Art. 29.
Collegamenti con i servizi di guardia medica
1. Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta
l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli
assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche
suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi
di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.