Art. 38.
Commissione regionale di disciplina
1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, e
istituita una commissione di disciplina composta da:
a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della citta'
capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;
b) tre membri medici e un esperto designati dall'Assessore
regionale alla sanita', sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali; un membro
medico designato dalla U.S.L. interessata;
c) tre membri medici e un esperto designati dal Consiglio
direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici su
indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati
medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale.
2. La sede della commissione e' indicata dalla Regione.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il presidente della
Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali
di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da
nominare.
4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta
designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il
consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei
medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in
seno alla commissione.
5. I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 40 anni;
b) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni;
c) attivita' di medicina generale svolta in regime convenzionale
per un periodo non inferiore a 10 anni;
d) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
designato dalla regione.
7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della
collaborazione del Comitato di cui all'art. 36 prima dell'eventuale
deferimento alla Commissione di cui al presente articolo.
8. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla
U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando
la procedura entro un mese dalla data di deferimento.
9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita
la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni.
10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione
di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli
obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;
riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%
e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per
inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida;
sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di
vantaggi personali;
per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti
incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;
per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione
del trattamento economico;
revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla
sospensione del rapporto.
11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in
conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono
definiti. Essi sono notificati agli interessati e comunicati
all'Ordine dei Medici ed alla Commissione di cui al presente
articolo.