Allegato A SCHEMA DI BANDO LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» Contributi per l'attuazione di programmi finanziari regionali di cui all'art. 2 della legge n. 378/2003, relativi ad interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'art. 9 del decreto 6 ottobre 2005. In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto MiBAC 6 ottobre 2005 e del programma regionale ..............., approvato in data ..............., e' emanato il seguente bando. Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alla legge, al decreto e al programma suddetto, che ne integrano le disposizioni. Finalita' generali. La Regione ........................, per migliorare la qualita' dell'ambiente e del paesaggio, interviene per la salvaguardia e per la valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, promuove la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, ambientali e demoantropologiche degli insediamenti, destinando contributi per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, con le finalita' di: 1) contribuire allo sviluppo regionale con azioni rivolte alla qualita' architettonica e paesaggistica del territorio rurale; 2) inquadrare le azioni di sviluppo in un programma di valorizzazione del paesaggio e di promozione del turismo culturale; 3) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identita' dei luoghi, anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e la tutela delle aree circostanti degli edifici rurali; 4) tutelare gli aspetti culturali, antropologici, storico-artistici, e infrastrutturali del territorio rurale e incentivare le economie agricole tradizionali. Requisiti fondamentali degli interventi ammissibili al contributo. Nell'ambito delle tipologie di architettura rurale e degli interventi ammissibili come definiti nel decreto MiBAC 6 ottobre 2005: 1) sono ammissibili al contributo unita' minime di intervento, come ad esempio parti di borgo rurale o altre unita' tipologiche rappresentative, di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie; 2) sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari, da intendersi anche in termini di multifunzionalita' produttiva, (come ad esempio attivita' connesse con la vendita diretta del prodotto agricolo, le fattorie didattiche, il turismo rurale etc.); 3) per quanto concerne gli interventi su edifici rurali e sulle loro aree di pertinenza: a) le richieste di contributo, per gli interventi di spostamenti dei solai, ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni, modifiche delle destinazioni d'uso, ricostituzione di edifici non piu' abitati dell'art. 2, comma 3, dovranno essere corredate da adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di architettura rurale; b) gli interventi dovranno essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo e tali da non modificare i volumi degli edifici e l'ampiezza e la forma degli elementi costitutivi ed accessori (es. scale esterne, logge, porticati, porte e finestre); c) sono ammissibili gli interventi di ampliamento di superficie e di volumetria, compatibili con le parti preesistenti e nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali locali, a condizione che ne sia dimostrata l'opportunita' di una reintegrazione su solide basi documentarie o la necessita' funzionale per l'esercizio delle attivita' agricole; d) le tecniche di costruzione utilizzate per gli interventi ammessi a contributo dovranno essere individuati in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali e realizzate con materiali appartenenti alla tradizione locale. Le richieste di contributo per gli interventi su insediamenti rurali in zone sismiche devono prevedere interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni integrazioni ed, in particolare, delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni redatte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431 ed in applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274. Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributi. I soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo sono i proprietari o titolari, singoli o associati, degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. Presentazione della domanda. 1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilita' diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) il quadro economico, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche, comprensive di quelle comunitarie, e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento; d) la valutazione dei piu' significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici che potranno derivare per il relativo contesto rurale dalla realizzazione dell'intervento nel quadro dei principi dello sviluppo integrato e sostenibile del territorio, e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; e) le forme di gestione delle opere realizzate. 2. La domanda e l'allegato studio di fattibilita' devono pervenire ............... entro ............... 3. Il termine per la presentazione delle domande e degli allegati studi di fattibilita' e' fissato al ..... giorno calcolato a cominciare dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR del presente bando. Se il termine cade in un giorno festivo o di sabato si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo. Requisiti di ammissibilita' della domanda. Intervento non iniziato alla data di pubblicazione del presente bando. Risorse. Le risorse disponibili ammontano a .......... Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi. A norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni. La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi e' subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro: la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio; l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere; la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario; la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. La convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entita' del contributo e della tipologia dell'intervento. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario. Istruttoria, valutazione e punteggi. Saranno considerati criteri di valutazione e di priorita': forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo ecc.); il ricorso a forme di gestione mista pubblica-privata o anche totalmente privata; interventi pilota di recupero di ambiti edilizi e/o architettonici unitari dal punto di vista della qualita' progettuale e di esemplarita' tipologica delle preesistenze e delle nuove opere previste; casi esemplari di recupero di architettura di qualita'; progetti e realizzazioni in forma associata da piu' proprietari o titolari; nel quadro delle politiche di governo del territorio, interventi compresi in ambiti rurali di riqualificazione complessiva. Finanziamento. Procedure e modalita' di erogazione di finanziamenti da stabilire a cura della regione nel rispetto delle previsioni della legge n. 378/2003. In particolare, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.