(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 30)
                               Art. 30. 
                          Visite occasionali 
  1. I medici iscritti  negli  elenchi  sono  tenuti  a  prestare  la
propria opera in regime di  assistenza  diretta  solo  nei  confronti
degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. 
  2. I medici,  tuttavia,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  42  in
materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche,
prestano la propria opera, anche in mancanza  di  scelta  preventiva,
secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
marzo 1982, n. 98: 
    a) in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al  di
fuori del  proprio  Comune  di  residenza,  ricorrano  all'opera  del
medico; 
    b) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno  in  Italia,
che esibiscano il prescritto documento comprovante  il  loro  diritto
all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. 
  3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni  le  visite  occasionali
sono  elencate  con  l'indicazione  di  nome  e  cognome  dell'avente
diritto, numero del libretto, Regione  di  provenienza,  indirizzo  o
numero della U.S.L. di appartenenza. 
  4. Le visite di cui al presente articolo  sono  compensate  con  le
tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore. 
  5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata  alle  parti
la contrattazione delle tariffe per  le  visite  occasionali,  queste
restano fin da ora determinate nelle seguenti misure: 
   visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 
   visita domiciliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40.000 
 
          Nota all'art. 30:
             - Il testo dell'art. 1, lettera b), del D.L. n. 16/1982,
          e' il seguente:
             "L'erogazione    delle   visite   occasionali   previste
          dall'art.  26  dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la
          regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici di medicina
          generale e dall'art. 27 dell'accordo  collettivo  nazionale
          per   la   regolamentazione   dei  rapporti  con  i  medici
          specialisti pediatri di libera scelta, resi  esecutivi  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 agosto 1981.
          L'onere  per  le  prestazioni  suddette  e'  a  carico  dei
          richiedenti   e  i  relativi  onorari  non  possono  essere
          superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.
             Resta  ferma  l'erogazione  delle visite occasionali nei
          casi di primo intervento per infortuni sul lavoro,  nonche'
          di  quelle  a  favore  degli  assistiti, temporaneamente in
          Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base  a
          convenzioni internazionali.
             Nulla  e'  innovativo  per quanto riguarda il diritto di
          accesso ai servizi di cui  al  quarto  comma  dell'art.  19
          della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli
          di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
          assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
          nelle localita' turistiche.  E'  consentito,  tuttavia,  il
          rimborso  della  spesa sostenuta, da richiedersi all'Unita'
          sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
               a) minori degli anni dodici;
               b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
               c)   lavoratori  e  studenti  dimoranti,  per  ragioni
          connesse all'attivita' lavorativa e di  studio,  fuori  dal
          proprio domicilio;
               d)  cittadini  portatori  di handicaps il cui grado di
          menomazione e' superiore  all'ottanta  per  cento  ai  fini
          dell'attivita' lavorativa".