(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 14)
                               Art. 14. 
                          Scelta del medico 
  1. La costituzione e lo  svolgimento  del  rapporto  tra  medico  e
assistibile sono fondati sull'elemento fiducia. 
  2. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del  documento  di
iscrizione, sceglie direttamente per se' e per i propri familiari  il
medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai  sensi
dell'art. 5, in cui e'  compresa  la  residenza  dell'avente  diritto
medesimo. 
  3.  Il  familiare  che  abbia  raggiunto  la  maggiore  eta'   puo'
effettuare personalmente la scelta del medico. 
  4. La U.S.L., sentito il parere obbligatorio del  Comitato  di  cui
all'art. 36, previa accettazione del nuovo  medico  di  scelta,  puo'
consentire che la scelta  sia  effettuata  in  favore  di  un  medico
iscritto  in  un  elenco  diverso  da  quello   proprio   dell'ambito
territoriale in cui l'assistibile e' residente quando la scelta sia o
diventi obbligata, oppure  quando  per  ragioni  di  vicinanza  o  di
migliore viabilita'  la  residenza  dell'assistibile  graviti  su  un
ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive  circostanze
ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 
  5. La scelta e' a tempo indeterminato per i cittadini residenti. 
  6. Per i cittadini non residenti la scelta e' a  tempo  determinato
da un minimo di 3 mesi ad un massimo di  1  anno,  con  contemporanea
cancellazione della scelta eventualmente gia'  in  carico  al  medico
della U.S.L. di provenienza del cittadino. 
  7. Il figlio, il coniuge o il  convivente  dell'assistito  gia'  in
carico al medico di medicina generale puo'  effettuare  la  scelta  a
favore dello stesso medico anche  in  deroga  al  massimale  o  quota
individuale.