(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 40)
                               Art. 40. 
                      Commissione professionale 
  1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della  legge
27 dicembre 1983, n. 730,  una  Commissione  Professionale  cui  sono
affidati, nel rispetto dei principi  sanciti  in  detto  art.  24,  i
seguenti compiti: 
    a) definire gli standards medi assistenziali  che  tengono  conto
anche  della  situazione  demografica,  patologica  e   organizzativa
locale; 
    b) definire il parametro di  spesa  regionale  inteso  come  dato
indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del  medico
e per le Commissioni professionali; 
    c) fissare  le  procedure  per  la  verifica  di  qualita'  della
assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei
parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base  di  indici  medi
regionali di spesa raccordati a  quelli  nazionali,  prevedendo,  nei
casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione  al
medico  assicurando  la  preventiva  informazione  ed  il   confronto
obbligatorio con il medico stesso; 
    d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui
si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di  cui
all'art. 38. 
  2. Per gli  adepimenti  di  cui  al  comma  1  le  UU.SS.LL.  hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla  Commissione
professionale il parametro di  spesa  regionale,  lo  standard  medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL.,  nonche'
il  comportamento  prescrittivo  dei  singoli  medici  convenzionati,
evidenziando  in  particolare  quello  relativo   alla   prescrizione
farmaceutica  e  alla  richiesta  di  indagini   strumentali   e   di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 
  3.   La   Commissione   professionale   regionale,   nominata   con
provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine
dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi'  costituita:
a) cinque esperti  qualificati  nominati  dalla  Regione  scelti  tra
dipendenti delle strutture universitarie  e  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
    b)  quattro  rappresentanti  dei  medici  di  medicina   generale
convenzionati  scelti  dai  membri  di  parte  medica  del   Comitato
consultivo regionale; 
    c) un funzionario della carriera direttiva  amministrativa  della
Regione con funzioni di segretario. 
  4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei
dirigenti sanitari di cui all'art. 43, individua  almeno  due  tra  i
seguenti  progetti  di  valutazione  e   revisione   della   qualita'
dell'assistenza medico-generica: 
    a) valutazione  e  revisione  delle  procedure  di  avvio  (e  di
accettazione) in ricovero ospedaliero  e  analisi  dei  rapporti  tra
medico di medicina generale e medico ospedaliero con  riferimento  ai
soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione  con  il  nucleo
ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.; 
    b) analisi  e  valutazione  dei  comportamenti  prescrittivi  dei
medici di medicina generale con riferimento ad  indicatori  aggregati
relativi alla assistenza farmaceutica, alla diagnostica  strumentale,
agli  accertamenti  specialistici   ed   ai   ricoveri   ospedalieri,
normalizzati per eta'  e  sesso  degli  assistiti,  relativamente  ai
parametri nazionali, regionali e di U.S.L.; 
    c) analisi delle possibili modalita' di coinvolgimento dei medici
di medicina generale nelle  rilevazioni  e  nelle  valutazioni  delle
situazioni epidemiologiche locali; 
    d)  analisi  dei  rapporti  cittadino/medico  di   base   secondo
motivazioni  di  accesso  e  tipologie  di   prestazioni   richieste:
valutazioni  e  proposte  per   la   creazione   di   condizioni   di
miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del  S.S.N.  sia
verso gli assistiti che verso i medici convenzionati; 
    e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del
medico di medicina generale: analisi del  ruolo  svolto  dal  S.S.N.,
dall'industria  farmaceutica  e   tecnologica,   dalle   associazioni
sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica
scientifica e di divulgazione, cosi' come sono  al  presente  e  come
potrebbero  essere  rivisitandone  il  ruolo  secondo   le   esigenze
professionali dei medici; 
    f)  valutazione  comparativa  dei  modelli  di  schede   cliniche
individuali in uso presso i medici di medicina generale convenzionati
e  proposte  per  l'avvio  di  processi  di  omogeneizzazione   delle
informazioni  necessarie  ai  fini   di   gestione   e   di   analisi
epidemiologica; 
    g) ulteriori programmi possono essere concordati in  sede  locale
con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 
  5. In relazione ai compiti di cui al  comma  4  la  Commissione  e'
tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In  caso
di inattivita' la Commissione e' convocata  dall'Assessore  regionale
alla Sanita'. 
 
          Note all'art. 40:
             -  Il  testo  dell'art. 24 della legge n. 730/1983 e' il
          seguente:
             "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
          prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
          dell'autonoma   del   segreto  professionale  dei  sanitari
          convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,  stipulati
          ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          in sede di rinnovo della parte normativa degli  stessi,  in
          aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono
          prevedere:
               a)  le  forme di responsabilizzazione degli ordinatori
          di spesa al fine  di  contenere  le  spese  da  ancorare  a
          parametri  prefissati  dalla  Regione  sulla base di indici
          medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
               b)   l'istituzione   di  commissioni  professionali  a
          livello regionale con la partecipazione  di  rappresentanti
          dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche,  universitarie  e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure  per  le  verifiche  di qualita' dell'assistenza.
          Nella  definizione  degli  standards   medi   assistenziali
          dovranno  altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di
          spesa che potranno  dar  luogo,  ove  non  giustificate,  a
          sanzioni  da  determinarsi  secondo  i criteri previsti dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48;
               c)  l'impegno  dei  sanitari  convenzionati  a fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione  a  lettura  automatica  standardizzata di cui
          all'art. 12 del decrto-legge 12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  11 novembre
          1983, n. 638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
          locali  di  comunicare  periodicamente  ai  sanitari e alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi   sul  comportamento  prescrittivo  dei  medici
          convenzionati.
             In  caso di mancata designazione dei componenti entro 30
          giorni dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  di  approvazione dell'accordo collettivo
          nazionale, la Regione costituisce  in  via  provvisoria  la
          commissione professionale, che resta in attivita' fino alla
          costituzione della commissione definitiva.
             In  applicazione  dei  principi  di  contestualita' e di
          omogeneizzazione affermati nell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  giugno  1983,  n.348, in
          deroga al primo comma del citato art.  48  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  gli  accordi  convenzionali,  in
          scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
          con scadenza al 30 giugno 1985".