Art. 12.
Incarichi provvisori
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di
assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le
scelte disponibili, la U.S.L. sentito il Comitato consultivo ex art.
36 puo' conferire ad un medico residente nell'ambito della zona
carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico
temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale
incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa nel momento
in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al
medico di cui al presente comma sono corrisposti, relativamente agli
utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art.
41.
2. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto
puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in
carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il
trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.