Art. 14.
Scelta del medico
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e
assistibile sono fondati sull'elemento fiducia.
2. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di
iscrizione, sceglie direttamente per se' e per i propri familiari il
medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi
dell'art. 5, in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto
medesimo.
3. Il familiare che abbia raggiunto la maggiore eta' puo'
effettuare personalmente la scelta del medico.
4. La U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui
all'art. 36, previa accettazione del nuovo medico di scelta, puo'
consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico
iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito
territoriale in cui l'assistibile e' residente quando la scelta sia o
diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di
migliore viabilita' la residenza dell'assistibile graviti su un
ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze
ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
5. La scelta e' a tempo indeterminato per i cittadini residenti.
6. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato
da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea
cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al medico
della U.S.L. di provenienza del cittadino.
7. Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito gia' in
carico al medico di medicina generale puo' effettuare la scelta a
favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota
individuale.