Art. 23.
Assistenza farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici
avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con
le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del
prontuario terapeutico nazionale.
2. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione
farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio,
ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Nelle UU.SS.LL. inserite nel sistema regionale di controllo
delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura ottica, e'
consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta per le
patologie e le categorie di farmaci che saranno definite dal
Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n.
37/1989 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a
livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e procedure
idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei
cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
5. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il
medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento della quota a
carico barrando uno degli appositi riquadri A o R, senza altre
indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico
annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice.
6. Il diritto all'esenzione dal ticket e' regolato nelle forme di
legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e'
attestata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti
dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno
da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed il relativo
eventuale frazionamento e' disposto dalla U.S.L. secondo modalita'
organizzative fissate dalla regione.
8. Le parti si impegnano entro tre mesi dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
presente accordo a concordare la interpretazione delle istruzioni
date al medico dal decreto ministeriale n. 350/1988. Nelle more le
ricette di cui al citato decreto ministeriale devono contenere le
stesse indicazioni previste per l'allegato C del decreto del
Presidente della Repubblica n. 289/1987.
9. La prima prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di
necessita' e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli
specialisti convenzionati interni.
Note all'art. 23:
- L'art. 1 della legge n. 37/1989 (Contenimento della
spesa sanitaria) reca "misure in materia di assistenza
farmaceutica".
- Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel
Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato
a lettura automatica".
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 maggio
1989 e' il seguente:
"Il modulo B firmato dal responsabile dell'ufficio
addetto al rilascio della esenzione e' redatto in triplice
copia, una delle quali e' trasmessa entro cinque giorni
all'unita' sanitaria locale di appartenenza l'altra e'
consegnata all'interessato. Il modulo B va numerato
progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito
al comune attestante dal Ministero dell'interno per i
trasferimenti erariali. Parimenti va comunicato all'unita'
sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del
diritto all'esenzione".