(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 32)
                               Art. 32. 
               Aggiornamento obbligatorio e facoltativo 
                        Formazione permanente 
  1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici  e  i
Sindacati   medici   di   categoria   maggiormente    rappresentativi
avvalendosi ove possibile anche della collaborazione  delle  Societa'
professionali di medicina generale, emanano norme generali  sui  temi
prioritari per la formazione permanente obbligatoria  del  medico  di
medicina generale, anche in relazione alla  attuazione  dei  progetti
obiettivo. Le attivita' di aggiornamento  professionale  obbligatorio
si  svolgono  a  cura  dell'U.S.L.  utilizzando  appropriati   metodi
pedagogici  e  personale  appositamente  addestrato   (animatori   di
formazione permanente). 
  2. Stabilite a livello  regionale  le  linee  di  coordinamento  ed
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e  quella  economico-gestionale
le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. 
  3. I temi della formazione obbligatorio sarannno scelti in modo  da
rispondere: 
    a) ai bisogni organizzativi del servizio  (programmi  obiettivo),
azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie
emergenti, ecc.; 
    b)  ai  bisogni  professionali  dei  medici   (evoluzione   delle
conoscenze scientifiche). 
  4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: 
    a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni  del  servizio
(Comitato   consultivo    regionale,    commissioni    professionali,
rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di
qualita'); 
    b) idonee modalita' per la rilevazione  dei  bisogni  dei  medici
(questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.); 
    c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia  didattica
dell'apprendimento per obiettivi; 
    d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi; 
    e) appropriate modalita' per la valutazione  della  qualita'  dei
corsi; 
    f)  idonee   modalita'   per   la   valutazione   formativa   dei
partecipanti. 
  5. I corsi fatta salva  una  diversa  determinazione  concordata  a
livello regionale, si svolgeranno il  sabato  mattina  per  almeno  8
sabati per almeno  32  ore  annue;  al  medico  partecipante  vengono
corrisposti i normali compensi.  La  U.S.L.  adotta  i  provvedimenti
necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In
caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al
pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. 
  6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato
relativo alle materie del corso frequentato. 
  7. Con accordi a livello  regionale  tra  la  Regione,  Ordini  dei
Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi  e
Societa'  professionali  della  medicina   generale   saranno   prese
iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per  animatori  di
formazione  permanente,  sulla  base  di  un   curriculum   formativo
specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi  della
medicina generale. 
  8. Gli  animatori  per  la  loro  attivita'  ricevono  un  compenso
concordato a livello regionale. 
  9. L'attivita' di animatore non comporta  riduzione  del  massimale
individuale. 
10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in
  apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex  art.  37.
  11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. 
  12.  Il  medico  di   medicina   generale,   previa   comunicazione
all'U.S.L., ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non
organizzati ne' gestiti direttamente dalle  UU.SS.LL.,  limitatamente
alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e
cioe' fino alla  concorrenza  della  meta'  del  tempo  previsto  per
l'aggiornamento. 
  13.  Il  medico  che  partecipa  ai  corsi  di  cui  al  comma  12,
riconosciuti  ed  accreditati   dalla   F.N.OO.MM.CeO,   avra'   pari
riconoscimento di partecipazione  alla  formazione  obbligatoria,  se
corrispondente al numero delle ore relative ai  corsi  programmati  a
questo scopo. 
  14. Il medico sara' tenuto a frequentare obbligatoriamente i  corsi
destinati  a  temi  corrispondenti  ai  bisogni   organizzativi   del
servizio. 
  15. La formazione permanente deve  prevedere  una  destinazione  di
risorse vincolate a questo scopo.