(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 1)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CON  I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA
LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990  E  IL  12  SETTEMBRE
                                1990. 
 
                               PREMESSA 
  1.  Nell'ambito  della  tutela  costituzionale  della  salute   del
cittadino  intesa  quale  fondamentale   diritto   dell'individuo   e
interesse  della  collettivita',  il  S.S.N.,   demanda   al   medico
convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva
individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione  sanitaria,
intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 
  2. A tale fine, al medico iscritto negli elenchi  per  la  medicina
generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata  del  S.S.N.
nel rispetto del principio della libera  scelta  e  del  rapporto  di
fiducia - sono affidati in una  visione  promozionale  nei  confronti
della salute, compiti di: 
    A) Assistenza primaria, essendo egli il  primo  ad  affrontare  i
"problemi" del paziente e ad impostare  un  programma  diagnostico  e
terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la  risoluzione  degli
stessi. All'uopo  egli  puo'  utilizzare  tutti  i  supporti  che  la
tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche
e terapeutiche; 
    B)  Assistenza  familiare,  riconoscendosi  nella  famiglia   una
componente essenziale della professionalita' del  medico  generale  e
della tutela della salute; 
    C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre  alle
malattie acute i problemi sanitari di anziani,  invalidi  o  ammalati
cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti
in fase terminale; 
    D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati  conoscitivi
del paziente che derivano da  una  osservazione  prolungata  e  dalla
conoscenza della storia dell' assistito. Onde evitare  l'interruzione
di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo
specialista e con gli ambienti di ricovero; 
    E) Assistenza preventiva individuale, che ha  come  obiettivi  la
diagnosi  precoce  e  l'  identificazione  dei  fattori  di   rischio
modificabili   che   permettano   l'attuazione   della    prevenzione
secondaria. Al medico di medicina generale  possono  essere  affidati
anche compiti di profilassi primaria individuale; 
    F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di  famiglia
il medico della persona e non di un organo o  di  un  apparato.  Egli
utilizza la consulenza specialistica  al  fine  di  un  piu'  preciso
intervento  diagnostico-curativo  e  coordina  tutti  gli  interventi
specialistici che vengono praticati sul paziente  che  a  lui  si  e'
affidato; 
    G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico; 
    H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in
fase di formazione; 
    I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti. 
                      Dichiarazione preliminare 
         DEBUROCRATIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
                   DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
  1. Le parti individuano nell'interesse del cittadino nella  massima
semplificazione delle procedure di accesso ai  servizi  un  obiettivo
fondamentale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  quale  devono
risultare  funzionalmente   orientate   le   norme   della   presente
convenzione. 
  2.  Nel  quadro  delle  iniziative  tese  a  rendere  operante   la
semplificazione di cui al comma precedente, le parti riconoscono che,
avuto   riguardo   alla   unitarieta'   organizzativa    dell'offerta
istituzionale dei servizi da parte della unita' sanitaria locale, sia
immediatamente perseguita  in  forma  generalizzata  la  prescrizione
diretta di indagini  diagnostiche  sia  da  parte  dello  specialista
ospedaliero   dipendente    dal    Servizio    sanitario    nazionale
nell'esercizio delle attivita' riconducibili ai  compiti  obbligatori
d'istituto, che da parte dello specialista convenzionato interno  nei
limiti delle competenze fissate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. 
  3. Allo scopo di assicurare la concreta operativita'  dei  principi
enunciati ai commi precedenti e di favorirne la diffusione  la  parte
pubblica si impegna a porre in essere, nel rispetto delle  competenze
proprie di ciascuna delle componenti, le indispensabili iniziative di
indirizzo  e  coordinamento  anche  in  sede  di  attivazione   degli
appropriati  strumenti  normativi  che  impegnino  anche   i   medici
dipendenti  del  S.S.N.  e  gli  specialisti  convenzionati  interni,
tenendo  presente  l'esigenza  di  garantire  la  unitarieta'  e   la
continuita' assistenziale nei confronti del singolo soggetto. 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art.  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo,
continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio  sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di
cui all'art. 5. 
  2. I rapporti  libero-professionali  che,  ai  sensi  del  presente
accordo, i medici di medicina generale instaurano con le  U.S.L.  per
lo svolgimento di attivita' a rapporto orario  e  di  guardia  medica
saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate. 
 
                                NOTE ALL'ACCORDO
          Note alla dichiarazione preliminare:
             -  Il  D.P.R.  n.  291/1987  reca:  "Accordo  collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
          premesse.