(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 27)
                               Art. 27. 
                          Medicina di gruppo 
  1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle  prestazioni
e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche  attraverso
lo snellimento delle procedure di accesso ai  diversi  servizi  della
U.S.L., nonche' per favorire la soluzione  della  maggior  parte  dei
problemi sanitari a livello territoriale,  i  medici  iscritti  negli
elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme  di  lavoro
di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti  principi
e criteri organizzativi: 
    a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; 
    b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente
concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L.  e
l'Ordine dei Medici; 
    c) del gruppo possono fa parte soltanto medici  che  svolgono  in
modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato; 
    d) la sede della medicina di gruppo e'  unica  ed  articolata  in
piu' studi medici; 
    e) del gruppo fanno parte non meno di  tre  e  non  piu'  di  sei
medici di medicina generale; 
    f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; 
    g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile  a  svolgere  la
propria attivita' anche nei confronti  degli  assistiti  degli  altri
medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli  strumenti
di informazione di ciascun medico pur nella tutela  dei  fondamentali
principi del rapporto fiduciario  e  della  libera  scelta  da  parte
dell'assistito; 
    h)  deve   prevedersi   la   disciplina   dell'esecuzione   delle
prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; 
    i) la distribuzione degli orari di presenza  dei  singoli  medici
nella sede della medicina di gruppo deve prevedere  che  ciascuno  di
essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana  quando  nel
quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo,
come  consulti  con  specialisti,  accessi  in  luoghi  di  ricovero,
assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la  presenza
deve essere garantita per cinque giorni la settimana; 
    l) in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza nello  studio
per almeno  sei  ore  giornaliere,  distribuite  nel  mattino  e  nel
pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto  alle
esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e  nei
giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la  ricezione
delle richieste  di  visite  domiciliari,  anche  mediante  l'uso  di
segreteria telefonica; 
    m) a ciascun medico del gruppo vengono  liquidate  le  competenze
relative alle scelte di cui e' titolare; 
    n) non possono effettuarsi variazioni di scelta  all'interno  del
gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta  e  la
richiesta in tal senso dell'assistito; 
    o) all'interno  del  gruppo  puo'  adottarsi  il  criterio  della
rotazione interna per ogni tipo di  sostituzione,  anche  per  quanto
concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento  o  di
formazione permanente, ecc., allo  scopo  di  favorire  una  costante
elevazione della professionalita'; 
    p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene
liberamente concordata tra i componenti del gruppo. 
  2. A livello di regione o di U.S.L. con i  sindacati  di  categoria
maggiormente  rappresentativi  a  livello  regionale  possono  essere
concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37  o  quello
ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento  degli
obiettivi dei piani  sanitari  regionali,  con  particolare  riguardo
all'educazione  sanitaria,  anche  prevedendo   adeguate   forme   di
incentivazione aventi  prevalentemente  carattere  organizzativo  e/o
strutturale. 
  3. Atteso il carattere  innovativo  della  pratica  del  lavoro  di
gruppo si conviene che per  il  periodo  di  validita'  del  presente
accordo il comitato ex art.  36  dovra'  verificarne  l'andamento  in
relazione al miglioramento della qualita' dell'assistenza  attraverso
opportune forme di monitoraggio dell'istituto.