(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 39)
                               Art. 39. 
Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi 
   collegiali. Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici. 
  1. I comitati consultivi  di  cui  agli  articoli  36  e  37  e  la
commissione disciplinare di cui all'art. 38 devono  essere  istituiti
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e
comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 
  2. La Commissione e i  comitati  sono  validamente  riuniti  se  e'
presente la maggioranza dei loro componenti e le  loro  deliberazioni
sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 
  3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  4. Gli esperti partecipano alle sedute  della  commissione  di  cui
all'art. 38 senza diritto di voto. 
  5. E' incompatibile, per i componenti di parte  medica,  la  nomina
contemporanea in piu' comitati o commissioni. 
  6. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati  con  diritto
di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari. 
  7. Le spese per  le  elezioni  dei  rappresentanti  dei  medici  di
medicina generale in seno ai Comitati di cui agli  aricoli  36  e  37
sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi. 
  8. Le UU.SS.LL. provvedono al  pagamento  delle  spese  suddette  a
carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti
a ciascun medico, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.