(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
  1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che
diventi membro della Comunita' europee.  Gli  strumenti  di  adesione
saranno depositati  presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  del
Belgio. 
  2. Essa entrera' in vigore nei  confronti  di  ogni  Stato  che  vi
aderisca 90 giorni dopo  la  data  di  deposito  dello  strumento  di
adesione di detto Stato.