(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 10)
                               Art. 10. 
                Sospensione del rapporto convenzionale 
  1. Oltre che in esecuzione di provvedimenti  della  Commissione  di
disciplina  di  cui  all'art.  38  il  medico  deve  essere   sospeso
dall'elenco dei  convenzionati  per  tutta  la  durata  del  servizio
militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di  servizio
prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della 
legge 9 febbraio 1979 n. 38. 
  2.   Il   rapporto   convenzionale   e'    sospeso,    a    domanda
dell'interessato, per un periodo massimo continuativo  di  otto  mesi
per lo svolgimento di un'attivita' di  lavoro  dipendente  di  natura
precaria da usufruire  una  sola  volta  durante  tutto  il  rapporto
convenzionale. 
  3. Il rapporto convenzionale e' sospeso nei  confronti  del  medico
che abbia ottenuto un incarico di specialista  ambulatoriale  interno
ai  sensi  dell'accordo  nazionale  che  disciplina  il  settore.  La
sospensione ha la durata del periodo di prova  previsto  dall'accordo
stesso. 
  4. Nei casi previsti dai commi 1,  2  e  3  il  medico  deve  farsi
sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 9. 
  5. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio  per  sospensione
dall'albo professionale. 
  6. In materia  si  applicano  ovviamente  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. 
 
          Note all'art. 10:
             - Per la legge n. 38/1979 vedi nota all'art. 3.
             -  Il  testo  dell'art.  9,  comma terzo, della legge 23
          aprile 1981, n. 154, e' il seguente:
             "In  questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta
          la durata del mandato elettivo ed  il  professionista  puo'
          essere  sostituito, per detto periodo, secondo le modalita'
          stabilite per  le  sostituzioni  dagli  accordi  collettivi
          nazionali  di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833. Le cause di incompatibilita', di  cui  all'art.   8
          della  presente  legge  non hanno effetto per i titolari di
          farmacie che richiedono la sostituzione, per la durata  del
          mandato,  con  altro  farmacista  iscritto  all'ordine  dei
          farmacisti nella conduzione professionale della  farmacia".