Art. 3.
Titoli per la formazione delle graduatorie
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie
sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio
attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) iscrizione all'albo professionale per
ciascun mese (il punteggio e' raddoppiato,
punti 0,02 per mese di iscrizione negli
albi professionali della regione ove e'
presentata la domanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,01 b)
diploma di laurea conseguito con voto
110/110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,00 c)
diploma di laurea conseguito con voti
da 105 a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,50 d)
diploma di laurea conseguito con
voti da 100 a 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,30 e)
specializzazione o libera docenza
in medicina generale o discipline equipollenti
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo
1983, tab. B:
per ciascuna specializzazione o libera
docenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00 f)
specializzazione o libera docenza in
discipline affini a quella di medicina generale
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983,
tab. B, e successive modificazioni e integrazioni:
per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . " 0,50 g)
tirocinio abilitante svolto ai sensi della
legge n. 148 del 18 aprile 1975 . . . . . . . . . . . . . . " 0,10 II
- Titoli di servizio:
a) Attivita' di medico di medicina generale
convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge
n. 833/1978 compresa quella svolta in qualita'
di associato:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20
Il punteggio e' elevato a 0,30 per mese per
l'attivita' prestata nell'ambito della regione
nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attivita' di sostituzione del medico di
medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo
se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le
sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del
titolare sono valutate anche se di durata inferiore
a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai
sensi dell'art. 34 sono valutate con gli stessi
criteri di cui alla lettera c):
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 c)
servizio effettivo di guardia medica svolta
in forma attiva, anche a titolo di sostituzione,
ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base
all'art. 48 della legge n. 833/1978:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,20
(Per ciascun mese solare non puo' essere considerato
un numero di ore superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale relativo al settore);
d) attivita' di guardia medica svolta in forma di
disponibilita' e reperibilita' ai sensi dell'accordo
sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/1978:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,05 e)
attivita' medica nei servizi di assistenza
stagionale nelle localita' turistiche organizzati
dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 f)
attivita' professionale prestata come medico
dipendente da strutture ospedaliere pubbliche
(compresa quella derivante da incarichi temporanei) o
come medico militare:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 g)
attivita' di medico svo1ta all'estero in medicina
interna (o disciplina affine) ai sensi della legge
9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735,
e successive modificazioni e del decreto ministeriale del
1 settembre 1988, n. 430:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 h)
attivita' professionale di medico di medicina generale
svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni
non espressamente contemplate nei punti che precedono:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 i)
servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio
civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea
in medicina:
per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,05 l)
attivita' professionale diversa da quella considerata
al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni
pubbliche:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,05 m)
attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi:
per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di
servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono
valutate come mese intero. Relativamente al servizio
di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione
di mese da valutare come mese intero si intende un
complesso di ore di attivita' superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad
attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato
il titolo che comporta il punteggio piu' alto.
4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine,
il voto di laurea, l'anzianita' di laurea, e, infine, la maggiore
eta'.
5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente
previste ed elencate dal presente articolo.
Note all'art. 3:
- Il D.M. 10 marzo 1983 reca: "Elenco delle discipline
equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto
degli esami di idoneita' e dei concorsi presso le Unita'
sanitarie locali valevoli per la formazione delle
commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli
negli esami di idoneita' e nei concorsi di assunzione dei
medici, farmacisti e veterinari pressole unita' sanitarie
locali.
- La legge n. 148/1975 reca: "Disciplina sull'assunzione
del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico -
Servizio del personale sanitario ospedaliero e tirocinio
pratico - Servizio del personale medico - Dipartimento -
Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128".
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
premesse.
- La legge n. 38/1973 reca: "Cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge n. 735/1960 reca: "Riconoscimento del
servizio sanitario prestato dai medici italiani negli
ospedali all'estero".
- Il D.M. n. 430/1988 reca: "Riconoscimento
dell'attivita' medica all'estero ai fini dell'accesso alle
convenzioni con le unita' sanitarie locali per l'assistenza
generica, specialistica e pediatrica".