Art. 10.
Sospensione del rapporto convenzionale
1. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di
disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso
dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio
militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio
prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della
legge 9 febbraio 1979 n. 38.
2. Il rapporto convenzionale e' sospeso, a domanda
dell'interessato, per un periodo massimo continuativo di otto mesi
per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura
precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto
convenzionale.
3. Il rapporto convenzionale e' sospeso nei confronti del medico
che abbia ottenuto un incarico di specialista ambulatoriale interno
ai sensi dell'accordo nazionale che disciplina il settore. La
sospensione ha la durata del periodo di prova previsto dall'accordo
stesso.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il medico deve farsi
sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 9.
5. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio per sospensione
dall'albo professionale.
6. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui
all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Note all'art. 10:
- Per la legge n. 38/1979 vedi nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 9, comma terzo, della legge 23
aprile 1981, n. 154, e' il seguente:
"In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta
la durata del mandato elettivo ed il professionista puo'
essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalita'
stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi
nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Le cause di incompatibilita', di cui all'art. 8
della presente legge non hanno effetto per i titolari di
farmacie che richiedono la sostituzione, per la durata del
mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei
farmacisti nella conduzione professionale della farmacia".