ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA
LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE
1990.
PREMESSA
1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del
cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettivita', il S.S.N., demanda al medico
convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva
individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria,
intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale.
2. A tale fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina
generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N.
nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di
fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti
della salute, compiti di:
A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i
"problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e
terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli
stessi. All'uopo egli puo' utilizzare tutti i supporti che la
tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche
e terapeutiche;
B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una
componente essenziale della professionalita' del medico generale e
della tutela della salute;
C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle
malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati
cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti
in fase terminale;
D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi
del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla
conoscenza della storia dell' assistito. Onde evitare l'interruzione
di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo
specialista e con gli ambienti di ricovero;
E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la
diagnosi precoce e l' identificazione dei fattori di rischio
modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione
secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati
anche compiti di profilassi primaria individuale;
F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia
il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli
utilizza la consulenza specialistica al fine di un piu' preciso
intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi
specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si e'
affidato;
G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico;
H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in
fase di formazione;
I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti.
Dichiarazione preliminare
DEBUROCRATIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
1. Le parti individuano nell'interesse del cittadino nella massima
semplificazione delle procedure di accesso ai servizi un obiettivo
fondamentale del Servizio sanitario nazionale, al quale devono
risultare funzionalmente orientate le norme della presente
convenzione.
2. Nel quadro delle iniziative tese a rendere operante la
semplificazione di cui al comma precedente, le parti riconoscono che,
avuto riguardo alla unitarieta' organizzativa dell'offerta
istituzionale dei servizi da parte della unita' sanitaria locale, sia
immediatamente perseguita in forma generalizzata la prescrizione
diretta di indagini diagnostiche sia da parte dello specialista
ospedaliero dipendente dal Servizio sanitario nazionale
nell'esercizio delle attivita' riconducibili ai compiti obbligatori
d'istituto, che da parte dello specialista convenzionato interno nei
limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 291.
3. Allo scopo di assicurare la concreta operativita' dei principi
enunciati ai commi precedenti e di favorirne la diffusione la parte
pubblica si impegna a porre in essere, nel rispetto delle competenze
proprie di ciascuna delle componenti, le indispensabili iniziative di
indirizzo e coordinamento anche in sede di attivazione degli
appropriati strumenti normativi che impegnino anche i medici
dipendenti del S.S.N. e gli specialisti convenzionati interni,
tenendo presente l'esigenza di garantire la unitarieta' e la
continuita' assistenziale nei confronti del singolo soggetto.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo,
continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di
cui all'art. 5.
2. I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente
accordo, i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per
lo svolgimento di attivita' a rapporto orario e di guardia medica
saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.
NOTE ALL'ACCORDO
Note alla dichiarazione preliminare:
- Il D.P.R. n. 291/1987 reca: "Accordo collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
premesse.