(Allegato)
                              ALLEGATO 
          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
                DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416 
 
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 1. - (Rifugiati). - 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli  effetti  della
dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di  cui  agli
articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra  del  28  luglio  1951,
ratificata con legge  24  luglio  1954,  n.  722,  poste  dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione  stessa.  Il  Governo
provvede agli adempimenti necessari per il  formale  ritiro  di  tale
limitazione e di tali riserve. 
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di  cui  al
comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le  procedure
per  l'esame  delle  richieste  di  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto  Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre
1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status  di  rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 
4. Non e' consentito l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  dello
straniero che intende chiedere  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte  della  polizia  di
frontiera, risulti che il richiedente: 
a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso
non e' consentito il respingimento  verso  uno  degli  Stati  di  cui
all'articolo 7, comma 10; 
b) provenga da uno Stato, diverso  da  quello  di  appartenenza,  che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia  trascorso
un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo  necessario
per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. 
In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati
di cui all'articolo 7, comma 10; 
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1,  paragrafo  F,
della convenzione di Ginevra; 
d) sia stato condannato  in  Italia  per  uno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del  codice  di  procedura  penale  o
risulti pericoloso per  la  sicurezza  dello  Stato,  ovvero  risulti
appartenere ad associazioni di tipo  mafioso  o  dedite  al  traffico
degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 
5. Salvo quanto previsto  dal  comma  3,  lo  straniero  che  intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto  rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto  possibile,  documentata
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori  non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori  competente  per  territorio  ai  fini  della   adozione   dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di  cui
al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. 
Il questore territorialmente competente rilascia,  dietro  richiesta,
un permesso di soggiorno  temporaneo  valido  fino  alla  definizione
della procedura di riconoscimento. 
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5
e' ammesso ricorso giurisdizionale. 
7. Fino alla emanazione della  nuova  disciplina  dell'assistenza  in
materia  di  rifugiati,  in  sostituzione  di  ogni  altra  forma  di
intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente,  nei
limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio  dello
Stato, il Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  concedere,  ai
richiedenti lo status di rifugiato  che  abbiano  fatto  ingresso  in
Italia dopo la data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  un
contributo di  prima  assistenza  per  un  periodo  non  superiore  a
quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a  domanda,
ai richiedenti di cui al comma 5 che  risultino  privi  di  mezzi  di
sussistenza o di ospitalita' in Italia. 
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7. 
9. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  2  e  7  valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire  67.500  milioni  in
ragione di anno per  ciascuno  degli  anni  1990,  1991  e  1992,  si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 4239 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per  gli  anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi in  favore  del  lavoratori  immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede  sulla  base  di  una  nuova
specifica autorizzazione legislativa. 
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
11. I richiedenti asilo che hanno  fatto  ricorso  alle  disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori  immigrati  non  perdono  il
diritto  al  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.  Nei  loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza". 
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 2. - (Ingresso dei  cittadini  extracomunitari  nel  territorio
dello Stato). - 1.  I  cittadini  stranieri  extracomunitari  possono
entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o
lavoro autonomo, cura, familiari e di culto. 
2. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di
apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini
stranieri extracomunitari, che entrino a qualisiasi titolo. E'  fatto
altresi' obbligo ai  posti  di  frontiera  di  rilevare  i  dati  dei
cittadini extracomunitari in ingresso e  trasmetterli  al  centro  di
elaborazione dati del Ministero dell'interno. 
3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, del bilancio  e  della  programmazione  economica,  del
lavoro e della previdenza sociale,  sentiti  i  Ministri  di  settore
eventualmente  interessati,  il  CNEL,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  e  la  conferenza
Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni  anno  la
programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro
degli   stranieri   extracomunitari   e    del    loro    inserimento
socio-culturale,   nonche'   le    sue    modalita',    sperimentando
l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunita'aria. Con
gli  stessi  decreti  viene  altresi'  definito  il  programma  degli
interventi  sociali  ed  economici  atti  a  favorire   l'inserimento
socio-culturale  degli  stranieri,   il   mantenimento   dell'identit
culturale ed il diritto allo studio e alla casa. 
4. A tale scopo il Governo tiene conto: 
a) delle esigenze dell'economia nazionale; 
b) delle disponibilita' finanziarie e delle strutture  amministrative
volte ad  assicurare  adeguata  accoglienza  ai  cittadini  stranieri
extracomunitari   secondo   quanto    dispongono    le    convenzioni
internazionali  sottoscritte  dall'Italia,  nonche'  secondo   quanto
richiede  la  possibilita'  di  reale  integrazione   dei   cittadini
stranieri extracomunitari nella societa' italiana; 
c) delle richieste di permesso di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro
avanzate da cittadini stranieri  extracomunitari  gia'  presenti  sul
territorio nazionale con permesso di soggiorno  per  motivi  diversi,
quali turismo, studio, nonche'  del  numero  di  cittadini  stranieri
extracomunitari gia' in possesso di permesso di soggiorno per  motivi
di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943; 
d) dello stato  delle  relazioni  e  degli  obblighi  internazionali,
nonche' della concentrazione in sede comunitaria. 
5. Lo schema di decreto di  cui  al  comma  3  viene  trasmesso  alle
competenti   Commissioni   parlamentari   permanenti    e,    decorsi
quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando  le
osservazioni pervenute dalle stesse". 
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"Art.  3.  -  (Decreti  richiesti  per   l'ingresso   dei   cittadini
extracomuntari  nel  territorio  dello  Stato.   Respingimento   alla
frontiera). - 1. Possono  entrare  nel  territorio  dello  Stato  gli
stranieri che si presentano ai  controlli  di  frontiera  forniti  di
passaporto  valido  o  documento  equipollente,  riconosciuto   dalle
autorita' italiane, nonche' di visto ove  prescritto,  che  siano  in
regola   con   le   vigenti   disposizioni,   anche   di    carattere
amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e  che  osservino
le formalita' richieste. 
2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno,
entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti  i  paesi  dai
quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche  conto,  nel
contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali  esistenti  e  di
quelle da definire, della  provenienza  dei  flussi  piu'  rilevanti,
nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati  in
Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti  negli
ultimi tre anni. 
3. Il visto di ingresso rilasciato  dalle  autorita'  diplomatiche  o
consolari  in  relazione  ai  motivi  del  viaggio.  Nel  visto  sono
specificati il motivo, la  durata  e,  se  del  caso,  il  numero  di
ingressi consentiti nel territorio  dello  Stato.  Esso  puo'  essere
limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. 
4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n.  184,  recante
norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento  dei  minori,
gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla  frontiera
stessa gli stranieri che non ottemperano  agli  obblighi  di  cui  al
comma 1. 
5. Gli uffici predetti devono, altresi', respingere  dalla  frontiera
gli stranieri, anche se muniti di  visto,  che  risulti  siano  stati
espulsi o segnalati come persone pericolose per  la  sicurezza  dello
Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo  mafioso  o
dedite al traffico  illecito  di  stupefacenti  o  ad  organizzazioni
terroristiche, nonche' gli  stranieri  che  risultino  manifestamente
sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il  provvedimento  di
respingimento deve essere motivato per iscritto. 
6. Non considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo
di denaro sufficiente,  chi  esibisce  documentazione  attestante  la
disponibilita' in Italia di beni o di  una  occupazione  regolarmente
retribuita,  ovvero  l'impegno  di  un  ente  o  di  un'associazione,
individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro per gli affari sociali, o di un privato,  che  diano  idonea
garanzia, ad assumersi l'onere  del  suo  alloggio  e  sostentamento,
nonche' del suo rientro in patria. 
7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalita' per
l'attuazione del comma 6. 
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque  compie
attivit dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel  territorio
dello Stato in violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto
punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino  a  lire
due milioni. Se il fatto commesso a fine di lucro, ovvero  da  tre  o
piu' persone in concorso tra loro, la pena della reclusione da due  a
sei anni e della  multa  da  lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta
milioni. 
9. Gli  agenti  marittimi  raccomandatari  ed  i  vettori  aerei  che
omettano  di  riferire  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  della
presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in  posizione
irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono  soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  dal  lire
200.000 a lire 500.000 determinata  dal  prefetto.  Si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24  novembre  1981,  n.  689,  recante
modifiche al sistema penale. 
10. E'comunque a  carico  del  vettore  il  rimpatrio  del  cittadino
straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per
mancanza dei documenti prescritti". 
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - (Soggiorno dei cittadini  extracomunitari  nel  territorio
dello Stato). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi  dell'articolo  3  che  siano
muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente
decreto. 
2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a
scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto
non  e'  prescritto,  ha  durata  non  superiore  a  tre  mesi  dalla
presentazione ai controlli di frontiera. 
3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto  giorni
dalla data  d'ingresso,  al  questore  della  provincia  in  cui  gli
stranieri si trovino ed e'  rilasciato  per  i  motivi  indicati  nel
visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero
idonea ricevuta comprovante  l'avvenuta  richiesta  del  permesso  di
soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se  sussistenti  i
requisiti di legge,  entro  otto  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta. 
4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu'
brevi  periodi  stabiliti  dal  presente  decreto   e   dalle   altre
disposizioni vigenti o indicati nel  visto  di  ingresso.  Anche  per
lavori di carattere stagionale e per  visite  a  familiari  di  primo
grado il permesso di soggiorno puo'  avere  durata  inferiore  a  due
anni. Il  permesso  deve  essere  esibito  ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
5. Il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato  anche
per motivi  differenti  da  quelli  per  cui  e'  stato  inizialmente
concesso,  qualora  sia  stato  concesso   per   motivi   di   lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. 
6. II permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o  la  proroga
successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto  al
periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore
della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il
permesso di soggiorno per motivi di studio non puo' essere  rinnovato
per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo
studente iscritto. 
7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano
e residenti, in stato di coniugi, da piu' di tre anni  in  Ialia,  la
durata del permesso di soggiorno e' a tempo illimitato. 
8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito
ai sensi del presente articolo e' subordinato all'accertamento che lo
straniero disponga  di  un  reddito  minimo  pari  all'importo  della
pensione sociale. Tale reddito puo' provenire  da  lavoro  dipendente
anche a tempo parziale, da lavoro autonomo,  oppure  da  altra  fonte
legittima. 
9. Gli  stranieri  in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  devono
dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale,  entro  quindici
giorni dal trasferimento stesso, all'autorita' di  cui  al  comma  3,
salvo che abbiano richiesto ed ottenuto  l'iscrizione  anagrafica  di
cui all'articolo 6. 
10.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti   attivita'
sportive e ricreative  a  carattere  temporaneo,  gli  stranieri  che
richiedano alle  pubbliche  amministrazioni  licenze,  iscrizioni  in
appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari  sono  tenuti
ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di  soggiorno  in
corso  di  validita'.  Si  osservano  le  disposizioni  che,  per  lo
svolgimento di  determinate  attivita',  richiedono  il  possesso  di
specifico visto o permesso di soggiorno. 
11. Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il  cui  permesso  di
soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. 
12. Il permesso di  soggiorno  puo'  essere  rifiutato  se  non  sono
soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed  ove
ostino motivate  ragioni  attinenti  alla  sicurezza  dello  Stato  e
all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso
di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati
con provvedimento scritto e motivato. 
13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati  in  istituti
di istruzione, il permesso di soggiorno puo'  essere  richiesto  alla
questura competente da chi presiede gli  istituti,  ovvero  dai  loro
tutori. 
14. Per gli stranieri ricoverati in case o  istituti  di  cura  e  di
pena, ovvero ospitati in comunita' civili o religiose, il permesso di
soggiorno puo' essere  richiesto  alla  questura  competente  da  chi
presiede le case, gli istituti  o  le  comunita'  sopraindicati,  per
delega degli stranieri medesimi. 
15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro
otto giorni alla questura competente  per  territorio  i  nomi  degli
stranieri che lasciano l'istituto o la comunita'  con  l'indicazione,
ove possibile,  della  localita'  dove  sono  diretti.  Nel  caso  di
stranieri ristretti in istituti di pena  la  comunicazione  e'  fatta
all'atto della scarcerazione. 
16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonche' di quelli di cui al
comma 15  quando  riguardino  minori,  viene  data  comunicazione  al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini  dell'adozione
dei provvedimenti di competenza". 
L'articolo 5 sostituito dal seguente: 
"Art. 5 - (Comunicazioni agli  interessati  e  norme  in  materia  di
tutela giurisdizionale). - 1. L'autorita'  emanante  i  provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione  degli  stranieri
deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che  lo  riguarda
unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e  ad  una
traduzione  in  lingua  da  lui  conosciuta,  ovvero,  ove  non   sia
possibile, in lingua francese, inglese e spagnola. 
2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello  status
di rifugiato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del luogo del domicilio eletto dall'interessato. 
3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato  e
contro il diniego e la revoca del permesso di  soggiorno  e'  ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio
eletto dallo straniero. 
4. Fatta  salva  l'esecuzione  dei  provvedimenti  disposti  a  norma
dell'articolo 7,  comma  5,  per  motivi  di  ordine  pubblico  o  di
sicurezza dello Stato, qualora venga  proposta,  e  notificata  entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  la  domanda
incidentale  di  sospensione,  l'esecuzione  del   provvedimento   di
espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino  alla  definitiva
decisione sulla domanda cautelare. 
5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio  decreto  17  agosto
1907, n. 642, nonche' quelli stabiliti agli articoli  21  e  seguenti
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla meta'  per  i
ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
6.  Il  provvedimento   di   espulsione   del   cittadino   straniero
extracomunitario gia' espulso e rientrato nel territorio dello  Stato
e'  immediatamente  esecutivo  anche  in  presenza  di   domanda   di
sospensione". 
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7. - (Espulsione  dal  territorio  dello  Stato).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di
stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,
recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, del presente  decreto,  gli  stranieri  che
abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per  uno
dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,  del  codice  di
procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato. 
2. Sono altresi' espulsi da territorio nazionale  gli  stranieri  che
violino le disposizioni in materia di ingresso  e  soggiorno,  oppure
che  si  siano  resi  responsabili,  direttamente  o  per  interposta
persona, in Italia o all'estero, di disposizioni fiscali  italiane  o
delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o  in  materia  di
intermediazione  di  manodopera   nonche'   di   sfruttamento   della
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei  delitti
contro la liberta' sessuale. 
3. Lo  stesso  provvedimento  puo'  applicarsi  nei  confronti  degli
stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia  di
misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge  3
agosto 1988, n. 327, nonche' nei confronti  degli  stranieri  che  si
trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31›
maggio 1965, n. 575,  recante  disposizioni  contro  la  mafia,  come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
4. L'espulsione disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove  lo
straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria. Dell'adozione del decreto  viene  formato
immediatamente il Ministero dell'interno. 
5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre  per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato  l'espulsione  e
l'accompagnamento alla  frontiera  dello  straniero  di  passaggio  o
residente   nel   territorio   dello   Stato,   previo   nulla   osta
dell'autorita' giudiziaria ove  lo  straniero  risulti  sottoposto  a
procedimento penale. Del decreto viene  data  preventiva  notizia  al
Presidente del Consiglio dei ministri ed  al  Ministro  degli  affari
esteri. 
6. Lo straniero  espulso  e'  rinviato  allo  Stato  di  appartenenza
ovvero, quando cio' non sia possibile,  allo  Stato  di  provenienza,
salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita'  di
pubblica sicurezza ritenga di accordargli una  diversa  destinazione,
qualora possano essere in pericolo la sua  vita  o  la  sua  liberta'
personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di  cittadinanza,
di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  o
sociali. 
7. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5,  il  questore  esegue
l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro
il termine di quindici giorni il territorio dello  Stato  secondo  le
modalita' di viaggio prefissato  o  a  presentarsi  in  questura  per
l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. 
8. Copia del verbale di intimazione consegnata allo straniero, che e'
tenuto ad esibirla agli uffici  di  polizia  di  frontiera  prima  di
lasciare  il   territorio   dello   Stato   e   ad   ogni   richiesta
dell'autorita'. 
9. Lo straniero che non  osserva  l'intimazione  o  che  comunque  si
trattiene nel territorio dello  Stato  oltre  il  termine  prefissato
immediatamente accompagnato alla frontiera. 
10. In ogni caso non e' consentita l'espulsione  n  il  respingimento
alla frontiera dello straniero  verso  uno  Stato  ove  possa  essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,  di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato  verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
11. Quando a seguito di provvedimento  di  espulsione  e'  necessario
procedere ad accertamenti supplementari in  ordine  all'identita'  ed
alla   nazionalita'   dello   straniero    da    espellere,    ovvero
all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro
caso in cui  non  si  puo'  procedere  immediatamente  all'esecuzione
dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero  si  trova
puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione,
nei confronti della persona espellere,  della  sorveglianza  speciale
della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno  in  una
determinata localita'. 
12. Nei casi di particolare urgenza, il questore puo'  richiedere  al
presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della  misura  di
cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso  di
violazione degli obblighi  derivanti  dalle  misure  di  sorveglianza
speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino  a
due anni". 
L'articolo 8 e' soppresso. 
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 9.  -  (Regolarizzazione  dei  cittadini  extracomunitari  gia'
presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i  cittadini
extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia  alla  data  del  31
dicembre  1989  devono  regolarizzare  la  loro  posizione   relativa
all'ingresso  e  soggiorno,  richiedendo,  anche  nei  modi  di   cui
all'articolo 4, comma 14,  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  il
permesso di soggiorno di cui all'articolo  4  anche  in  assenza  dei
prescritti visti di ingresso, salvo che  siano  stati  condannati  in
Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del  codice  di  procedura  penale  o
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 
2. A tal  fine,  gli  interessati  sono  tenuti  a  presentarsi  agli
appositi uffici  delle  questure  o  dei  commissariati  di  pubblica
sicurezza territorialmente competenti,  muniti  di  passaporto  o  di
altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al
comune  di  dimora  abituale  dall'interessato  e  della  contestuale
attestazione dell'identita' personale dello straniero,  resa  da  due
persone  incensurate,  aventi   la   cittadinanza   italiana   ovvero
appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se  apolide,  allo
Stato di ultima residenza abituale  dell'interessato  e  regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno un anno. La  falsa  dichiarazione  o
attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma  dell'articolo
495 del codice penale, ma la pena aumentata fino ad  un  terzo;  alla
condanna dello  straniero  per  falsa  dichiarazione  o  attestazione
consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 4  gennaio  1968,  n.
15. Copia della dichiarazione e della attestazione  di  identita'  e'
trasmessa al Ministero dell'interno unitamente,  qualora  necessario,
ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero
e' istituito un casellario all'esclusivo  fine  dell'accertamento  di
eventuali diverse identificazioni degli interessati. 
3. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il
rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono  disciplinati  dalle
specifiche disposizioni che regolano la materia  e  sono  subordinati
alla presentazione di apposita  certificazione  da  cui  risulti  che
l'interessato sia stato iscritto all'universita' o ad altro  istituto
di istruzione italiano in data precedente  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Nel caso in cui il  soggiorno  richiesto
per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da'  facolta'
di  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  predisposte   per   i
lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more  del
rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare  qualsiasi
tipo di contratto di lavoro, ivi  compreso  quello  di  formazione  e
lavoro, secondo le  norme  in  vigore  per  i  lavoratori  nazionali,
escluso  soltanto  il  pubblico  impiego,  salvo  i   casi   di   cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in  cui
il  soggiorno  richiesto  per  l'esercizio  di  attivita'  di  lavoro
autonomo,  nonche'  delle  libere  professioni,   si   osservano   le
disposizioni  vigenti  in  materia.  L'iscrizione  nelle   liste   di
collocamento   puo'   essere   richiesta    anche    dai    cittadini
extracomunitari e dagli apolidi i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di  soggiorno
per motivi  diversi  dallo  svolgimento  di  lavoro  subordinato.  E'
comunque abolito per gli studenti il  limite  delle  cinquecento  ore
annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30  dicembre
1986, n. 943.. 
4. E' consentito l'utilizzo di cittadini  stranieri  per  l'esercizio
dei profili professionali infermieristici  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita'
sanitarie locali e da enti  e  case  di  cura  private  convenzionate
contratti biennali rinnovabili di diritto privato.  Con  decreto  del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro  e  con
il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  sono  fissati  i
contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze
di organico esistenti, i criteri  di  valutazione  dei  titoli  e  di
verifica  delle  professionalita'  per  l'effettivo  esercizio  della
professione ai fini dell'accesso ai  contratti  di  cui  al  presente
comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali. 
5. I cittadini extracomunitari  e  gli  apolidi  che  procedono  alla
regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le
contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri. 
6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati
a  soggiornare  nel  territorio  nazionale  hanno  la   facolta'   di
costituire societa' cooperative, ovvero esserne soci, in  conformita'
alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice  civile  e
alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per
i quali non sussiste la condizione di reciprocita'. 
7. Non assoggettabile a sanzioni  penali  o  amministrative  chiunque
abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari  in
materia  di  ospitalita'  a  cittadini   stranieri   qualora,   entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime. 
8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di  lavoro  irregolari,
pregressi o in atto alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme  in  materia
di cosi'tituzione del rapporto di lavoro, di quelle  stabilite  dalle
legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  nonche'  per  le  violazioni  delle  disposizioni  sul
soggiorno degli stranieri di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute  in
relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi
datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro  pregressi
o in atto fino alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
non  sono  altresi'  tenuti,   per   i   periodi   antecedenti   alla
regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per  tutte  le
forme di assicurazione sociale e  non  sono  soggetti  alle  sanzioni
previste per le omissioni contributive e per i  relativi  adempimenti
amministrativi.  Dette  disposizioni  si  applicano  a   coloro   che
effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
9. Per i lavoratori assunti irregolarmente,  i  periodi  relativi  ai
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i quali i datori di lavoro  adempiono  agli
obblighi  di  cui  al  comma  8,  non  assumono  rilevanza  ai   fini
previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi
provvedano al versamento dei  relativi  contributi  e  premi.  Per  i
periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in  vigore
del  presente   decreto,   il   lavoratore,   previa   documentazione
dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facolta' di sostituirsi  al
datore  di  lavoro  per  il  versamento   dei   contributi   relativi
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti. 
10. E' fatta salva comunque la facolta' dei  lavoratori  che  abbiano
adempiuto  alle  procedure  di  regolarizzazione  di  richiedere   il
versamento dei relativi contributi e premi ai datori  di  lavoro  che
non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari
pregressi o in atto ai sensi del comma 8. 
11. A carico dei datori di lavoro che, a  far  data  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  si  rendono
responsabili ai danni di cittadini extracomunitari  delle  violazioni
di cui all'articolo 27 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  sono
triplicate le relative sanzioni. 
12. I cittadini  extracomunitari  e  gli  apolidi,  che  chiedono  di
regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non  hanno
diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo,  sono,  a  domanda,
assicurati presso il Servizio sanitario nazionale  ed  iscritti  alla
unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente
all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del
contributo dovuto ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33. 
13. Per i fini di cui al  comma  12,  il  Fondo  sanitario  nazionale
incrementato per l'anno 1990 di  lire  22.880  milioni.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
stanziamento iscritto al capitolo 6856 della stato di previsione  del
Ministero del tesoro per  il  medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi  in  favore  dei  lavoratori
immigrati". 
14. Il Ministro del  tesoro  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
"Art.  10.  -  (Regolarizzazione  del  lavoro  autonomo  svolto   dai
cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato.  Norme
sulle libere professioni). - 1. I  cittadini  extracomunitari  e  gli
apolidi presenti  in  Italia  alla  data  del  31  dicebre  1989  che
procedono  alla  regolarizzazione  della  loro   posizione   relativa
all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare  un'attivita'
lavorativa nel  settore  dell'artigianato  o  del  commercio  debbono
iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,  o  nel
registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati
all'esercizio  delle   attivita'   commerciali   prescindendo   dalla
sussistenza delle condizioni di reciprocita'. 
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge  11  giugno
1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  le  regioni   organizzano   appositi   corsi
professionali, avvalendosi  della  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o di altri entri pubblici  e  di  enti  che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 5  della  legge  21  dicembre
1978, n. 845 (legge-quadro in materia di  formazione  professionale),
per  la  qualificazione  all'esercizio  delle  attivita'  commerciali
riservati ai cittadini extracomunitari di cui comma 1 e della  durata
di  almeno  centoventi  ore.  Entro  centoventi  giorni  dalla   data
predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per
gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno  1971,  n.
426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e  le
modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono  stabiliti
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 
426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al  comma  1
dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei  corsi  e
degli esami  di  cui  al  comma  2  debbono  comunque  assicurare  la
conoscenza della lingua italiana ed  un  grado  di  cultura  generale
equiparabile  a  quello  derivante   dal   possesso   della   licenza
elementare. 
4. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  disciplinato,  in
conformita' con  la  normativa  comunitaria,  il  riconoscimento  dei
titoli  di  studio  e  professionali,  nonche'  delle  qualifiche  di
mestiere acquisite nei paesi di origine, e  sono  istituiti  altresi'
gli eventuali corsi di adeguemento e  di  integrazione  da  svolgersi
presso istituti scolastici o universitari italiani. 
5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  svolgono  attivita'  economiche  in
violazione delle  norme  concernenti  l'autorizzazione  all'esercizio
delle stesse e l'iscrizione in registri, albi  e  ruoli,  sempre  che
entro un anno dalla data suddetta regolarizzino  la  loro  posizione,
non sono punibili per le violazioni  effettuate  fino  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  salvo  che  si  tratti  di
attivita' concernenti armi, munizioni ed esplosivi. 
6. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  e  dal  quarto  comma
dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n.  398,  i  titolari  di
autorizzazioni amministrative  per  il  commercio  ambulante  possono
assumere in qualita' di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini
extracomunitari ed apolidi  presenti  in  Italia  alla  data  del  31
dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la  loro  posizione  relativa
all'ingresso e al soggiorno. 
7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari,  in
possesso di laurea o di diploma, conseguiti  in  Italia,  oppure  cha
abbiano il  riconoscimento,  legale  di  analogo  titolo,  conseguito
all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale
e chiedere l'iscrizione  agli  albi  professionali,  in  deroga  alle
disposizioni che prevedono il possesso  della  cittadinanza  italiana
per l'esercizio delle relative professioni". 
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 11. - (Pubblicita' - Relazione al Parlamento - Contributi  alle
regioni).  -  1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  per  l'informazionne  e  l'editoria,  gli  uffici   del
Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del  Ministero
dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni  o
fondazioni con finalita' sociale, provvedono,  anche  avvalendosi  di
forme di collaborazione con associazioni di immigrati e  rifugiati  e
le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicita' alle
disposizioni di cui al presente decreto  al  fine  di  promuovere  la
regolarizzazione  della  posizione  dei  lavoratori   extracomunitari
presenti nel territorio.  Per  la  regolarizzazione  delle  posizioni
pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti  di
patronato di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
2. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  il  Governo  presenta  al
Parlamento  una  relazione  sull'attuazione  del  presente   decreto,
specificando il numero complessivo  degli  stranieri  extracomunitari
residenti a  vario  titolo,  che  abbiano  ottenuto  il  permesso  di
soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro
o che frequentino scuole o universita'. 
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si  provvede
alla erogazione di contributi  alle  regioni  che  predispongono,  in
collaborazione con i comuni di maggiore insediamento,  programmi  per
la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per  gli
stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari. 
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire
30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. 
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1990-1992,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 
5. I contributi di cui  al  comma  3  sono  revocati  con  le  stesse
modalita'  qualora  gli  enti  interessati  non  provvedano  entro  i
successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati. 
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto  si  provvede,  con  decreto  del
Ministro del tesoro di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali, sentito il  Ministro  per  gli
affari   sociali,   alla   emanazione    delle    necessarie    norme
regolamentari". 
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 12. - (Assunzione  di  duecento  assistenti  sociali  ed  altri
provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione). - 1. Per  far
fronte alle urgenti e indilazionabil  esigenze  derivanti  dai  nuovi
compiti di cui al presente decreto e  allo  scopo  di  assicurare  la
migliore funzionalita' ed efficienza dei servizi  per  il  lavoratori
immigrati, extracomunitari ed apolidi e  per  le  loro  famiglie,  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzato a bandire
tre concorsi  pubblici  per  l'assunzione,  nella  settima  qualifica
funzionale,  rispettivamente,  di  duecento  assistenti  sociali,  di
ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in  psicologia  da
destinare presso gli uffici del lavoro e della  massima  occupazione,
ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale. 
2. I concorsi sono effettuati  per  titoli  e  colloquio  su  materie
attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione  dei  titoli
da valutare e delle materie oggetto del  colloquio  si  provvede  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Le  procedure
concorsuali devono concludersi entro novanta  giorni  dalla  data  di
insediamento della commissione esaminatrice. 
3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui  al
comma 1, anche in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni  urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego,
le dotazioni organiche delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali  del  personale  del  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 giugno  1987,  sono  rideterminate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento
dei trecento posti di cui al  comma  1  con  la  riduzione  di  posti
relativi  a  profili  professionali  anche  in  qualifica  funzionale
diversa dalla settima. 
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del precedente  decreto,  con  decretro  del  Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti
i Ministri della sanita', per gli affari sociali e del lavoro e della
previdenza sociale, sono istituite  presso  i  valichi  di  frontiera
ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con  il
compito di fornire la necessaria informazione e,  se  necessario,  la
prima assistenza agli stranieri che  fanno  ingresso  sul  territorio
italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e
di altro  personale  distaccato  dalle  amministrazioni  interessate,
nonche' di operatori volontari. 
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4  si
provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire  per  ciascuno  degli
esercizi  finanziari  1990,  1991  e  1992,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 
6.  Fatte  salve  le  ulteriori  esigenze  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione  e
repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del  presente  decreto
l'organico della Polizia di Stato e'  aumentato  di  700  unita'  nel
ruolo degli  agenti  e  assistenti,  di  260  unita'  nel  ruolo  dei
sovrintendenti, di 30 unita' nel ruolo dei commissari e di 10  unita'
nel ruolo dei dirigenti, da  destinare  agli  uffici  di  polizia  di
frontiera e uffici stranieri. 
7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la  procedura
di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 
150. 
8. Per la  copertura  dei  posti  risultanti  dall'ampliamento  degli
organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno  in  ragione  di
300 unita' per il 1990 e di 350 unita' per ciascuno degli anni 1991 e
1992. 
9. Per il completamento  e  il  potenziamento  dei  sistemi  e  delle
procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il
centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1›  aprile
1981, n. 121, per le esigenze connesse  all'attuazione  del  presente
decreto  il  Ministro  dell'Interno  attua  un  piano  di  interventi
straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale e' autorizzata  la
spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 
10. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  6,  7,  8  e  9,
valutato in lire 14.000 milioni  per  l'anno  1990,  in  lire  24.000
milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  il  1990,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  in
favore dei lavoratori immigrati". 
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata  in
vigore). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai cittadini dei paesi comunitari e  agli  apolidi,  in  quanto  piu'
favorevoli, nonche'  ai  cittadini  o  ex  cittadini  italiani  o  ai
cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel  territorio
nazionale. 
2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del  teso  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  18  giugno
1931,  n.  773,  nonche'  gli  articoli  262,  263,  264  e  267  del
regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' il comma  2  dell'articolo  14
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  sono
abrogati. 
3. I riferimenti a istituti gia' disciplinati dal titolo V del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  o  a  disposizioni  di
legge o di regolamento si  intendono  fatti  agli  istituti  ed  alle
disposizioni del presente decreto. 
4. Il presente decretro entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge". 
          AVVERTENZA: 
                  Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          303 del 30 dicembre 1989. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
            conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
          giorno 21› marzo 1990.