(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 11)
                               Art. 11. 
                       Cessazione del rapporto 
  1. Il rapporto tra le UU.SS.L. e i medici  iscritti  negli  elenchi
cessa: 
    a) per compimento del 70 anno di eta'; 
    b) per provvedimento disciplinare adottato  ai  sensi  e  con  le
procedure di cui all'art. 38; 
    c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L.  con  almeno
un mese di preavviso; 
    d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di  motivi
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; 
    e) per  sopravvenuto,  accertato  e  contestato  venir  meno  dei
requisiti minimi di cui all'art. 8; 
    f)  per  incapacita'   psico-fisica   di   svolgere   l'attivita'
convenzionale, accertata da apposita  commissione  costituita  da  un
medico designato dall'interessato e da uno designato dalla  U.S.L.  e
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato. 
  2. Il medico che, dopo  cinque  anni  di  iscrizione  nello  stesso
elenco dei medici di medicina generale  convenzionati  ai  sensi  del
presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di  scelte
pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che  la
mancata  acquisizione  del  minimo  anzidetto   sia   dipendente   da
situazioni di carattere oggettivo o non sia  direttamente  riferibile
alla  volonta'  del  medico.  Il  provvedimento  e'  adottato   dalla
competente  unita'  sanitaria  locale,  sentiti  l'interessato  e  il
comitato di cui all'art. 36. 
  3. Nel caso di cessazione per  provvedimento  di  cui  al  comma  2
nonche' nei casi di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico puo'
presentare nuova domanda di inclusione  nelle  graduatorie  dopo  due
anni dalla cessazione. 
  4. Il rapporto  cessa  di  diritto  e  con  effetto  immediato  per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.