Art. 33.
Comunicazioni del medico alla U.S.L.
1. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare
sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che
intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione
alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni
di incompatibilita' previste dall'art. 4.
2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione puo' richiedere
annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un
termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione
soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie
aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale,
la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico nella
cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e'
tenuto a inviare la richiesta dichiarazione.
3. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di
informazioni previste dall'art. 24, lettera C, della legge n.
730/1983.
4. In caso di astensione dell'attivita' assistenziale in dipendenza
di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L.
di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore
dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata
comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo
di astensione dall'attivita convenzionata.
Nota all'art. 33:
- Per la lettera c) dell'art. 24 della legge n. 730/1983
vedi nota all'art. 40.