Art. 20.
Visite ambulatoriali e domiciliari
1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del medico o a
domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato.
2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso
della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci;
ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita
dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. A cura della U.S.L. tale norma portata a conoscenza degli
assistibili.
4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il
piu' breve tempo possibile.
5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere
attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite
domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche'
quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore
dieci del giorno precedente.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste
per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita'
ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono
ordinariamente al mattino.