(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 4)
                               Art. 4. 
                           Incompatibilita' 
  1. In attesa della regolamentazione legislativa della  materia,  e'
incompatibile con l'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  successivo
art. 5 il medico che, fermo restando  quanto  previsto  dal  punto  6
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si  trovi  in  una
delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da  contratti
di lavoro o che: 
    a) abbia un impegno orario pari o  superiore  complessivamente  a
quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendente dal S.S.N.  in
conseguenza di rapporti di  lavoro  dipendente  o  convenzionato  non
incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli  47  e  48  della
legge n. 833/1978; 
    b) svolga funzioni fiscali per conto della  U.S.L.  limitatamente
all'ambito nel quale puo' acquisire scelte; 
    c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente  di  cui  al  decreto  14
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
    d)  svolga  attivita'   di   medico   specialista   ambulatoriale
convenzionato; 
    e)  sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici   specialisti
convenzionati esterni; 
    f)  operi,  a  qualsiasi  titolo,  in  presidi,  stabilimenti   o
istituzioni private convenzionati e  soggetti  ad  autorizzazione  ai
sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978; 
    g) sia iscritto nell'elenco dei medici pediatri di libera  scelta
convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978. 
  2. L'incompatibilita' di cui al comma 1, lettera f), non opera  nei
confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate  svolgano
unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza
occasionale, che siano riferite a settori per i quali le  istituzioni
non sono  convenzionate,  oppure  attivita'  di  guardia  medica  e/o
iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero  di  scelte  non
superiore al limite al disotto del quale e'  compatibile  l'attivita'
di medico di medicina generale con quella di guardia medica,  secondo
quanto stabilito  dall'accordo  collettivo  relativo  a  quest'ultimo
settore. 
  3. Il medico che, anche se a tempo  limitato,  svolga  funzioni  di
medico di fabbrica o espleti funzione  assimilabile  a  quest'ultima,
fermo restando quanto previsto dal successivo  art.  13  in  tema  di
limitazione di massimale, non puo'  acquisire  scelte  da  parte  dei
dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari. 
  4.  L'insorgenza  di  una  delle  situazioni  di   incompatibilita'
previste dal presente articolo comporta la cancellazione  dall'elenco
di cui all'art. 5. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  del  punto  6) dell'art. 48 della legge n.
          833/1978 e' il seguente:
             "6)    l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);".
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
          premesse.
             -  L'art.  47  della  legge  n. 833/1978, istitutiva del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          "personale dipendente".
             -  Il  D.M. 14 ottobre 1976 reca: "Regolamento dei fondi
          di   previdenza   a   favore   dei    medici    mutualisti:
          ambulatoriali, generici e specialisti esterni".
             -  L'art.  43  della  legge  n. 833/1978, istitutiva del
          Servizio sanitario nazionale,  reca  norme  in  materia  di
          "autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie".
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle
          premesse.