(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 19)
                               Art. 19. 
               Compiti del medico di medicina generale 
  1.  L'inserimento  negli  elenchi  di  cui  all'art.  5  determina,
relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico
e nei confronti dei  cittadini  che  lo  scelgono,  l'affidamento  al
medico stesso della  responsabilita'  in  ordine  alla  tutela  della
salute  del  proprio  assistito  che   si   estrinseca   in   compiti
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e  di
educazione sanitaria i quali  sono  espletati  attraverso  interventi
ambulatoriali e domiciliari. 
  2. I compiti del medico comprendono: 
    a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo  diagnostico  e
terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle  prestazioni  il
medico  potra'  avvalersi  di  supporti  tecnologici  diagnostici   e
terapeutici sia nel  proprio  studio  sia  a  livello  domiciliare  e
praticare le altre prestazioni di cui all'elenco Allegato D; 
    b) il consulto con lo  specialista  e  l'accesso  del  medico  di
famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione,  di
degenza e di dimissione del proprio  paziente,  in  quanto  atti  che
attengono alla professionalita' del medico di medicina generale; 
    c)  l'assistenza  domiciliare  nei  confronti  dei  pazienti  non
ambulabili al fine di fornire  ad  essi  atti  medici  integrati  con
l'assistenza specialistica e paramedica in stretto  collegamento,  se
necessario, con l'assistenza di tipo sociale; 
    d)  la  tenuta  e  l'aggiornamento  di   una   scheda   sanitaria
individuale ad esclusivo uso  del  medico,  quale  strumento  tecnico
professionale che, oltre a migliorare la  continuita'  assistenziale,
consenta   al   medico   di   collaborare   ad   eventuali   indagini
epidemiologiche mirate, da attivare sulla base di programmi nazionali
o regionali, sentito il Comitato  ex  art.  37  e  concordati  con  i
sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a  livello
regionale; 
    e)  le  certificazioni  obbligatorie  per  legge  ai  fini  della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido,  alla  scuola
materna e alle scuole secondarie superiori; 
   f) la certificazione di idoneita' allo  svolgimento  di  attivita'
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro  Sanita'  del  28
febbraio 1983; 
    g) le visite occasionali. 
  3. Il medico  di  medicina  generale,  inoltre,  nel  quadro  della
programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi  del
territorio puo' eseguire,  nei  riguardi  dei  propri  assistiti,  le
seguenti  prestazioni  sulla  base  della  propria  competenza  ed  a
richiesta delle UU.SS.LL.: 
    a) vaccinazioni  e  chemioprofilassi  tecnicamente  e  legalmente
espletabili; 
   b) visite periodiche per lavoratori a rischio; 
   c) compilazione  della  parte  anamnestica  ed  aggiornamento  dei
libretti di rischio; 
   d) certificazioni ai fini dell'idoneita' al lavoro. 
  4. Inoltre al medico di  medicina  generale  puo'  essere  affidato
quant'altro sia previsto per gli interventi del  medico  di  base  da
parte dei piani sanitari nazionali e regionali, compresa  l'attivita'
didattica e di ricerca e di educazione sanitaria. 
  5. Le prestazioni e le attivita' previste dai commi 3 e 4,  il  cui
onere e' a carico del Servizio Sanitario nazionale,  sono  effettuate
secondo  modalita'  organizzative  e  normative  concordate   con   i
sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a  livello
regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 37. 
  6. L'entita' dei compensi relativi ai compiti di cui ai commi 3 e 4
e' definita secondo le modalita' di cui all'art. 48  della  legge  n.
833/1978. 
 
          Nota all'art. 19:
             -  Il  D.M.  28  febbraio  1983  reca:  "Integrazioni  e
          rettifica  al  decreto  ministeriale  18   febbraio   1982,
          concernente  norme  per  la  tutela dell'attivita' sportiva
          agonistica".