Art. 21.
Consulto con lo specialista
1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina generale
qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di
medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito
territoriale della U.S.L. del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., puo' essere
attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso
il domicilio del paziente.
4. Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i
tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della
U.S.L.
5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori
notizie riguardanti il paziente, puo' mettersi in contatto con il
medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli
elementi utili in suo possesso.