(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 23)
                               Art. 23. 
                 Assistenza farmaceutica e modulario 
  1. La prescrizione  di  specialita'  farmaceutiche  e  di  galenici
avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e  coscienza,  con
le modalita' stabilite dalla legislazione vigente  nel  rispetto  del
prontuario terapeutico nazionale. 
  2.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rinnovo  della   prescrizione
farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a  suo  giudizio,
ritenga non necessaria la visita del paziente. 
  3. Nelle UU.SS.LL. inserite  nel  sistema  regionale  di  controllo
delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura  ottica,  e'
consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi  per  ricetta  per  le
patologie  e  le  categorie  di  farmaci  che  saranno  definite  dal
Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge  n.
37/1989 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 
  4. Le parti firmatarie del presente accordo  possono  concordare  a
livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita'  e  procedure
idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei
cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 
  5. Sulla ricetta di cui al  decreto  ministeriale  n.  350/1988  il
medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento  della  quota  a
carico barrando uno degli  appositi  riquadri  A  o  R,  senza  altre
indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico
annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice. 
  6. Il diritto all'esenzione dal ticket e' regolato nelle  forme  di
legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione  e'
attestata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  20  maggio   1989   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  7. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe  e  prodotti
dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una  volta  all'anno
da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed  il  relativo
eventuale frazionamento e' disposto dalla  U.S.L.  secondo  modalita'
organizzative fissate dalla regione. 
  8. Le parti si impegnano entro tre  mesi  dalla  pubblicazione  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  che  rende  esecutivo  il
presente accordo a concordare  la  interpretazione  delle  istruzioni
date al medico dal decreto ministeriale n. 350/1988.  Nelle  more  le
ricette di cui al citato decreto  ministeriale  devono  contenere  le
stesse  indicazioni  previste  per  l'allegato  C  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 289/1987. 
  9. La prima prescrizione farmaceutica  in  caso  di  urgenza  o  di
necessita'  e'  compilata  anche  dai  medici  dipendenti   e   dagli
specialisti convenzionati interni. 
 
          Note all'art. 23:
             -  L'art.  1  della legge n. 37/1989 (Contenimento della
          spesa sanitaria) reca  "misure  in  materia  di  assistenza
          farmaceutica".
             - Il D.M. n. 350/1988 reca: "Disciplina dell'impiego nel
          Servizio sanitario nazionale del ricettario  standardizzato
          a lettura automatica".
             -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 maggio
          1989 e' il seguente:
             "Il  modulo  B  firmato  dal  responsabile  dell'ufficio
          addetto al rilascio della esenzione e' redatto in  triplice
          copia,  una  delle  quali  e' trasmessa entro cinque giorni
          all'unita' sanitaria  locale  di  appartenenza  l'altra  e'
          consegnata   all'interessato.   Il  modulo  B  va  numerato
          progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito
          al  comune  attestante  dal  Ministero  dell'interno  per i
          trasferimenti erariali. Parimenti va comunicato  all'unita'
          sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del
          diritto all'esenzione".