(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 29)
                               Art. 29. 
             Collegamenti con i servizi di guardia medica 
  1. Il  medico  di  famiglia  secondo  scienza  e  coscienza  valuta
l'opportunita' di  lasciare  brevi  note  esplicative  presso  quegli
assistiti   le   cui   particolari   condizioni    fisico-patologiche
suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione  di  interventi
di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.