Art. 24.
Richiesta di indagini specialistiche,
proposte di ricovero o di cure termali
1. Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di
visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure
termali.
2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere
corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso puo'
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 21.
3. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o
prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente,
quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente
stesso.
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito
diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante",
suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi
controlli specialistici.
5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per
la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le
relative richieste.
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza
la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita':
odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica,
limitatamente alle prestazioni optometriche.
7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da
una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che
riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria
individuale.
8. Il modulario di cui all'art. 23, salvo il disposto del
successivo art. 25, e' utilizzato anche per le certificazioni della
presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e
per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e'
consentita nei limiti della legge la multiproposta, escludendosi ogni
ulteriore adempimento a carico del medico curante. Le Unita'
sanitarie locali si attiveranno per rispondere alle esigenze legate
alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante
intese da raggiungere all'interno dei Comitati consultivi di cui
all'art. 36.