Art. 22.
Accesso del medico di famiglia
presso gli ambienti di ricovero
1. Il medico di famiglia puo' accedere, qualora lo ritenga
opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione,
di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo'
essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il
responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione.
2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in
contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.