(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 34)
                               Art. 34. 
                          Diritti sindacali 
  1. Ai  membri  di  parte  medica  eletti  in  tutti  i  Comitati  e
Commissioni previste dal presente Accordo e' rimborsata la spesa  per
le  sostituzioni  relative  alla  partecipazione  alle  riunioni  dei
suddetti organismi. 
  2. Tale onere e' a carico della Regione  e  delle  singole  U.S.L.,
rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. 
  3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria  a  carattere
nazionale e regionale, i medici nominati alle  cariche  dagli  organi
ordinistici per espletare i  rispettivi  mandati,  nonche'  i  medici
eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e  comunale
possono avvalersi, con oneri  a  loro  carico,  della  collaborazione
professionale  di  medici  con  compenso  orario.   Detto   compenso,
omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al  costo  globale  orario
previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge  n.  833/1978
concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con  le
UU.SS.LL. 
  4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo
svolgimento di compiti  sindacali,  a  ciascun  sindacato  firmatario
viene riconosciuta la disponibilita' di 30 ore settimanali  per  ogni
gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a  500.  Nelle
Regioni o Province autonome in cui operano meno di  1.000  medici  di
medicina generale viene riconosciuta  la  disponibilita'  di  10  ore
settimanali a quei sindacati firmatari che associano  almeno  il  40%
dei medici iscritti negli elenchi. 
  5. Il numero dei medici di medicina generale iscritti e' rilevato a
livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali
- per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura  delle  UU.SS.LL.,
la trattenuta della quota sindacale. 
  6.  La  segreteria  nazionale  del  sindacato  comunica  ogni  anno
congiuntamente  a  tutte  le  regioni   i   nominativi   dei   propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la  disponibilita'  di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato  a
ciascuno. 
  7. A ciascuno dei sindacati firmatari viene inoltre riconosciuta la
disponibilita' su base nazionale di 20 ore settimanali per ogni 2.000
iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000. 
  8.  Ai  fini  dell'attribuzione  delle  ore  disponibili  su   base
nazionale i sindacati firmatari comunicano al Ministero della sanita'
il numero complessivo dei medici di medicina generale da ciascuno  di
essi associati a livello nazionale, ripartito per Regione, corredando
tale comunicazione  di  specifiche  dichiarazioni  degli  Assessorati
Regionali alla Sanita'  circa  il  numero  dei  medici  associati  in
ciascuna regione. 
  9. La  comunicazione  di  cui  al  comma  8,  che  indica  anche  i
nominativi dei medici che si avvalgono della disponibilita' anzidetta
nonche' il numero delle ore settimanali a ciascuno di essi assegnato,
e' inviata anche  alle  Regioni  nelle  quali  i  medici  interessati
operano. 
  10. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi  del
presente articolato comunica alla propria U.S.L.  il  nominativo  del
medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle  ore
di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di
quanto dovuto al sostituto, sulla base di  un  compenso  orario  pari
alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della
legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attivita'
non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e'  liquidato,
a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente,
dalla Regione oppure dalla U.S.L. che  amministra  la  posizione  del
rappresentante sindacale designato. 
 
          Nota all'art. 34:
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
          premesse.