Art. 15.
Revoca e recusazione della scelta
1. L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la scelta effettuata
dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla
revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini
assistenziali, ha effetto immediato.
2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di
un assistibile puo' in ogni tempo recusare la scelta dandone
comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata
ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 833/1978. Tra i motivi della
recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto
di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16
giorno successivo alla sua comunicazione.
3. Non e' consentita la recusazione quando nel Comune non sia
operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di
incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui
all'art. 36.
Nota all'art. 15:
- L'art. 25 della legge n. 833/1978 reca norme in
materia di "prestazioni di cura".