(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 25)
                               Art. 25. 
                      Certificazione di malattia 
                     per i lavoratori dipendenti 
  1. Le certificazioni di cui all'art.  2  della  legge  29  febbraio
1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n.  155,  sono
rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i  moduli
allegati sub F. 
  2. Le certificazioni relative ad  assenze  dal  lavoro  connesse  o
dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite  da  medici  diversi  da
quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia. 
 
          Note all'art. 25:
             -  Il testo dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
          33, e' il seguente:
             "Art.   2.   -   Nei   casi  di  infermita'  comportante
          incapacita' lavorativa, il medico curante redige in duplice
          copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e
          l'attestazione  sull'inizio  e  la  durata  presunta  della
          malattia  secondo  gli esemplari definiti nella convenzione
          nazionale  unica  per  la   disciplina   normativa   e   il
          trattamento   economico  dei  medici  generici  e  pediatri
          stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno  1977,
          n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.
             Il  lavoratore  e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, il certificato e
          l'attestazione  di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, o alla
          struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto  d'intesa
          con la Regione, e al datore di lavoro.
             Le   eventuali   visite  di  controllo  sullo  stato  di
          infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, o su
          richiesta  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
          o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono
          effettuate  dai  medici dei servizi sanitari indicati dalle
          Regioni.
             Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  la  documentazione  in  suo possesso.
          Nell'ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono  essere
          trasmessi  al  predetto  Istituto,  a  cura  del  datore di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita'".
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge n. 155/1981 e' il
          seguente:
             "Art. 15 (Certificazione di malattia). - Con effetto dal
          15 marzo 1980, nell'art. 2 del  decreto-legge  30  dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
          febbraio 1980, n. 33, il secondo comma  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Il  lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, il certificato e
          l'attestazione di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente,
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, o alla
          struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto  d'intesa
          con la regione, e al datore di lavoro'.
             Nell'art.  2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  febbraio
          1980, n. 33, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
             'Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  la  documentazione  in  suo possesso.
          Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
          trasmessi  al  predetto  Istituto,  a  cura  del  datore di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita'.
   Qualora  l'evento  morboso  si  configuri quale prosecuzione della
stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da  parte  del  medico
curante  nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma'".