(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 24)
                               Art. 24. 
                Richiesta di indagini specialistiche, 
                proposte di ricovero o di cure termali 
  1. Il medico, ove  lo  ritenga  necessario,  formula  richiesta  di
visita o indagine specialistica o proposta  di  ricovero  o  di  cure
termali. 
  2. La richiesta di indagine  o  visita  specialistica  deve  essere
corredata dalla  diagnosi  o  del  sospetto  diagnostico.  Esso  puo'
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 21. 
  3.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rinnovo  della  richiesta   o
prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente,
quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente
stesso. 
  4.  Lo  specialista  formula   esauriente   risposta   al   quesito
diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al  medico  curante",
suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi
controlli specialistici. 
  5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per
la risposta al quesito del medico curante,  formula  direttamente  le
relative richieste. 
  6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche,  senza
la  richiesta  del  medico  curante,   alle   seguenti   specialita':
odontoiatria,  ginecologia,  pediatria,  psichiatria  e   oculistica,
limitatamente alle prestazioni optometriche. 
  7. La proposta di ricovero ordinaria deve  essere  accompagnata  da
una apposita scheda compilata dal medico  curante  (allegato  E)  che
riporti i dati relativi al paziente estratti dalla  scheda  sanitaria
individuale. 
  8.  Il  modulario  di  cui  all'art.  23,  salvo  il  disposto  del
successivo art. 25, e' utilizzato anche per le  certificazioni  della
presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e
per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime  e'
consentita nei limiti della legge la multiproposta, escludendosi ogni
ulteriore  adempimento  a  carico  del  medico  curante.  Le   Unita'
sanitarie locali si attiveranno per rispondere alle  esigenze  legate
alla realizzazione dell'ultima  norma  del  presente  comma  mediante
intese da raggiungere all'interno  dei  Comitati  consultivi  di  cui
all'art. 36.