(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 20)
                               Art. 20. 
                  Visite ambulatoriali e domiciliari 
  1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del  medico  o  a
domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 
  2. La visita domiciliare deve essere eseguita di  norma  nel  corso
della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore  dieci;
ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la  visita
dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 
  3. A cura della  U.S.L.  tale  norma  portata  a  conoscenza  degli
assistibili. 
  4. La chiamata urgente recepita deve essere  soddisfatta  entro  il
piu' breve tempo possibile. 
  5. Nelle giornate di sabato il medico  non  e'  tenuto  a  svolgere
attivita' ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le  visite
domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche'
quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste  dopo  le  ore
dieci del giorno precedente. 
  6. Nei giorni prefestivi valgono le  stesse  disposizioni  previste
per  il  sabato,  con  l'obbligo  pero'   di   effettuare   attivita'
ambulatoriale  per  i  medici  che  in  quel   giorno   la   svolgono
ordinariamente al mattino.