Art. 16.
Revoche di ufficio
1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.
526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della U.S.L.
sono riattribuite al medico dal momento della reiscrizione degli
stessi nei suddetti elenchi.
2. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte
dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. e'
tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno
dall'evento.
3. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale
il cittadino ha effettuato la nuova scelta, comunica tale circostanza
all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla
revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che
aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento
alla revoca d'ufficio. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare detta revoca
al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento.
4. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data
della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in
carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la
cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico
interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle
variazioni del mese di competenza.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 256/1982 e' il
seguente:
"Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge le unita' sanitarie
locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di
medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
altresi' nominativi di coloro che anche temporaneamente
fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai
sensi dell'art. 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31
dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1
gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie
indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che
ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti
a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai
comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le
Unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi
provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981,
n. 331".