Art. 36.
Comitato consultivo di U.S.L.
1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da:
a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;
b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di
gestione della U.S.L.;
c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
medici generali convenzionati.
2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti
nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema
proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale
convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito della
U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura
della Federazione regionale degli Ordini dei medici, avvalendosi
della collaborazione degli Ordini provinciali.
4. La Federazione regionale degli Ordini proclama gli eletti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica.
6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui
all'art. 13;
b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 14;
c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle recusazioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 15;
d) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 11, lettera e).
7. Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione della medicina
di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte
dalla U.S.L. e collabora alla:
a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a
livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e
concernenti l'attivita' dei medici convenzionati per la medicina
generale;
b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento
professionale nell'area della medicina di base, in particolare per
quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.
8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la medicina
generale e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito il
parere del Comitato di cui al presente articolo.