  fine  di verificare la qualita' e i livelli
delle  prestazioni  dei  dipendenti,  mediante  idonei  strumenti che
valorizzino il merito, l'impegno e la produttivita'.
   5.  In  tale  contesto,  la  formazione costituisce il presupposto
strategico  e  funzionale  per  la  diffusione  della  cultura  della
misurazione  e  per  l'introduzione  di prassi gestionali innovative.
Periodicamente   saranno   effettuate  analisi  e  valutazioni  delle
prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni
formativi,  orientate  ai  cambiamenti  organizzativi  e  relazionali
necessari per il miglioramento della qualita' dei servizi.

                               Art. 5.
                Valutazione dell'apporto individuale

   1.  La  valutazione  dei  dipendenti  e' componente essenziale del
rapporto di lavoro ed e' finalizzata a valorizzare le competenze e le
capacita'   di   sviluppo   professionale  degli  stessi,  nonche'  a
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto
di  quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni sindacali. La
valutazione   dell'apporto  individuale  tiene  conto  dei  parametri
individuati   ai   sensi   dell'art.   4,   comma  2  (contrattazione
integrativa) del CCNL del 14 febbraio 2001.
   2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacita'
professionali, la valutazione, oltre che dei parametri individuati ai
sensi  dell'art.  4,  comma  2  del  CCNL del 14 febbraio 2001, tiene
conto,  quale  titolo  aggiuntivo,  nel  rispetto del vigente sistema
delle  relazioni  sindacali,  del  contributo  fornito dal dipendente
attraverso   proposte   ed   iniziative  innovative  finalizzate,  in
un'ottica    di   miglioramento   continuo   dell'organizzazione,   a
razionalizzare  i  sistemi organizzativi e/o ad individuare soluzioni
che  consentano  di  far  fronte  a  specifiche  problematiche  e/o a
semplificare  i  processi  di  lavoro e/o a migliorare i servizi e le
prestazioni erogate.
   3.  La  valutazione,  per le finalita' di cui all'art. 6, comma 7,
secondo alinea, deve comunque rispettare i seguenti principi:
    individuazione  preventiva  degli  obiettivi da conseguire, delle
prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;
    verifiche  periodiche,  su  iniziativa  del  dirigente,  volte  a
valutare   il   conseguimento   degli  obiettivi,  l'andamento  delle
prestazioni  e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; di
tali  verifiche  potra'  essere redatto, congiuntamente al dipendente
interessato, un verbale sintetico;
    verifica   finale   con  la  motivazione  della  valutazione  dei
risultati conseguiti;
    oggettivita'  delle  metodologie,  trasparenza  e pubblicita' dei
criteri usati e dei risultati;
    partecipazione dei valutati al procedimento;
    contraddittorio   in   caso   di  valutazione  non  positiva,  da
realizzarsi  in  tempi  certi e congrui, anche con l'assistenza di un
rappresentante sindacale.
   4.  I  criteri  di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
   5.  Al  fine di valorizzare la capacita' dei dipendenti ed il loro
contributo  alla  efficienza del CNEL, il livello di professionalita'
conseguito  e  il  grado di responsabilita' esercitato, occorre tener
presente:
    l'acquisizione   di   professionalita'   conseguente  a  percorsi
formativi   anche   obbligatori,  specificatamente  attivati,  oppure
all'introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attivita'
o all'uso di nuove tecnologie;
    l'acquisizione  di  specifiche esperienze lavorative in relazione
all'organizzazione dell'ente, quali ad esempio, l'esperienza maturata
in altri settori di attivita'.
   Tali  criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli
organizzativi e gestionali adottati dall'Ente.

                               Art. 6.
           Politiche di incentivazione della produttivita'

   1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili
degli  uffici,  formulano,  in  relazione  alle risorse finanziarie e
strumentali  assegnate,  proposte  di progetti-obiettivo, di piani di
lavoro  e  di  altre  iniziative,  anche  pluriennali, finalizzate al
miglioramento   organizzativo   e   gestionale,  tenendo  presente  i
risultati   conseguiti   nell'anno   precedente,  nell'ottica  di  un
progressivo  miglioramento dell'attivita' del CNEL. Le materie di cui
al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa.
   2.  Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttivita'
di  cui  al  comma 1 sono prioritariamente orientati al conseguimento
dei seguenti risultati:
    a) il potenziamento dei servizi attraverso il miglioramento delle
prestazioni collettive e individuali;
    b)   l'ottimizzazione   delle  condizioni  di  fruibilita'  delle
prestazioni  e  dell'utilizzo  dei  servizi nonche', in generale, dei
tempi di svolgimento delle attivita';
    c)  l'accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle
attivita' interne, amministrative e di supporto;
    d)  il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse
e dei processi interni.
   3.   Il   dirigente,   sulla   base   di  criteri  definiti  dalla
contrattazione  integrativa,  adibisce i dipendenti alle iniziative e
ai  progetti  di  cui  ai  commi  precedenti  in  relazione alla loro
collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalita' della
partecipazione   degli  stessi  ai  singoli  progetti  ed  obiettivi,
indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione,
l'attivita'  dei  dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati
attesi.  In  relazione  ai  progetti  il  dirigente  attribuisce  gli
obiettivi  individuali  e collettivi, assicurando la conoscenza degli
stessi da parte di ciascun dipendente.
   4.  La  contrattazione  integrativa  definisce  la graduazione dei
compensi  incentivanti  la produttivita' collettiva ed individuale in
relazione   alla   percentuale   di  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati.
   5.   I   criteri  per  l'erogazione  delle  componenti  accessorie
correlate  ai  risultati  da  attribuire  ai  dipendenti  di  ciascun
ufficio,  dopo  avere  verificato  il  grado  di raggiungimento degli
obiettivi  attribuiti, sono definiti dalla contrattazione integrativa
secondo le modalita' di cui all'art. 4 del CCNL del 14 febbraio 2001,
garantendo  adeguate  risorse  per  il  conseguimento di obiettivi di
efficienza;   si  conferma  il  rafforzamento  del  collegamento  tra
componenti premiali e prestazioni rese.
   6.  I  compensi  destinati  a  incentivare  la  produttivita' e il
miglioramento  dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in
un'unica  soluzione  a conclusione del periodico processo di verifica
dei  risultati  oppure  in  base  a  successivi stati di avanzamento,
sempre  a  seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti.
   7.   In  via  sperimentale,  ai  fini  della  realizzazione  degli
obiettivi  di  cui  all'art.  4  (obiettivi  di carattere generale) e
nell'ambito  dell'erogazione  dei  compensi diretti ad incentivare la
produttivita'  collettiva  e  individuale  per  il  miglioramento dei
servizi, indicati dall'art. 72 (Utilizzo del fondo unico) del CCNL 14
febbraio  2001,  la  contrattazione  integrativa  prevede  i seguenti
criteri:
    il  30%  delle  risorse  del  FUA,  di  cui all'art. 71, comma 1,
lettera  e) (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, e' destinato
al grado di attuazione delle direttive e degli obiettivi prefissati;
    il  20%  delle  risorse  del  FUA,  di  cui all'art. 71, comma 1,
lettera  e) (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, e' destinato
al merito ed all'impegno individuale.
   8.  L'incentivazione  alla  produttivita'  deve  tener  conto  del
raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei  risultati, complessivamente
concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall'Ente con
i dirigenti responsabili delle strutture.
   9.   I   compensi   relativi   alla   produttivita'  collettiva  e
individuale,   di   cui   al  presente  articolo,  poiche'  non  sono
attribuibili  sulla  base  di automatismi, devono essere correlati ad
apprezzabili    e    significativi    miglioramenti   dei   risultati
dell'organizzazione  e  degli uffici, da intendersi, per entrambi gli
aspetti,  come  risultato  aggiuntivo  rispetto a quello atteso dalla
normale prestazione lavorativa.
   10.  I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttivita' e
di  miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi,
mediante  l'utilizzazione  delle risorse di cui al presente articolo,
sono  oggetto  di  monitoraggio e valutazione da parte del competente
servizio per il controllo interno.
   11.    Nell'ambito    dell'attivita'    dell'osservatorio    sulla
contrattazione  integrativa  istituito  presso  l'ARAN in relazione a
quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
dopo  un  anno  di sperimentazione dei sistemi incentivanti di cui al
presente   articolo,   sara'   verificata   la   funzionalita'  e  la
corrispondenza degli stessi con gli obiettivi prefissati.

                               Capo II
                             Formazione

                               Art. 7.
           Principi generali e finalita' della formazione

   1.  L'art.  48  (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL 14
febbraio  2001, come modificato dall'art. 24 del CCNL 18 luglio 2006,
e' sostituito dal seguente:
   «1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione
della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un
ruolo  primario  nelle  strategie di cambiamento dirette a conseguire
una maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' del CNEL.
   2.  Per  sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane   si   evidenzia   la  necessita'  di  dare  ulteriore  impulso
all'investimento   in  formazione,  in  quanto  leva  strategica  per
l'evoluzione  professionale  e  per  l'acquisizione e la condivisione
degli  obiettivi  prioritari  della modernizzazione e del cambiamento
delle organizzazioni pubbliche.
   3.    L'accrescimento    e    l'aggiornamento   delle   competenze
professionali  sono  percio' assunti dall'Ente come metodo permanente
per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire
il  consolidarsi  di  una  nuova  cultura  gestionale  improntata  al
risultato,   per  orientare  i  percorsi  di  carriera  di  tutto  il
personale,   nonche'   per  sviluppare  l'autonomia  e  la  capacita'
innovativa delle posizioni di piu' elevata responsabilita'.
   4.  La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato
ed  un  metodo  diffuso  e  condiviso  atto  a  supportare  le scelte
strategiche   adottate   dall'Ente,  assumendo,  altresi',  rilevanza
fondamentale  nel  quadro  di una politica del personale improntata a
dare  motivazione,  soddisfazione  nel  lavoro e riconoscimento degli
apporti individuali.
   5.  La  formazione  rappresenta,  altresi',  la  condizione  ed il
presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione
e  riprogettazione  dei  servizi,  nell'ottica  del miglioramento del
CNEL.Le attivita' di formazione sono in particolare rivolte a:
    valorizzare il patrimonio professionale presente;
    assicurare   il   supporto   conoscitivo  al  fine  di  garantire
l'operativita' dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
    garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo
di  nuove  metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonche'
il  costante  adeguamento  delle  prassi  lavorative  alle  eventuali
innovazioni  intervenute,  anche  per  effetto  di nuove disposizioni
legislative;
    favorire  la  crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo
delle  potenzialita'  dei  dipendenti in funzione dell'affidamento di
incarichi  diversi  e  della  costituzione  di  figure  professionali
polivalenti;
    incentivare          comportamenti         innovativi         che
consentanol'ottimizzazione  dei livelli di qualita' ed efficienza dei
servizi  pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento
organizzativo.».

                               Art. 8.
              Destinatari e procedure della formazione

   1.  Dopo l'art. 48 (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL
14  febbraio 2001, e' aggiunto il seguente art. 48-bis (Destinatari e
procedure della formazione):
   «1. L'attivita' formativa si realizza attraverso piani e programmi
formativi,  di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo
percorsi  definiti in conformita' delle linee di indirizzo concordate
nell'ambito  della  contrattazione  integrativa  di  cui  all'art.  4
(contrattazione  integrativa),  comma  3,  lettera  C,  del  CCNL  14
febbraio  2001.  I suddetti piani e programmi, in coerenza con l'art.
7-bis  del  decreto legislativo n. 165/2001, sono definiti attraverso
l'analisi  dei  fabbisogni  formativi  rilevati,  in  relazione  alle
innovazioni  tecnologiche,  organizzative e normative, ai processi di
mobilita',  ai  processi  di  reclutamento  di  nuovo  personale,  ai
programmi  di  sviluppo  della qualita' dei servizi, alle esigenze di
accrescimento  e  sviluppo professionale, con particolare riferimento
alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli
stessi  piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da
destinare  alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso
canali  di  finanziamento  nazionali o comunitari, nonche' i soggetti
esterni,  tra  quelli  di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella
realizzazione delle attivita' programmate.
   2.   La   formazione  del  personale  di  nuova  assunzione  viene
effettuata  mediante  corsi  teorico-pratici  di  intensita' e durata
coerente  con  le attivita' da svolgere, in base a programmi definiti
dall'ente ai sensi del comma 1.
   3.  Il  personale  comandato  o  fuori  ruolo  effettua la propria
formazione  nelle  amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi
di cui al comma 4, lettera b).
   4  I  programmi  definiscono  quali  iniziative  abbiano carattere
obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
    a)  le  attivita'  di  formazione  di  base che si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo   dipendente,   attestato  attraverso  l'attribuzione  di  un
apposito attestato, da parte dei soggetti che l'hanno attuata;
    b)  i  corsi  di  aggiornamento  finalizzati all'obiettivo di far
conseguire  ai  dipendenti  il  piu'  alto  grado  di operativita' ed
autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione;
    c)  i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale
con   esame   finale   collegati  alle  progressioni  dei  dipendenti
all'interno del sistema di classificazione.
   5.  Per  garantire  l'obiettivo  di  una  formazione  permanente e
diffusa,  correlata  agli  specifici  contesti  di  lavoro  nonche' a
programmi   di   riqualificazione  ad  alto  sviluppo  informatico  e
tecnologico, la programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche
misure  per  realizzare  iniziative di formazione a distanza, nonche'
attivita' formative basate su metodologie innovative, come ad esempio
la  formazione  sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula
che  sul  posto  di  lavoro),  le  comunita'  di  apprendimento  e le
comunita' di pratica.
   6.   Nell'attuazione   dei   programmi  delle  suddette  attivita'
formative,  il  CNEL si avvale della collaborazione della agenzia per
la  formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici,
delle  universita'  e  di  altri soggetti pubblici e societa' private
specializzate   nel   settore.   La   predisposizione  dei  programmi
concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico e'
realizzata in conformita' agli indirizzi ed alle direttive in materia
emanate  ai sensi dell'art. 7, lettera e) del decreto legislativo del
12 febbraio 1993, n. 39.
   7.  L'Ente  puo'  assumere  iniziative  finalizzate  a  realizzare
percorsi  di  formazione  comuni  ed  integrati,  con  altri enti del
comparto,  anche  al  fine  di  certificare lo sviluppo e la qualita'
degli  standard  dei  processi  formativi.  Puo'  inoltre  promuovere
iniziative  ed  indagini di interesse comune, anche in riferimento al
processo  di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla
realizzazione  dei  progetti  promossi  dal Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
   8.  Per  garantire  le  attivita'  formative  di  cui  al presente
articolo,  il  CNEL  utilizza le risorse disponibili sulla base della
direttiva   del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  n.  14/1995
relativa  alla  formazione,  nonche'  tutte  le  risorse  allo  scopo
previste  da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il decreto
legislativo  del  12  febbraio  1993,  n.  39,  ovvero da particolari
disposizioni comunitarie.
   9.  Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'Ente e' considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico dello stesso ente.
   10.  I  corsi  sono  tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro.
Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale
spetta il trattamento di missione ove ne sussistano i presupposti.
   11.  Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attivita'
di  formazione  sulla  base  di  criteri  generali  definiti ai sensi
dell'art.   4,   comma   3.  lettera  c)  (Contrattazione  collettiva
integrativa)  del  CCNL  del  14  febbraio 2001 e verificati ai sensi
dell'art.  6,  lettera  A) (Sistema di partecipazione - Informazione)
del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative
e   produttive   dei   vari   uffici,   nonche'  di  riqualificazione
professionale  del  personale in mobilita', tenendo conto anche delle
attitudini  personali  e  culturali  degli interessati e garantendo a
tutti  pari  opportunita'  di  partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 57, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
165 del 2001.
   12.  Per  le necessita' formative riguardanti personale di elevata
qualificazione  ovvero  relative  a  materie  attinenti le specifiche
mansioni  svolte,  i  dipendenti  direttamente  interessati  hanno la
facolta'  di  frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici
anche  non  previsti dai programmi dell'Ente, fruendo di permessi non
retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
   13.  Il  CNEL,  di concerto con le organizzazioni sindacali di cui
all'art.   8,   (soggetti  sindacali  titolari  della  contrattazione
integrativa)  comma  1,  del  CCNL  del  14  febbraio  2001,  possono
costituire un ente bilaterale per la formazione.
   14.  Fino  alla  costituzione dell'ente bilaterale di cui al comma
13,  continua  ad  operare  la  Commissione bilaterale costituita, ai
sensi  dell'art.  48,  comma  7  del  CCNL del 14 febbraio 2001, come
sostituito  dall'art.  24  del  CCNL  del 18 luglio 2006, di cui sono
confermate le seguenti funzioni:
    a)  acquisire  dal  CNEL  gli  elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
    b)  formulare  proposte in materia di formazione ed aggiornamento
del  personale,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui al
presente articolo, con particolare riferimento al comma 1;
    c)  effettuare  il  monitoraggio  sulla  attuazione dei programmi
formativi  e  sulla  utilizzazione delle risorse stanziate, anche con
riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.
   15.  Al  finanziamento  delle  attivita' di formazione si provvede
utilizzando  una  quota  annua  non inferiore all'1% del monte salari
relativo  al  personale  destinatario  del  presente  CCNL. Ulteriori
risorse  possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai processi di riorganizzazione e dall'utilizzo di fondi comunitari.
Le  somme  destinate  alla  formazione  e  non  spese  nell'esercizio
finanziario    di    riferimento   sono   vincolate   al   riutilizzo
nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.».

                              Capo III
                         Norme disciplinari

                               Art. 9.
                         Codice disciplinare

   1  L'art.  61 (Codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001,
come  modificato  dall'art.  28  del  CCNL  del  18  luglio  2006, e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Nel  rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in
conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati
i seguenti criteri generali:
    a)   il   tipo  e  l'entita'  di  ciascuna  delle  sanzioni  sono
determinati anche in relazione:
     alla  intenzionalita'  del  comportamento,  alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
     al   grado   di   disservizio  o  di  pericolo  provocato  dalla
negligenza,  imprudenza  o  imperizia  dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilita' dell'evento;
     all'eventuale    sussistenza   di   circostanze   aggravanti   o
attenuanti;
     alle   responsabilita'   derivanti  dalla  posizione  di  lavoro
occupata dal dipendente;
     al  concorso  nella  mancanza  di piu' lavoratori in accordo tra
loro;
     al  comportamento  complessivo  del  lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto
dalla legge;
     al comportamento verso gli utenti;
    b)  al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura
gia'  sanzionate  nel  biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda
della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore
entita' prevista nell'ambito del medesimo comma;
    c)  al  dipendente  responsabile  di  piu'  mancanze  compiute in
un'unica  azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   2.  La  sanzione  disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto   al  massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4  ore  di
retribuzione si applica al dipendente per:
    a)  inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
    b)  condotta  non conforme ai principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
    c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a  lui  affidati  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
debba espletare azione di vigilanza;
    d)  inosservanza  delle  norme  in  materia  di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza  sul  lavoro  nel  caso in cui non ne sia
derivato  un  pregiudizio  al servizio o agli interessi del CNEL o di
terzi;
    e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del  patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
    f) insufficiente rendimento.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
del CNEL e destinato ad attivita' sociali.
   3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni si
applica per:
    a)  recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
del  massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma
2 presentino caratteri di particolare gravita';
    b)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino a dieci giorni o
arbitrario  abbandono  dello  stesso; in tali ipotesi l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  dal  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'   della  violazione  degli  obblighi  del  dipendente,  agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    c)  svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
    d)   rifiuto   di  testimonianza  oppure  testimonianza  falsa  o
reticente in procedimenti disciplinari;
    e)  minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche
con utenti, dipendenti o terzi;
    f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto
del  rispetto  della  liberta'  di pensiero e di espressione ai sensi
dell'art. 1 legge n. 300 del 1970;
    g)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
    h)  sistematici  e  reiterati  atti  o  comportamenti aggressivi,
ostili  e  denigratori  che  assumano  forme  di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
   4.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di
sei mesi si applica per:
    a)  recidiva  nel  biennio  delle  mancanze  previste  nel  comma
precedente  quando  sia  stata  comminata  la sanzione massima oppure
quando  le  mancanze  previste  al  comma  3  presentino caratteri di
particolare gravita';
    b)  assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino
a quindici giorni;
    c)  occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione,   distrazione  di  somme  o  beni  di  spettanza  o  di
pertinenza  del  CNEL  o  ad essa affidati, quando, in relazione alla
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
    d)   insufficiente   persistente   scarso   rendimento  dovuto  a
comportamento negligente;
    e)   esercizio,   attraverso   sistematici  e  reiterati  atti  e
comportamenti  aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza
morale  o  di  persecuzione  psicologica  nei  confronti  di un altro
dipendente  al  fine  di  procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
    f)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
di  particolare  gravita'  che  siano  lesivi  della  dignita'  della
persona;
    g)  fatti  e  comportamenti  tesi  all'elusione  dei  sistemi  di
rilevamento  elettronici  della presenza e dell'orario o manomissione
dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.
Tale  sanzione  si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti o comportamenti;
    h)  alterchi  con  vie  di  fatto  di  particolari gravita' negli
ambienti di lavoro, anche con utenti, dipendenti o terzi;
    i)   violazione   dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente  nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia  comunque
derivato danno grave all'Ente, agli utenti o a terzi.
   Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il
dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno
mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una  indennita'  pari  al 50% della retribuzione indicata all'art. 77
(retribuzione  e  sue  definizioni), comma 2, lettera a), nonche' gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione
non  e',  in  ogni  caso,  computabile  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio.
   5.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica per:
    a)  recidiva  plurima,  almeno  tre volte nell'anno, in una delle
mancanze  previste  ai  commi  3  e  4, anche se di diversa natura, o
recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato
l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto al comma 6,
lettera a);
    b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
    c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per
riconosciute  e  motivate  esigenze  di  servizio  nel rispetto delle
vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilita' attivata;
    d)  mancata  ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo  superiore  a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda
servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
    e)  continuita',  nel  biennio,  dei  comportamenti attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta
a  comportamento  negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto grave che
dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli
obblighi di servizio;
    f)  recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di  sistematici  e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione
psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un
danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
    g)  recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
    h)  condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in
servizio  o  fuori  dal  servizio  ma non attinente in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione per la sua
specifica gravita'.
   6.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
    a)  terza  recidiva  nel  biennio  di  minacce,  ingiurie  gravi,
calunnie  o  diffamazioni  verso  il  pubblico  o  altri  dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
    b)  condanna  passata  in  giudicato  per  un delitto commesso in
servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
    c)   accertamento   che   l'impiego  fu  conseguito  mediante  la
produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque, con mezzi fraudolenti
ovvero  che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia
avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
    d)  commissione  in  genere  -  anche nei confronti di terzi - di
fatti  o  atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale,  sono  di  gravita'  tale  da  non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
    e) condanna passata in giudicato:
     per i delitti indicati nell'art. 1, commi 1 e 4-septies, lettere
a),  b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
     quando  alla  condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
     per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo
2001, n. 97;
    f)  l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perche' colto,
in  flagranza,  a  commettere  reati  di  peculato  o  concussione  o
corruzione  e  l'arresto  sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.
   7.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono
comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi  dei  lavoratori di cui all'art. 57 (doveri del dipendente),
quanto  al  tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili
dai commi precedenti.
   8.  Le  modifiche  apportate  al  codice  disciplinare  di  cui al
presente  articolo,  devono  essere obbligatoriamente affisse in ogni
posto  di  lavoro  in  luogo  accessibile a tutti i dipendenti, entro
quindici  giorni  dalla  data  di stipulazione del presente CCNL e si
applicano dal 15 giorno successivo a quello della affissione.».

                              Art. 10.
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

   1.   L'art.  62-bis  (Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e
procedimento  penale)  del  CCNL  del 14 febbraio 2001 introdotto dal
CCNL del 18 luglio 2006, e' sostituito dal seguente:
   «1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza  penale  il  CNEL  inizia  il  procedimento disciplinare ed
inoltra  la  denuncia  penale.  Il  procedimento  disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi
in  cui  il  dipendente  venga arrestato perche' colto in flagranza a
commettere  reati di peculato o concussione o corruzione, e l'arresto
sia  convalidato  dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base
della  valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare
si applica la sanzione di cui all'art. 61 (codice disciplinare) comma
6.  Analoga  sospensione  e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della  denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
gia' avviato.
   2.  Al  di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il
CNEL  venga  a  conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a
carico  del  dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso
ai  sensi  del  presente  articolo,  e'  riattivato entro centottanta
giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e
si conclude entro centoventi giorni dalla sua riattivazione.
   4.  Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della
sentenza  definitiva e deve concludersi entro i successivi centoventi
giorni dalla sua riattivazione.
   5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista dall'art. 61 (codice
disciplinare),  come  conseguenza  delle  condanne  penali citate nei
commi  5,  lettera  h)  e  6,  lettera  b)  ed  e),  non ha carattere
automatico   essendo   correlata   all'esperimento  del  procedimento
disciplinare,  salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge
n. 97 del 2001.
   6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata con
la  formula  «il  fatto  non  sussiste»  o  «  l'imputato  non  lo ha
commesso»,  si  applica  quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel
procedimento  disciplinare  sospeso  al  dipendente,  oltre  ai fatti
oggetto  del  giudizio  penale  per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione
sia  motivata  «perche' il fatto non costituisce illecito penale» non
escludendo,  quindi,  la  rilevanza  esclusivamente  disciplinare del
fatto   ascritto,   il   procedimento  medesimo  riprende  per  dette
infrazioni.
   7.  In  caso  di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del
dibattimento,  ai  sensi  dell'art.  129  c.p.p.,  pronunciata con la
formula  «perche'  il fatto non sussiste», ovvero «perche' l'imputato
non  lo  ha commesso» si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.
Ove  nel  procedimento  disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti   oggetto  del  giudizio  penale  per  i  quali  vi  sia  stato
proscioglimento,  siano  state  contestate  altre  violazioni  oppure
qualora  il  proscioglimento  sia  motivato  «perche'  il  fatto  non
costituisce  reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente
disciplinare  del  fatto  ascritto, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
   8.   In   caso   di   sentenza  irrevocabile  di  condanna,  trova
applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
   9.   Il  dipendente  licenziato  ai  sensi  dell'art.  61  (codice
disciplinare), comma 5, lettera h) e comma 6, lettera b), e) ed f), e
successivamente  assolto  a  seguito  di  revisione  del processo, ha
diritto,  dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in  servizio  nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche
in   soprannumero,   nella   medesima   qualifica  e  con  decorrenza
dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
   10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato,
nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia
intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.».

                              Art. 11.
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

   1.  L'art.  63  (Sospensione  cautelare  in  caso  di procedimento
penale)  del  CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dall'art. 30
del CCNL del 18 luglio 2006, e' sostituito dal seguente:
   «1.  Il  dipendente  che  sia  colpito da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della  retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
   2.  Il  CNEL,  ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo di
sospensione  del  dipendente,  fino  alla  sentenza  definitiva, alle
medesime condizioni del comma 3.
   3.  Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale,   quando   sia   stato   rinviato  a  giudizio  per  fatti
direttamente  attinenti  al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare   del   licenziamento  ai  sensi  dell'art.  61  (codice
disciplinare), commi 5 e 6.
   4.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  per  i  delitti gia'
indicati   dall'art.   1,   commi  1  e  4-septies,  lettera  a),  b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n.
16 del 1992.
   5.  Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n.  97  del  2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso
art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata legge n. 97 del 2001.
   6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti,  si applica quanto
previsto  dall'art.  62-bis (rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento   penale),   in   tema   di  rapporti  tra  procedimento
disciplinare e procedimento penale.
   7.  Al  dipendente  sospeso,  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, sono
corrisposti  un'indennita'  pari  al  50% della retribuzione indicata
all'art.  77  (retribuzione  e sue definizioni), comma 2, lettera a),
nonche'   gli   assegni   del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
   8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o
proscioglimento,  pronunciate con la formula «il fatto non sussiste»,
«non  costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso»,
quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse le indennita' o i compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio   disciplinare  riprenda  per  altre  infrazioni,  ai  sensi
dell'art.   62-bis   (rapporto   tra   procedimento   disciplinare  e
procedimento  penale),  comma  6, secondo periodo, e comma 7, secondo
periodo,   il   conguaglio   dovra'   tener   conto   delle  sanzioni
eventualmente applicate.
   9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o
per  prestazioni  di  carattere  straordinario  nonche'  i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare.
   10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal
procedimento  penale,  e'  revocata  e  il  dipendente  riammesso  in
servizio,  salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle
sanzioni  previste ai commi 5 e 6 dell'art. 61 (codice disciplinare),
l'Ente  ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi
un  pregiudizio alla credibilita' dello stesso a causa del discredito
che  da  tale  permanenza  potrebbe derivargli da parte dei cittadini
e/o,  comunque,  per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Ente
stesso. In tale caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la
sospensione  dal  servizio,  che  sara'  sottoposta  a  revisione con
cadenza  biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso,
rimane tale sino all'esito del procedimento penale.».

                               Capo IV
                            Norme finali

                              Art. 12.
                      Disposizioni particolari

   1. Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL del 14 febbraio 2001, e' cosi'
sostituito:
   «A  domanda  del  dipendente  sono  inoltre  concesse,  nell'anno,
diciotto  ore di permesso retribuito per particolari motivi personali
e familiari debitamente documentati».
   2. Al comma 3 dell'art. 41 (Orario di lavoro) del CCNL 14 febbraio
2001,   sono   soppresse   le  parole  «l'orario  di  lavoro  massimo
giornaliero e' di nove ore».
   3.  Il  comma  5 dell'art. 46 (Reperibilita') del CCNL 14 febbraio
2001, e' sostituito dal seguente:
   «5.  Il  periodo  di  reperibilita'  di dodici ore continuative e'
remunerato  con  un  compenso  compreso tra e 7,74 ed e 17,50, la cui
misura  viene  stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto
compenso  e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e'
corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilita'. In
tale  ultimo  caso,  l'importo,  nei  limiti di quanto previsto dalla
contrattazione  integrativa,  e'  maggiorato del 10% e, comunque, non
potra'  essere  superiore  all'importo massimo stabilito dal presente
comma.».

                              Titolo IV
                        TRATTAMENTO ECONOMICO
                               Capo I

                              Art. 13.
                         Stipendio tabellare

   1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, tabella A,
del  CCNL del 15 giugno 2007, sono incrementati degli importi mensili
lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella  tabella  A,  alle
scadenze ivi previste.
   2.   Gli   importi   annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione  del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
   3.  Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del presente CCNL.

                              Art. 14.
                     Effetti dei nuovi stipendi

   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sul  TFR,  sull'indennita'  di  cui agli articoli 61, comma 4 (codice
disciplinare)  e  63,  comma  7  (sospensione  cautelare  in  caso di
procedimento  penale),  del  CCNL  del  14  febbraio  2001, sull'equo
indennizzo,  sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi,  comprese  la  ritenuta  in conto entrata Tesoro od altre
analoghe ed i contributi di riscatto.
   2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 13
(stipendio  tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli  importi  previsti  al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico
2006-2007.   Agli   effetti   del   trattamento   di  fine  rapporto,
dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento,  nonche'  quella
prevista  dall'art.  2122  codice  civile  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di
lavoro.
   3.  Resta  confermato  quanto  previsto  dal comma 3, dell'art. 36
(effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 18 luglio 2006.

                               Capo II

                              Art. 15.
                    Indennita' di amministrazione

   1.  L'indennita'  di  cui  all'art.  5  del CCNL 15 giugno 2007 e'
incrementata,  con  decorrenza  1 gennaio 2007, nelle misure indicate
nella tabella C.

                              Art. 16.
            Integrazione della disciplina del Fondo unico

   1.  Con  decorrenza  31  dicembre  2007, al fine di incentivare la
produttivita'  dei  dipendenti,  il  Fondo  unico  di cui all'art. 71
(Fondo  unico)  del  CCNL  del 14 febbraio 2001 e' incrementato di un
importo pari ad e 11,71 mensili pro-capite per tredici mensilita' per
i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.
   2.  Le  parti  confermano  quanto  previsto dall'art. 72, comma 2,
lettera  c) (Utilizzo del Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001,
in  base  al  quale  i  passaggi di sviluppo economico nell'ambito di
ciascuna area, sono finanziati esclusivamente dalle risorse del fondo
unico  di  cui  all'art.  71  (Fondo unico) del medesimo CCNL. In tal
senso,    la   contrattazione   collettiva   integrativa   individua,
nell'ambito   dello   stesso   fondo,  le  risorse  da  destinare  al
finanziamento  degli  sviluppi  economici  di cui al medesimo art. 18
(sviluppi  economici  all'interno  delle aree) del CCNL del 18 luglio
2006.  Dalla  data di utilizzo delle risorse per le finalita' citate,
il  fondo  viene  ridotto  delle  somme corrispondenti. Dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area del
dipendente,  viene  riassegnato al fondo, fatte salve le disposizioni
di  legge  in  vigore,  il  differenziale  tra il livello retributivo
posseduto ed il livello iniziale dell'area di appartenenza.

                              Capo III
                   Norme finali di parte economica

                              Art. 17.
             Disposizioni particolari di parte economica

   1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2007 alla fascia retributiva A3 e'
riconosciuto   un   ulteriore  incremento  annuo  lordo  al  fine  di
equipararne il valore economico a quello della fascia retributiva B1,
come previsto dalla tabella B.

              ---->   Vedere Tabella A a pag. 41  <----

              ---->   Vedere Tabella B a pag. 42  <----

              ---->   Vedere Tabella C a pag. 43  <----

                    DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

   L'Aran  precisa  che  l'applicazione della disciplina contrattuale
avverra' nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

   Le  parti  concordano  che,  nelle  more  della  definizione della
disciplina  contrattuale  ed  in attuazione del principio generale di
estensione  analogica  delle  norme,  nel  caso  di  assoluzione  con
sentenza  passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata
la  sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lettera
f),  comma  6,  dell'art.  61  (codice  disciplinare) del CCNL del 14
febbraio  2001,  come sostituito dall'art. 9 del presente CCNL, trovi
applicazione  la  disposizione  di  cui  al  comma 9 dell'art. 62-bis
(rapporto  tra  procedimento  disciplinare e procedimento penale) del
CCNL  del  14  febbraio  2001, come introdotto dal CCNL del 18 luglio
2006  e  sostituito  dall'art.  10  del  presente CCNL, in materia di
riammissione in servizio.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

   Le  parti  concordano  che  nel  caso  di assoluzione con sentenza
passata  in  giudicato  del  dipendente  cui  sia  stata comminata la
sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lettera f),
comma  6, dell'art. 61 (codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio
2001,  come  sostituito  dal  presente  CCNL,  trovi  applicazione la
disciplina generale contenuta nella legge n. 300 del 1970, in materia
di risarcimento, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 165
del 2001.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

   In  coerenza  con  l'analoga dichiarazione sottoscritta in sede di
Contratto  collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  Comparti di
contrattazione   per  il  quadriennio  2006-2009,  in  considerazione
dell'importanza   di   snellire  ed  accelerare  il  complesso  delle
procedure   di   contrattazione   pubblica,   le  parti  sottolineano
l'opportunita'  di una riconduzione degli Enti di cui all'art. 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, quindi, nello specifico
del  CNEL,  all'interno dei comparti ed aree di contrattazione di cui
all'art.  40  dello  stesso  decreto,  e  ritengono  che le obiettive
specificita' possano trovare la giusta tutela nei CCNL di comparto e,
in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa.
   Pertanto,  i  dichiaranti  sollecitano  l'adozione  di  uno o piu'
coerenti  provvedimenti  modificatori  del  dettato  dell'art. 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.