(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 12)
                               Art. 12. 
                         Incarichi provvisori 
  1. Qualora in un ambito territoriale si determini  una  carenza  di
assistenza dovuta a mancanza di  medici  in  grado  di  acquisire  le
scelte disponibili, la U.S.L. sentito il Comitato consultivo ex  art.
36 puo' conferire ad  un  medico  residente  nell'ambito  della  zona
carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico
temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale
incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa nel  momento
in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al
medico di cui al presente comma sono corrisposti, relativamente  agli
utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui  all'art.
41. 
  2. In caso di decesso del medico convenzionato,  il  suo  sostituto
puo' proseguire l'attivita' nei confronti  degli  assistiti  gia'  in
carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni,  conservando  il
trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.