(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Graduatorie 
  1. I  medici  da  incaricare  per  l'espletamento  delle  attivita'
disciplinate dal presente accordo sono tratti da  graduatorie  uniche
per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 
  2. In attesa che venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457
del 15 settembre  1986,  che  prevede  il  possesso  del  diploma  di
formazione specifica in medicina  generale,  i  medici  che  aspirano
all'iscrizione  nelle  graduatorie  regionali  devono   possedere   i
seguenti requisiti alla scadenza del  termine  per  la  presentazione
delle domande: 
    a) iscrizione all'albo professionale; 
    b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. 
  3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i  medici  che
alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche  se
in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 
  4. Ai fini  dell'inclusione  nella  graduatoria  annuale  i  medici
devono inviare, con  plico  raccomandato  entro  il  termine  del  30
giugno, all'assessorato alla sanita' della regione in  cui  intendono
prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato
sub lettera A), corredata dalla  documentazione  atta  a  provare  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 
  5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli  posseduti
alla data del 31 maggio. 
  6. Il medico che sia gia' stato iscritto nella  stessa  graduatoria
regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre  alla  domanda,
soltanto il certificato di iscrizione  all'albo  professionale  e  la
documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel  corso
dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non  presentati  per  la
precedente graduatoria. 
  7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in  regola
con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 
  8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri
di  valutazione  di  cui  al  successivo  art.   3,   previo   parere
obbligatorio  del  Comitato  di  cui  all'art.  37,  predispone   una
graduatoria unica regionale da valere per l'anno  solare  successivo,
specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito,
le eventuali situazione di incompatibilita e la residenza. 
  9. La  graduatoria  e'  resa  pubblica  entro  il  15  ottobre  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  ed  entro  30   giorni   dalla
pubblicazione    i    medici    interessati    possono     presentare
all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione
in graduatoria. 
  10.  La  graduatoria  regionale,  previo  parere  obbligatorio  del
Comitato ex art. 37, e' approvata  in  via  definitiva  entro  il  15
dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e
agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  La  direttiva  CEE  n.  86/457 del 15 settembre 1986,
          pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee  n.  L.  267/27  del  19 settembre 1986, reca norme
          relative alla "formazione specifica in medicina  generale".