(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 35)
Art. 35.
Quote sindacali
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari
del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le
UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati
firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle
operazioni di liquidazione dei compensi.
2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.