Art. 30.
Visite occasionali
1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la
propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti
degli assistibili che li hanno preventivamente scelti.
2. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 42 in
materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche,
prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva,
secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 98:
a) in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di
fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del
medico;
b) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia,
che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto
all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico.
3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali
sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente
diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o
numero della U.S.L. di appartenenza.
4. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le
tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore.
5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata alle parti
la contrattazione delle tariffe per le visite occasionali, queste
restano fin da ora determinate nelle seguenti misure:
visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
visita domiciliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40.000
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 1, lettera b), del D.L. n. 16/1982,
e' il seguente:
"L'erogazione delle visite occasionali previste
dall'art. 26 dell'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale e dall'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
L'onere per le prestazioni suddette e' a carico dei
richiedenti e i relativi onorari non possono essere
superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.
Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei
casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche'
di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in
Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a
convenzioni internazionali.
Nulla e' innovativo per quanto riguarda il diritto di
accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'art. 19
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli
di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
nelle localita' turistiche. E' consentito, tuttavia, il
rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi all'Unita'
sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni
connesse all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal
proprio domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di
menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini
dell'attivita' lavorativa".