(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 36)
                               Art. 36. 
                    Comitato consultivo di U.S.L. 
  1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: 
    a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; 
    b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di
gestione della U.S.L.; 
    c) tre membri effettivi e tre  supplenti  in  rappresentanza  dei
medici generali convenzionati. 
  2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra  i  medici  iscritti
nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema
proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina  generale
convenzionati iscritti negli elenchi  e  operanti  nell'ambito  della
U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato. 
  3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici  sono  svolte  a  cura
della Federazione regionale  degli  Ordini  dei  medici,  avvalendosi
della collaborazione degli Ordini provinciali. 
  4. La Federazione regionale degli Ordini proclama gli eletti. 
  5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica. 
  6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: 
    a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte  di  cui
all'art. 13; 
    b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 14; 
    c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle  recusazioni  di
cui all'ultimo comma dell'art. 15; 
    d) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 11, lettera e). 
  7. Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione  della  medicina
di base, partecipa  alle  conferenze  di  organizzazione  predisposte
dalla U.S.L. e collabora alla: 
    a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a
livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e
concernenti l'attivita' dei  medici  convenzionati  per  la  medicina
generale; 
    b) organizzazione delle iniziative in  materia  di  aggiornamento
professionale nell'area della medicina di base,  in  particolare  per
quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale. 
  8. Su tutte le questioni  inerenti  ai  rapporti  tra  la  medicina
generale e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito il
parere del Comitato di cui al presente articolo.