Art. 17.
Scelta, revoca, recusazione: effetti economici
1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la
recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso
o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano
nella prima o nella seconda meta' del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in ragione del
numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo
mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento
del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.