Art. 40.
Commissione professionale
1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge
27 dicembre 1983, n. 730, una Commissione Professionale cui sono
affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i
seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che tengono conto
anche della situazione demografica, patologica e organizzativa
locale;
b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato
indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico
e per le Commissioni professionali;
c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della
assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei
parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi
regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei
casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al
medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto
obbligatorio con il medico stesso;
d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui
si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui
all'art. 38.
2. Per gli adepimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione
professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche'
il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati,
evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione
farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3. La Commissione professionale regionale, nominata con
provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine
dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita:
a) cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra
dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario
nazionale;
b) quattro rappresentanti dei medici di medicina generale
convenzionati scelti dai membri di parte medica del Comitato
consultivo regionale;
c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della
Regione con funzioni di segretario.
4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei
dirigenti sanitari di cui all'art. 43, individua almeno due tra i
seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita'
dell'assistenza medico-generica:
a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di
accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra
medico di medicina generale e medico ospedaliero con riferimento ai
soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo
ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.;
b) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei
medici di medicina generale con riferimento ad indicatori aggregati
relativi alla assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale,
agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri,
normalizzati per eta' e sesso degli assistiti, relativamente ai
parametri nazionali, regionali e di U.S.L.;
c) analisi delle possibili modalita' di coinvolgimento dei medici
di medicina generale nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle
situazioni epidemiologiche locali;
d) analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo
motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste:
valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di
miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia
verso gli assistiti che verso i medici convenzionati;
e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del
medico di medicina generale: analisi del ruolo svolto dal S.S.N.,
dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni
sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica
scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come
potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze
professionali dei medici;
f) valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche
individuali in uso presso i medici di medicina generale convenzionati
e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle
informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi
epidemiologica;
g) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale
con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e'
tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso
di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale
alla Sanita'.
Note all'art. 40:
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 730/1983 e' il
seguente:
"Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
dell'autonoma del segreto professionale dei sanitari
convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in
aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono
prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori
di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a
parametri prefissati dalla Regione sulla base di indici
medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a
livello regionale con la partecipazione di rappresentanti
dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti
qualificati delle strutture pubbliche, universitarie e
ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
definire gli standards medi assistenziali e di fissare le
procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards medi assistenziali
dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di
spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a
sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal
punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire
informazioni sui servizi prestati anche mediante la
prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui
all'art. 12 del decrto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie
locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle
commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati
informativi sul comportamento prescrittivo dei medici
convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro 30
giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo
nazionale, la Regione costituisce in via provvisoria la
commissione professionale, che resta in attivita' fino alla
costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di
omogeneizzazione affermati nell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.348, in
deroga al primo comma del citato art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in
scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
con scadenza al 30 giugno 1985".