(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 21)
                               Art. 21. 
                     Consulto con lo specialista 
  1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina generale
qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 
  2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico  di
medicina  generale  presso  gli   ambulatori   pubblici   nell'ambito
territoriale della U.S.L. del paziente. 
  3. Il consulto, previa autorizzazione  della  U.S.L.,  puo'  essere
attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia,  anche  presso
il domicilio del paziente. 
  4. Il medico di famiglia e lo specialista concordano  i  modi  e  i
tempi di attuazione nel rispetto delle  esigenze  dei  servizi  della
U.S.L. 
  5. Qualora lo specialista ritenga  necessario  acquisire  ulteriori
notizie riguardanti il paziente, puo' mettersi  in  contatto  con  il
medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti  gli
elementi utili in suo possesso.