(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 38)
                               Art. 38. 
                 Commissione regionale di disciplina 
  1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, e
istituita una commissione di disciplina composta da: 
    a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della  citta'
capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; 
    b) tre  membri  medici  e  un  esperto  designati  dall'Assessore
regionale alla sanita', sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali; un membro
medico designato dalla U.S.L. interessata; 
    c) tre  membri  medici  e  un  esperto  designati  dal  Consiglio
direttivo della Federazione regionale  degli  Ordini  dei  medici  su
indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra  i  sindacati
medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 
  2. La sede della commissione e' indicata dalla Regione. 
  3. Ai fini della nomina di cui  al  comma  1  il  presidente  della
Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici  nazionali
di categoria a procedere alla designazione  unitaria  dei  medici  da
nominare. 
  4.  Nel  caso  che  i  sindacati  non  facciano   pervenire   detta
designazione entro trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito,  il
consiglio direttivo della  Federazione  regionale  degli  ordini  dei
medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza  medica  in
seno alla commissione. 
  5. I medici di nomina ordinistica devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) eta' non inferiore a 40 anni; 
    b) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni; 
    c) attivita' di medicina generale svolta in regime  convenzionale
per un periodo non inferiore a 10 anni; 
    d) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati. 
  6.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
designato dalla regione. 
  7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del  caso  avvalendosi  della
collaborazione del Comitato di cui all'art. 36  prima  dell'eventuale
deferimento alla Commissione di cui al presente articolo. 
  8. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti  dalla
U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo,  iniziando
la procedura entro un mese dalla data di deferimento. 
  9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e'  garantita
la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. 
  10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione
di uno dei provvedimenti che seguono: 
   richiamo con  diffida  per  trasgressioni  ed  inosservanza  degli
obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; 
   riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%
e non superiore al 20%  per  la  durata  massima  di  sei  mesi:  per
inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; 
   sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: 
    per  gravi  infrazioni  anche  finalizzate  all'acquisizione   di
vantaggi personali; 
    per omessa o infedele comunicazione  di  circostanze  comportanti
incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; 
    per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla  riduzione
del trattamento economico; 
   revoca: per recidiva di infrazioni che  hanno  gia'  portato  alla
sospensione del rapporto. 
  11.  I  provvedimenti  devono  essere  adottati  dalla  U.S.L.   in
conformita' alle proposte della  commissione  di  disciplina  e  sono
definiti.  Essi  sono  notificati  agli  interessati   e   comunicati
all'Ordine  dei  Medici  ed  alla  Commissione  di  cui  al  presente
articolo.