(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 22)
                               Art. 22. 
                    Accesso del medico di famiglia 
                   presso gli ambienti di ricovero 
  1.  Il  medico  di  famiglia  puo'  accedere,  qualora  lo  ritenga
opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase  di  accettazione,
di degenza o di dimissione del proprio paziente.  Tale  accesso  puo'
essere  attivato  dal  medico  di  famiglia  che  concorda   con   il
responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. 
  2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in
contatto con il medico di famiglia che  e'  impegnato  a  collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.