ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente: a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. 6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale. 7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7. 9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto. 2. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualisiasi titolo. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. 3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunita'aria. Con gli stessi decreti viene altresi' definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identit culturale ed il diritto allo studio e alla casa. 4. A tale scopo il Governo tiene conto: a) delle esigenze dell'economia nazionale; b) delle disponibilita' finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonche' secondo quanto richiede la possibilita' di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella societa' italiana; c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonche' del numero di cittadini stranieri extracomunitari gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonche' della concentrazione in sede comunitaria. 5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Decreti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomuntari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste. 2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni. 3. Il visto di ingresso rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. 4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1. 5. Gli uffici predetti devono, altresi', respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonche' gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto. 6. Non considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilita' in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonche' del suo rientro in patria. 7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 6. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorita' di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal lire 200.000 a lire 500.000 determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. 10. E'comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera. 3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno puo' avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 5. Il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui e' stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. 6. II permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non puo' essere rinnovato per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente iscritto. 7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugi, da piu' di tre anni in Ialia, la durata del permesso di soggiorno e' a tempo illimitato. 8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo e' subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito puo' provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima. 9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorita' di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6. 10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validita'. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attivita', richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno. 11. Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. 12. Il permesso di soggiorno puo' essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato. 13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori. 14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunita' civili o religiose, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunita' sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi. 15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita' con l'indicazione, ove possibile, della localita' dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena la comunicazione e' fatta all'atto della scarcerazione. 16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonche' di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza". L'articolo 5 sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). - 1. L'autorita' emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola. 2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato. 3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. 5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonche' quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla meta' per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo. 6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario gia' espulso e rientrato nel territorio dello Stato e' immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione". L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Espulsione dal territorio dello Stato). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato. 2. Sono altresi' espulsi da territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonche' di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la liberta' sessuale. 3. Lo stesso provvedimento puo' applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 4. L'espulsione disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene formato immediatamente il Ministero dell'interno. 5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. 6. Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalita' di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. 8. Copia del verbale di intimazione consegnata allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorita'. 9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato immediatamente accompagnato alla frontiera. 10. In ogni caso non e' consentita l'espulsione n il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' ed alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si puo' procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. 12. Nei casi di particolare urgenza, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni". L'articolo 8 e' soppresso. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorita' di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identita' e' trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero e' istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati. 3. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'universita' o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno richiesto per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, nonche' delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento puo' essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. E' comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.. 4. E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita' sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalita' per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali. 5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. 6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facolta' di costituire societa' cooperative, ovvero esserne soci, in conformita' alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita'. 7. Non assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalita' a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime. 8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di cosi'tituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalle legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facolta' di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 10. E' fatta salva comunque la facolta' dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8. 11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni. 12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto al capitolo 6856 della stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 14. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicebre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'. 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri entri pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare. 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguemento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani. 5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attivita' concernenti armi, munizioni ed esplosivi. 6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualita' di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno. 7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure cha abbiano il riconoscimento, legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni". L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Pubblicita' - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazionne e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o universita'. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalita' qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari". L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione). - 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabil esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dei servizi per il lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale. 2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice. 3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del precedente decreto, con decretro del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanita', per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonche' di operatori volontari. 5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato e' aumentato di 700 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unita' nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unita' nel ruolo dei commissari e di 10 unita' nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri. 7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150. 8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unita' per il 1990 e di 350 unita' per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'Interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto piu' favorevoli, nonche' ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale. 2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del teso unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati. 3. I riferimenti a istituti gia' disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto. 4. Il presente decretro entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge". AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 marzo 1990.