(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15)
                               Art. 15. 
                  Revoca e recusazione della scelta 
  1. L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la  scelta  effettuata
dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente  alla
revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta  che,  ai  fini
assistenziali, ha effetto immediato. 
2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in  favore  di
un  assistibile  puo'  in  ogni  tempo  recusare  la  scelta  dandone
comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata
ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 833/1978.  Tra  i  motivi  della
recusazione assume particolare importanza la turbativa  del  rapporto
di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16 
giorno successivo alla sua comunicazione. 
  3. Non e' consentita la  recusazione  quando  nel  Comune  non  sia
operante altro medico, salvo  che  ricorrano  eccezionali  motivi  di
incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui
all'art. 36. 
 
          Nota all'art. 15:
             -  L'art.  25  della  legge  n.  833/1978  reca norme in
          materia di "prestazioni di cura".