Art. 37.
Comitato consultivo regionale
1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto di:
a) assessore regionale alla sanita' o suo delegato con funzioni
di presidente;
b) cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza
delle UU.SS.LL. della Regione, designati dall'ANCI e dall'UNCEM;
c) sei membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
medici generali convenzionati.
2. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti
nell'elenco regionale della medicina generale convenzionata, vengono
eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema
elettorale proporzionale tra liste concorrenti.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura
della Federazione regionale degli Ordini avvalendosi della
collaborazione degli Ordini provinciali.
4. La Federazione regionale proclama gli eletti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica.
6. In caso di assenza od impegno del presidente le relative
funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica.
7. La sede del comitato e' indicata dalla regione.
8. Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente
accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della
regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di
aggiornamento professionale obbligatorio per i medici generali
convenzionati.
9. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta
applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto
ricorso all'assistenza da parte degli assistiti, anche in riferimento
a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso
sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.
10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente
accordo.
11. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi
uniformi per l'applicazione dell'accordo.