(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 33)
                               Art. 33. 
                 Comunicazioni del medico alla U.S.L. 
  1.  Il  medico  iscritto  negli  elenchi  e'  tenuto  a  comunicare
sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale  variazione  che
intervenga nelle notizie fornite con  la  domanda  di  partecipazione
alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni
di incompatibilita' previste dall'art. 4. 
  2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione  puo'  richiedere
annualmente al  medico  una  dichiarazione  da  rilasciare  entro  un
termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione
soggettiva professionale con  particolare  riferimento  alle  notizie
aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale,
la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico  nella
cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non  e'
tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. 
  3. Il medico e'  altresi'  tenuto  a  soddisfare  le  richieste  di
informazioni  previste  dall'art.  24,  lettera  C,  della  legge  n.
730/1983. 
  4. In caso di astensione dell'attivita' assistenziale in dipendenza
di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. 
di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione  entro  24  ore
dall'inizio  dell'agitazione   a   mezzo   telegramma.   La   mancata
comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al  periodo
di astensione dall'attivita convenzionata. 
 
          Nota all'art. 33:
             - Per la lettera c) dell'art. 24 della legge n. 730/1983
          vedi nota all'art. 40.