Art. 4.
Incompatibilita'
1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e'
incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo
art. 5 il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una
delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da contratti
di lavoro o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a
quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendente dal S.S.N. in
conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non
incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della
legge n. 833/1978;
b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente
all'ambito nel quale puo' acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale
convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
convenzionati esterni;
f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o
istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai
sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978;
g) sia iscritto nell'elenco dei medici pediatri di libera scelta
convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978.
2. L'incompatibilita' di cui al comma 1, lettera f), non opera nei
confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano
unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza
occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni
non sono convenzionate, oppure attivita' di guardia medica e/o
iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non
superiore al limite al disotto del quale e' compatibile l'attivita'
di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo
quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo
settore.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di
medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima,
fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 in tema di
limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei
dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
4. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita'
previste dal presente articolo comporta la cancellazione dall'elenco
di cui all'art. 5.
Note all'art. 4:
- Il testo del punto 6) dell'art. 48 della legge n.
833/1978 e' il seguente:
"6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);".
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
premesse.
- L'art. 47 della legge n. 833/1978, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al
"personale dipendente".
- Il D.M. 14 ottobre 1976 reca: "Regolamento dei fondi
di previdenza a favore dei medici mutualisti:
ambulatoriali, generici e specialisti esterni".
- L'art. 43 della legge n. 833/1978, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, reca norme in materia di
"autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie".
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
premesse.