(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 13)
                               Art. 13. 
                Massimale di scelte e sue limitazioni 
  1. I medici iscritti negli  elenchi  possono  acquisire  un  numero
massimo di scelte pari a 1.500 unita'. 
  2. I medici i quali, non  soggetti  a  limitazione  del  massimale,
avevano acquisito la  possibilita'  del  raggiungimento  della  quota
individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga  al  massimale,  tale
possibilita' personale sino al momento in cui non insorgano motivi di
limitazione  ai  sensi  del  presente  accordo.  L'insorgenza,  anche
temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il
medico al massimale di scelte di cui al comma 1. 
  3.  Eventuali  deroghe  al  suddetto  massimale   potranno   essere
autorizzate dalla Regione,  in  relazione  a  particolari  situazioni
locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48  della  legge  n.
833/78. 
  4. Nei confronti del medico che, oltre  ad  essere  inserito  negli
elenchi, svolga altre attivita' compatibili con tale  iscrizione,  il
massimale di scelta e' ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero
delle ore settimanali che il  medesimo  dedica  alle  suddette  altre
attivita'. 
  5. Nei confronti dei medici,  anche  universitari,  a  rapporto  di
impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35  del  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  761/1979,  o  di  altro  impiego
pubblico compatibile, oltreche' a rapporto di lavoro privato a orario
parziale purche' compatibile, il  massimale  individuale  e'  di  500
scelte. 
  6. Ai fini del calcolo  del  massimale  individuale  per  i  medici
soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario  convenzionale
e subordinata, diverse da quelle  di  cui  al  comma  5,  si  ritiene
convenzionalmente  che  il  massimale  corrisponda  ad   un   impegno
settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 
  7. Ai medici limitati  di  cui  al  comma  6,  che  dispongono  per
l'attivita' di medico di  medicina  generale  di  un  orario  pari  o
inferiore a 34 ore e' consentita l'acquisizione di un numero  di  125
scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al  comma
6. Se l'impegno orario settimanale e' dovuto  a  lavoro  subordinato,
anziche' 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte. 
  8. Lo svolgimento di altre attivita',  anche  libero-professionali,
compatibili con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve  comportare
pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento  degli  obblighi  del
medico, a livello ambulatoriale e domiciliare,  nei  confronti  degli
assistiti che lo hanno prescelto. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Il  D.P.R. 13 agosto 1981, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246  dell'8  settembre
          1981,   reca:   "Accordo   collettivo   nazionale   per  la
          regolamentazione dei rapporti  con  i  medici  di  medicina
          generale  ai  sensi  dell'art.  48  della legge 23 dicembre
          1978, n. 833".
             -  Il testo del punto 5, comma terzo, dell'art. 48 della
          legge n.  833/1978 e' il seguente:
             "Eventuali  deroghe  in  aumento al numero massimo degli
          assistiti e delle ore di  servizio  ambulatoriale  potranno
          essere  autorizzate  in  relazione a particolari situazioni
          locali e per un tempo  determinato  dalle  regioni,  previa
          domanda motivata all'unita' sanitaria locale".
             -  L'art. 35 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del
          personale delle unita'  sanitarie  locali)  reca  norme  in
          materia di "rapporto di lavoro del personale medico".