Art. 32.
Aggiornamento obbligatorio e facoltativo
Formazione permanente
1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici e i
Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi
avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle Societa'
professionali di medicina generale, emanano norme generali sui temi
prioritari per la formazione permanente obbligatoria del medico di
medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti
obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio
si svolgono a cura dell'U.S.L. utilizzando appropriati metodi
pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di
formazione permanente).
2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale
le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi.
3. I temi della formazione obbligatorio sarannno scelti in modo da
rispondere:
a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo),
azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie
emergenti, ecc.;
b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle
conoscenze scientifiche).
4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio
(Comitato consultivo regionale, commissioni professionali,
rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di
qualita');
b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici
(questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.);
c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica
dell'apprendimento per obiettivi;
d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi;
e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei
corsi;
f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei
partecipanti.
5. I corsi fatta salva una diversa determinazione concordata a
livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno 8
sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono
corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti
necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In
caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al
pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L.
6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato
relativo alle materie del corso frequentato.
7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei
Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e
Societa' professionali della medicina generale saranno prese
iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di
formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo
specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della
medicina generale.
8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso
concordato a livello regionale.
9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale
individuale.
10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in
apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 37.
11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.
12. Il medico di medicina generale, previa comunicazione
all'U.S.L., ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non
organizzati ne' gestiti direttamente dalle UU.SS.LL., limitatamente
alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e
cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per
l'aggiornamento.
13. Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma 12,
riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avra' pari
riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se
corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a
questo scopo.
14. Il medico sara' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi
destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del
servizio.
15. La formazione permanente deve prevedere una destinazione di
risorse vincolate a questo scopo.