(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 35)
                               Art. 35. 
                           Quote sindacali 
  1. La riscossione delle quote sindacali per i  sindacati  firmatari
del presente accordo avviene  su  delega  del  medico  attraverso  le
UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei  sindacati
firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle
operazioni di liquidazione dei compensi. 
  2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. 
  3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.