Art. 26.
Assistenza programmata
ad assistiti non ambulabili
1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non
ambulabili;
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze
protette;
c) assistenza domiciliare integrata.
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui
al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati
sotto le lettere G) e H), mentre l'istituto di cui alla lettera b)
rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a
livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 37.