(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 17)
                               Art. 17. 
            Scelta, revoca, recusazione: effetti economici 
  1.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  compensi  la  scelta,  la
recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in  corso
o dal primo giorno del mese successivo  a  seconda  che  intervengano
nella prima o nella seconda meta' del mese. 
  2. Il rateo mensile dei compensi e'  frazionabile  in  ragione  del
numero dei giorni di cui e'  composto  il  mese  al  quale  il  rateo
mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento
del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.