Art. 13.
Massimale di scelte e sue limitazioni
1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero
massimo di scelte pari a 1.500 unita'.
2. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale,
avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota
individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale
possibilita' personale sino al momento in cui non insorgano motivi di
limitazione ai sensi del presente accordo. L'insorgenza, anche
temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il
medico al massimale di scelte di cui al comma 1.
3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere
autorizzate dalla Regione, in relazione a particolari situazioni
locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della legge n.
833/78.
4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli
elenchi, svolga altre attivita' compatibili con tale iscrizione, il
massimale di scelta e' ridotto in misura proporzionale al numero
delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre
attivita'.
5. Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di
impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979, o di altro impiego
pubblico compatibile, oltreche' a rapporto di lavoro privato a orario
parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 500
scelte.
6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici
soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale
e subordinata, diverse da quelle di cui al comma 5, si ritiene
convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno
settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
7. Ai medici limitati di cui al comma 6, che dispongono per
l'attivita' di medico di medicina generale di un orario pari o
inferiore a 34 ore e' consentita l'acquisizione di un numero di 125
scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al comma
6. Se l'impegno orario settimanale e' dovuto a lavoro subordinato,
anziche' 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte.
8. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali,
compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare
pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del
medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli
assistiti che lo hanno prescelto.
Note all'art. 13:
- Il D.P.R. 13 agosto 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 dell'8 settembre
1981, reca: "Accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833".
- Il testo del punto 5, comma terzo, dell'art. 48 della
legge n. 833/1978 e' il seguente:
"Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli
assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno
essere autorizzate in relazione a particolari situazioni
locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa
domanda motivata all'unita' sanitaria locale".
- L'art. 35 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali) reca norme in
materia di "rapporto di lavoro del personale medico".