Art. 11.
Cessazione del rapporto
1. Il rapporto tra le UU.SS.L. e i medici iscritti negli elenchi
cessa:
a) per compimento del 70 anno di eta';
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le
procedure di cui all'art. 38;
c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno
un mese di preavviso;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei
requisiti minimi di cui all'art. 8;
f) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita'
convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un
medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.
2. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso
elenco dei medici di medicina generale convenzionati ai sensi del
presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di scelte
pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la
mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da
situazioni di carattere oggettivo o non sia direttamente riferibile
alla volonta' del medico. Il provvedimento e' adottato dalla
competente unita' sanitaria locale, sentiti l'interessato e il
comitato di cui all'art. 36.
3. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2
nonche' nei casi di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico puo'
presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due
anni dalla cessazione.
4. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.