(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 3)
                               Art. 3. 
              Titoli per la formazione delle graduatorie 
  1. I titoli valutabili ai fini della formazione  delle  graduatorie
sono  elencati  qui  di  seguito  con  l'indicazione  del   punteggio
attribuito a ciascuno di essi: 
  I - Titoli accademici e di studio: 
    a) iscrizione all'albo professionale per 
ciascun mese (il punteggio e' raddoppiato, 
punti 0,02 per mese di iscrizione negli 
albi professionali della regione ove e' 
presentata la domanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,01 b)
    diploma di laurea conseguito con voto 
110/110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,00  c)
    diploma di laurea conseguito con voti 
da 105 a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,50  d)
    diploma di laurea conseguito con 
voti da 100 a 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,30 e)
    specializzazione o libera docenza 
in medicina generale o discipline equipollenti 
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 
1983, tab. B: 
    per ciascuna specializzazione o libera 
docenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00 f)
    specializzazione o libera docenza in 
discipline affini a quella di medicina generale 
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, 
tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: 
    per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . " 0,50  g)
    tirocinio abilitante svolto ai sensi della 
legge n. 148 del 18 aprile 1975 . . . . . . . . . . . . . . " 0,10 II
  - Titoli di servizio: 
    a) Attivita' di medico di medicina generale 
convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 
n. 833/1978 compresa quella svolta in qualita' 
di associato: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 
  Il punteggio e' elevato a 0,30 per mese per 
l'attivita' prestata nell'ambito della regione 
nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; 
    b) attivita' di sostituzione del medico di 
medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo 
se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per 
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le 
sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del 
titolare sono valutate anche se di durata inferiore 
a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai 
sensi dell'art. 34 sono valutate con gli stessi 
criteri di cui alla lettera c): 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20  c)
    servizio effettivo di guardia medica svolta 
in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, 
ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base 
all'art. 48 della legge n. 833/1978: 
    per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,20 
  (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato 
un numero di ore superiore a quello massimo consentito 
dall'accordo nazionale relativo al settore); 
    d) attivita' di guardia medica svolta in forma di 
disponibilita' e reperibilita' ai sensi dell'accordo 
sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/1978: 
    per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,05  e)
    attivita' medica nei servizi di assistenza 
stagionale nelle localita' turistiche organizzati 
dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20  f)
    attivita' professionale prestata come medico 
dipendente da strutture ospedaliere pubbliche 
(compresa quella derivante da incarichi temporanei) o 
come medico militare: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10  g)
    attivita' di medico svo1ta all'estero in medicina 
interna (o disciplina affine) ai sensi della legge 
9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, 
e successive modificazioni e del decreto ministeriale del 
1 settembre 1988, n. 430: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10  h)
    attivita' professionale di medico di medicina generale 
svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni 
non espressamente contemplate nei punti che precedono: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10  i)
    servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio 
civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea 
in medicina: 
    per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,05  l)
    attivita' professionale diversa da quella considerata 
al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni 
pubbliche: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,05  m)
    attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera 
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per 
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: 
    per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 
  2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di 
servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono 
valutate come mese intero. Relativamente al servizio 
di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione 
di mese da valutare come mese intero si intende un 
complesso di ore di attivita' superiore a 48. 
  3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad 
attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato 
il titolo che comporta il punteggio piu' alto. 
  4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, 
il voto di laurea, l'anzianita' di laurea, e, infine, la maggiore 
eta'. 
  5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente 
previste ed elencate dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.M. 10 marzo 1983 reca: "Elenco delle discipline
          equipollenti ed affini  rispetto  alle  discipline  oggetto
          degli  esami  di  idoneita' e dei concorsi presso le Unita'
          sanitarie  locali  valevoli   per   la   formazione   delle
          commissioni  esaminatrici  e  per la valutazione dei titoli
          negli esami di idoneita' e nei concorsi di  assunzione  dei
          medici,  farmacisti  e veterinari pressole unita' sanitarie
          locali.
             - La legge n. 148/1975 reca: "Disciplina sull'assunzione
          del personale sanitario ospedaliero e tirocinio  pratico  -
          Servizio  del  personale  sanitario ospedaliero e tirocinio
          pratico - Servizio del personale medico  -  Dipartimento  -
          Modifica  ed  integrazione dei decreti del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128".
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
          premesse.
             -  La  legge  n. 38/1973 reca: "Cooperazione dell'Italia
          con i Paesi in via di sviluppo".
             -   La  legge  n.  735/1960  reca:  "Riconoscimento  del
          servizio  sanitario  prestato  dai  medici  italiani  negli
          ospedali all'estero".
             -    Il   D.M.   n.   430/1988   reca:   "Riconoscimento
          dell'attivita' medica all'estero ai fini dell'accesso  alle
          convenzioni con le unita' sanitarie locali per l'assistenza
          generica, specialistica e pediatrica".