Art. 27.
Medicina di gruppo
1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni
e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso
lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della
U.S.L., nonche' per favorire la soluzione della maggior parte dei
problemi sanitari a livello territoriale, i medici iscritti negli
elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro
di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi
e criteri organizzativi:
a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria;
b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente
concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L. e
l'Ordine dei Medici;
c) del gruppo possono fa parte soltanto medici che svolgono in
modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato;
d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in
piu' studi medici;
e) del gruppo fanno parte non meno di tre e non piu' di sei
medici di medicina generale;
f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo;
g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la
propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri
medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti
di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali
principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte
dell'assistito;
h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle
prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici
nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di
essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel
quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero,
assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza
deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
l) in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza nello studio
per almeno sei ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel
pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle
esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei
giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione
delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di
segreteria telefonica;
m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui e' titolare;
n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del
gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la
richiesta in tal senso dell'assistito;
o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della
rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto
concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di
formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante
elevazione della professionalita';
p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene
liberamente concordata tra i componenti del gruppo.
2. A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria
maggiormente rappresentativi a livello regionale possono essere
concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37 o quello
ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli
obiettivi dei piani sanitari regionali, con particolare riguardo
all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di
incentivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o
strutturale.
3. Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di
gruppo si conviene che per il periodo di validita' del presente
accordo il comitato ex art. 36 dovra' verificarne l'andamento in
relazione al miglioramento della qualita' dell'assistenza attraverso
opportune forme di monitoraggio dell'istituto.