(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 41)
                               Art. 41 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della
medicina generale si compone delle seguenti voci: 
    A) Onorario professionale; 
    B) Quota aggiuntiva professionale; 
    C) Indennita' di piena disponibilita'; 
    D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale; 
    E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito; 
    F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita; 
    G) Contributo previdenziale; 
    H) Contributo per assicurazione di malattia; 
    I) Compensi per eventuali visite  occasionali  e  prestazioni  di
particolare impegno professionale; 
    L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale; 
    M) Indennita' di collaborazione informatica; 
    N) Indennita' di collaboratore di studio medico; 
    O) Maggiorazioni per zone disagiatissime. 
 A) Onorario professionale. 
   A1 - Ai medici iscritti negli elenchi della medicina  generale  e'
corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario
annuo, come da tabella che segue, distinto  secondo  l'anzianita'  di
laurea del medico: 
    
====================================================================
Anzianita' di laurea          Compenso forfettario annuo
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90  dall'1-1-1991

da 0 a 6 anni      20.955      22.419        23.683        24.277
oltre 6 fino
a 13 anni          22.983      24.588        25.975        26.626
oltre 13 fino
a 20 anni          25.094      26.847        28.361        29.072
oltre 20 anni      27.205      29.105        30.747        31.517
oltre 27 anni         -          -             -           33.117

A2  -  Ai  medici  di  medicina  generale  che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai  sensi  dell'art.  27,
l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue:
====================================================================
Anzianita' di laurea          Compenso forfettario annuo
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90  dall'1-1-1991

da 0 a 6 anni      22.388      23.952        25.303        25.937
oltre 6 fino
a 13 anni          24.554      26.269        27.750        28.446
oltre 13 fino
a 20 anni          26.810      28.683        30.300        31.060
oltre 20 anni      29.065      31.096        32.850        33.673
oltre 27 anni         -          -             -           35.380

B) Quota aggiuntiva professionale.
Per  lo  svolgimento  di specifiche e piu' qualificate prestazioni
professionali a favore  dei  propri  assistiti,  quali  la  tenuta  e
l'aggiornamento  della  scheda  sanitaria  individuale  (art. 19), la
compilazione per estratto della suddetta  scheda  da  rilasciarsi  ai
fini  del  ricovero  in  strutture  di  degenza  nonche' del servizio
militare di leva (art. 24), il consulto  con  il  medico  specialista
(art.  21),  la  continuita'  assistenziale  nei confronti dei propri
assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22),  ai
medici  e'  corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota
aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella
che segue:
====================================================================

    
Anzianita' di laurea Quota aggiuntiva professionale annua 
                dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 
 
da 0 a 6 anni 2.149 2.299 2.429 2.490 
oltre 6 fino 
a 13 anni 2.357 2.522 2.664 2.731 
oltre 13 fino 
a 20 anni 2.574 2.754 2.909 2.982 
oltre 20 anni 2.790 2.985 3.154 3.233 
oltre 27 anni - - - 3.433 
 
C) Indennita' di piena disponibilita'. 
   Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina  generale
ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto,
di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad
esclusione di rapporti  nell'ambito  della  guardia  medica  e  della
medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio  di
cui  alla  norma  finale  annessa  all'accordo  con  gli  specialisti
ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della
sanita' per l'erogazione  dell'assistenza  medico-generica  a  questo
demandata dalla legge n. 833/1978 - o con altre istituzioni pubbliche
o private, spetta per ciascun  assistibile  in  carico  e  fino  alla
concorrenza del massimale di  1.500  scelte,  una  indennita'  annua,
nelle seguenti misure: 
   Per i primi 500 assistibili: 
    
====================================================================
Anzianita' di laurea        Indennita' di piena disponibilita'
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90  dall'1-1-1991

da 0 a 6 anni       2.744       2.936         3.101         3.179
oltre 6 fino
a 13 anni           2.918       3.122         3.298         3.381
oltre 13 fino
a 20 anni           3.099       3.315         3.502         3.590
oltre 20 anni       3.279       3.508         3.706         3.799
oltre 27 anni         -          -             -            4.000

Per gli assistibili da 501 a 1.500:
====================================================================
Anzianita' di laurea        Indennita' di piena disponibilita'
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90  dall'1-1-1991

da 0 a 6 anni       2.538       2.715         2.868         2.940
oltre 6 fino
a 13 anni           2.712       2.901         3.065         3.142
oltre 13 fino
a 20 anni           2.892       3.094         3.269         3.351
oltre 20 anni       3.073       3.287         3.473         3.560
oltre 27 anni         -          -             -            3.750

D)  Indennita'  forfettaria  a copertura del rischio e di avviamento
professionale.
D1  -  Ai  medici  di medicina generale e' corrisposto per ciascun
assistibile  in  carico  un'indennita'  forfettaria  annua,  come  da
tabella che segue:
====================================================================
Indennita' di rischio e av-
vicinamento professionale
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90 dall'1-1-1991

Per i primi 500
assistibili        12.490      13.363        14.116        14.470
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale         9.790      10.473        11.064        11.341

D2  -  Ai  medici  di  medicina  generale  che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai  sensi  dell'art.  27,
l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue:
====================================================================

    
Indennita' di rischio e av- 
 vicinamento professionale 
                 dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 
 
Per i primi 500 
assistibili 13.253 14.179 14.978 15.354 
Per gli assistibili 
da 500 fino al mas- 
simale o alla quota 
individuale 10.387 11.113 11.740 12.034 
 
   D3 -  Nulla  e'  dovuto  a  titolo  di  indennita'  di  rischio  e
avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o  la
quota individuale. 
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. 
   E1 - Ai medici iscritti  negli  elenchi  dei  medici  di  medicina
generale e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute
in relazione alle attivita' professionali e  in  particolare  per  la
disponibilita'  dello  studio  medico  conforme   alle   prescrizioni
dell'art. 8, per la disponibilita'  del  telefono,  per  i  mezzi  di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti. 
   Al titolo in  questione  per  ciascun  assistibile  in  carico  e'
corrisposto un concorso forfettario  annuo  nelle  misure  risultanti
dalla tabella che segue: 
    
====================================================================
Concorso nelle spese di
produzione di reddito
dall'1-7-88  dall'1-1-89  dall'1-1-90 dall'1-1-1991

Per i primi 500
assistibili        12.109      12.955        13.685        14.028
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale         9.491      10.153        10.726        10.995

E2  -  Ai  medici  di  medicina  generale  che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il
concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue:
====================================================================

    
  Concorso nelle spese di 
   produzione di reddito 
                 dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 
 
Per i primi 500 
assistibili 12.872 13.771 14.547 14.912 
Per gli assistibili 
da 500 fino al mas- 
simale o alla quota 
individuale 10.088 10.793 11.402 11.688 
 
  E3 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili
oltre il massimale o la quota individuale. 
  E4 - Il concorso nelle spese  viene  erogato  dall'U.S.L.  in  rate
mensili. 
  E5  -   Il   contributo   non   compete   o   compete   in   misura
proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi  per
l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi  e  personale
di collaborazione forniti dall'U.S.L. 
  In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta  le  spese  sostenute  per
assicurare  al  medico  convenzionato,  per  questa   sua   specifica
attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il  medico  non
concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato  in
sede  di  Comitato  ex  art.  36,  tenendo  presente  l'entita'   sia
dell'attivita' convenzionale  svolta  sia  dei  compiti  di  medicina
pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche'  l'opportunita'
di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. 
  Verificata la spesa di cui al comma precedente,  essa  va  imputata
innanzitutto alle somme  da  corrispondere  al  medico  a  titolo  di
concorso nelle spese di  produzione  del  reddito;  ove  non  vi  sia
capienza, l'eccedenza va imputata  alle  somme  da  corrispondere  al
medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del  rischio  e
avviamento professionale di cui al precedente punto D). 
 F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. 
  Le parti convengono che ai  medici  iscritti  negli  elenchi  della
medicina  generale  sono  attribuite  quote  mensili   di   caro-vita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge  n.  38  del  26
febbraio  1986  e  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti  specificazioni:
a)  l'adeguamento  delle  quote  di  carovita  avviene  con   cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
    b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a  quelle  dovute  in
base alle norme  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
289/1987; 
    c) il compenso tabellare che,  sommato  alle  quote  di  carovita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  13/1986,  e'  rappresentato  dal
valore iniziale dell'onorario professionale di cui  alla  lettera  A)
individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991,
moltiplicato per il numero delle scelte in carico al  singolo  medico
in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte; 
    d) ai medici con un numero  di  scelte  inferiori  a  447  unita'
spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a  quello
riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte  -  o
frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del  limite  di  477.  Le
quote di carovita non spettano a coloro che comunque  e  a  qualsiasi
titolo usufruiscano  di  meccanismi  automatici  di  adeguamento  dei
compensi al costo della  vita.  Le  quote  di  carovita  spettano  ai
pensionati che in dipendenza dell'incarico di cui  sono  titolari  ai
sensi del presente accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa
speciale connessa con il trattamento pensionistico. 
G) Contributo previdenziale. 
  Per i medici iscritti negli elenchi della medicina  generale  viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo
di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'art. 9  della  legge
29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento)  dell'ammontare
degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo,
di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico. 
  I contributi devono essere versati all'ente gestore  del  fondo  di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei  medici  a  cui  si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati,  entro  30
giorni successivi alla scadenza del trimestre. 
H) Contributo per assicurazione di malattia. 
  Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e'
posto a carico del servizio pubblico un onere pari  allo  0,5%  (zero
virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F)
del presente articolo, da  utilizzare  per  la  stipula  di  apposite
assicurazioni. 
  Con le stesse cadenze del  contributo  previdenziale  di  cui  alla
lettera G), le UU.SS.LL. versano  all'E.N.P.A.M.  il  contributo  per
l'assicurazione di malattia  affinche'  provveda  a  riversarlo  alla
Compagnia  assicuratrice  con  la   quale   i   sindacati   firmatari
dell'accordo avranno provveduto a  stipulare  apposito  contratto  di
assicurazione. 
I)  Compensi  per  eventuali  visite  occasionali  e  prestazioni  di
particolare impegno professionale. 
  Ai medici spettano, infine, il compenso  per  le  eventuali  visite
occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per  le  prestazioni  di
particolare impegno professionale di cui all'allegato D. 
L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale. 
  Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 1, il cui studio
professionale sia dotato dei seguenti requisiti aggiuntivi  a  quelli
stabiliti dall'art. 8: 
   disponibilita' del telefono nello studio con segreteria telefonica
ove la stessa non sia installata ad altro recapito; 
   strumentazione o materiali di medicazione per piccola chirurgia ai
fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegato D; 
   frigorifero per  la  conservazione  dei  vaccini,  e'  corrisposta
un'indennita' forfettaria mensile di lire 150.000. 
M) Indennita' di collaborazione informatica. 
  Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 2, il cui studio
professionale sia dotato di apparecchiature e  programmi  informatici
idonei ad assicurare, oltre  alla  gestione  della  scheda  sanitaria
individuale: 
    a) il collegamento con  il  centro  medico  di  prenotazione  per
l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere; 
    b)  l'acquisizione,  l'elaborazione  e  la   comunicazione   alle
UU.SS.LL.  dei  dati   occorrenti   per   ricerche   epidemiologiche,
monitoraggio  dell'andamento  prescrittivo,  verifica   di   qualita'
dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati in base ai
commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 e' corrisposta un'indennita'  forfettaria
mensile di lire 100.000. 
N) Indennita' di collaboratore di studio medico. 
  Ai  medici  individuati  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  3,   che
utilizzano un collaboratore di studio professionale  assunto  secondo
il contratto nazionale  dei  dipendenti  degli  studi  professionali,
categoria IV, ha diritto ad una indennita' annua nella misura  di  L.
2.400  per  assistibile  in  carico  fino  al   massimale   o   quota
individuale. 
O) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. 
  Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle  Regioni
come disagiatissime o disagiate a  popolazione  sparsa,  comprese  le
piccole isole, spetta ai medici un compenso  accessorio  annuo  nella
misura e con le  modalita'  concordate  a  livello  regionale  con  i
Sindacati di categoria piu' rappresentativi. 
 Tempi e modi di pagamento. 
  I compensi di cui alle lettere A), B),  C),  D),  E)  ed  F),  sono
corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono  versati,  unitamente  a
quelli  relativi  alle  visite  occasionali  e  alle  prestazioni  di
particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese
successivo a quello di competenza. 
  Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai  medici  di
medicina generale  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  il
personale dipendente dalle UU.SS.LL. 
  Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi  di  fascia  per
quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno  effettuate
una  sola   volta   all'anno:   il   primo   gennaio   dell'anno   in
considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il  primo
gennaio dell'anno successivo se  la  variazione  cade  tra  il  primo
luglio e il 31 dicembre. 
 
          Note all'art. 41:
             - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 reca norme
          in materia di "modifica  del  meccanismo  della  indennita'
          integrativa speciale".
             -  La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di
          indennita' di contingenza".
             -  Il  D.P.R.  n.  289/1987  reca:  "Accordo  collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          di  medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23
          dicembre 1978 n. 833".