Art. 25.
Certificazione di malattia
per i lavoratori dipendenti
1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio
1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli
allegati sub F.
2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o
dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da
quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33, e' il seguente:
"Art. 2. - Nei casi di infermita' comportante
incapacita' lavorativa, il medico curante redige in duplice
copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e
l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della
malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione
nazionale unica per la disciplina normativa e il
trattamento economico dei medici generici e pediatri
stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977,
n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e
l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla
struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa
con la Regione, e al datore di lavoro.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300, o su
richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono
effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle
Regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nell'ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 155/1981 e' il
seguente:
"Art. 15 (Certificazione di malattia). - Con effetto dal
15 marzo 1980, nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
'Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e
l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla
struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa
con la regione, e al datore di lavoro'.
Nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
'Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della
stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico
curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma'".