(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 16)
                               Art. 16. 
                          Revoche di ufficio 
  1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.
526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della  U.S.L.
sono riattribuite al medico  dal  momento  della  reiscrizione  degli
stessi nei suddetti elenchi. 
  2.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per   morte
dell'assistibile ha effetto  dal  giorno  del  decesso.  L'U.S.L.  e'
tenuta a comunicare la revoca al medico  interessato  entro  un  anno
dall'evento. 
  3. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso  la  quale
il cittadino ha effettuato la nuova scelta, comunica tale circostanza
all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda  alla
revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che
aggiornano  l'archivio  assistibili   utilizzando   le   informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di  trasferimento
alla revoca d'ufficio. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare  detta  revoca
al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. 
  4. Le cancellazioni per  doppia  iscrizione  decorrono  dalla  data
della seconda attribuzione nel caso di  scelta  posta  due  volte  in
carico  allo  stesso  medico.  Se  trattasi  di  medici  diversi   la
cancellazione  decorre  dalla  data  della  comunicazione  al  medico
interessato. Tali comunicazioni sono  eseguite  contestualmente  alle
variazioni del mese di competenza. 
 
          Nota all'art. 16:
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 256/1982 e' il
          seguente:
             "Art.   7.   -  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          approvazione  della  presente  legge  le  unita'  sanitarie
          locali  aggiornano  gli  elenchi  dei  cittadini utenti del
          Servizio sanitario  nazionale  assistibili  dai  medici  di
          medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
          altresi' nominativi di  coloro  che  anche  temporaneamente
          fruiscano  dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai
          sensi dell'art. 6, punti v) e z), della legge  23  dicembre
          1978,  n. 833, dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dell'art.  2  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          620.
             Le  regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31
          dicembre 1982 delle  somme  indebitamente  erogate  dal  1
          gennaio  1980  a  medici  convenzionati per quote capitarie
          indebitamente percepite.
             Ai  fini  indicati  nei  precedenti commi gli uffici che
          ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono  tenuti
          a  comunicarli  entro  il  termine  di  quindici  giorni ai
          comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.
             Nelle  regioni  ove  non  siano  entrate  in funzione le
          Unita' sanitarie locali alla  data  di  entrata  in  vigore
          della   presente  legge,  all'aggiornamento  degli  elenchi
          provvede il commissario liquidatore regionale  nominato  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
          convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno  1981,
          n. 331".