Art. 34.
Diritti sindacali
1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e
Commissioni previste dal presente Accordo e' rimborsata la spesa per
le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei
suddetti organismi.
2. Tale onere e' a carico della Regione e delle singole U.S.L.,
rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L.
3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere
nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi
ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i medici
eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale
possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione
professionale di medici con compenso orario. Detto compenso,
omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario
previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/1978
concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le
UU.SS.LL.
4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo
svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario
viene riconosciuta la disponibilita' di 30 ore settimanali per ogni
gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Nelle
Regioni o Province autonome in cui operano meno di 1.000 medici di
medicina generale viene riconosciuta la disponibilita' di 10 ore
settimanali a quei sindacati firmatari che associano almeno il 40%
dei medici iscritti negli elenchi.
5. Il numero dei medici di medicina generale iscritti e' rilevato a
livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali
- per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL.,
la trattenuta della quota sindacale.
6. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno
congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a
ciascuno.
7. A ciascuno dei sindacati firmatari viene inoltre riconosciuta la
disponibilita' su base nazionale di 20 ore settimanali per ogni 2.000
iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000.
8. Ai fini dell'attribuzione delle ore disponibili su base
nazionale i sindacati firmatari comunicano al Ministero della sanita'
il numero complessivo dei medici di medicina generale da ciascuno di
essi associati a livello nazionale, ripartito per Regione, corredando
tale comunicazione di specifiche dichiarazioni degli Assessorati
Regionali alla Sanita' circa il numero dei medici associati in
ciascuna regione.
9. La comunicazione di cui al comma 8, che indica anche i
nominativi dei medici che si avvalgono della disponibilita' anzidetta
nonche' il numero delle ore settimanali a ciascuno di essi assegnato,
e' inviata anche alle Regioni nelle quali i medici interessati
operano.
10. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del
presente articolato comunica alla propria U.S.L. il nominativo del
medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore
di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di
quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari
alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della
legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attivita'
non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e' liquidato,
a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente,
dalla Regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del
rappresentante sindacale designato.
Nota all'art. 34:
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
premesse.