ARTICOLO 7. 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro della Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. 2. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione di detto Stato.