Art. 19.
Compiti del medico di medicina generale
1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 5 determina,
relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico
e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al
medico stesso della responsabilita' in ordine alla tutela della
salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di
educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi
ambulatoriali e domiciliari.
2. I compiti del medico comprendono:
a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e
terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il
medico potra' avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e
terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare e
praticare le altre prestazioni di cui all'elenco Allegato D;
b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di
famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di
degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che
attengono alla professionalita' del medico di medicina generale;
c) l'assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non
ambulabili al fine di fornire ad essi atti medici integrati con
l'assistenza specialistica e paramedica in stretto collegamento, se
necessario, con l'assistenza di tipo sociale;
d) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria
individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico
professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale,
consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini
epidemiologiche mirate, da attivare sulla base di programmi nazionali
o regionali, sentito il Comitato ex art. 37 e concordati con i
sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello
regionale;
e) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola
materna e alle scuole secondarie superiori;
f) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita'
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28
febbraio 1983;
g) le visite occasionali.
3. Il medico di medicina generale, inoltre, nel quadro della
programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi del
territorio puo' eseguire, nei riguardi dei propri assistiti, le
seguenti prestazioni sulla base della propria competenza ed a
richiesta delle UU.SS.LL.:
a) vaccinazioni e chemioprofilassi tecnicamente e legalmente
espletabili;
b) visite periodiche per lavoratori a rischio;
c) compilazione della parte anamnestica ed aggiornamento dei
libretti di rischio;
d) certificazioni ai fini dell'idoneita' al lavoro.
4. Inoltre al medico di medicina generale puo' essere affidato
quant'altro sia previsto per gli interventi del medico di base da
parte dei piani sanitari nazionali e regionali, compresa l'attivita'
didattica e di ricerca e di educazione sanitaria.
5. Le prestazioni e le attivita' previste dai commi 3 e 4, il cui
onere e' a carico del Servizio Sanitario nazionale, sono effettuate
secondo modalita' organizzative e normative concordate con i
sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello
regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 37.
6. L'entita' dei compensi relativi ai compiti di cui ai commi 3 e 4
e' definita secondo le modalita' di cui all'art. 48 della legge n.
833/1978.
Nota all'art. 19:
- Il D.M. 28 febbraio 1983 reca: "Integrazioni e
rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1982,
concernente norme per la tutela dell'attivita' sportiva
agonistica".