(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 31)
                               Art. 31. 
              Divieto di esercizio di libera professione 
  1. Ai medici iscritti negli elenchi e' fatto divieto  di  esercizio
della libera  professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati
relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati  dal  presente
accordo.