Art. 2.
Graduatorie
1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita'
disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche
per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.
2. In attesa che venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457
del 15 settembre 1986, che prevede il possesso del diploma di
formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano
all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i
seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'.
3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che
alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se
in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.
4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici
devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30
giugno, all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono
prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato
sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti
alla data del 31 maggio.
6. Il medico che sia gia' stato iscritto nella stessa graduatoria
regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda,
soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la
documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso
dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la
precedente graduatoria.
7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola
con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri
di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere
obbligatorio del Comitato di cui all'art. 37, predispone una
graduatoria unica regionale da valere per l'anno solare successivo,
specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito,
le eventuali situazione di incompatibilita e la residenza.
9. La graduatoria e' resa pubblica entro il 15 ottobre sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare
all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione
in graduatoria.
10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del
Comitato ex art. 37, e' approvata in via definitiva entro il 15
dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e
agli Ordini provinciali dei medici della Regione.
Nota all'art. 2:
- La direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee n. L. 267/27 del 19 settembre 1986, reca norme
relative alla "formazione specifica in medicina generale".