Art. 41 Trattamento economico 1. Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della medicina generale si compone delle seguenti voci: A) Onorario professionale; B) Quota aggiuntiva professionale; C) Indennita' di piena disponibilita'; D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale; E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito; F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita; G) Contributo previdenziale; H) Contributo per assicurazione di malattia; I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale; L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale; M) Indennita' di collaborazione informatica; N) Indennita' di collaboratore di studio medico; O) Maggiorazioni per zone disagiatissime. A) Onorario professionale. A1 - Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico: ==================================================================== Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 20.955 22.419 23.683 24.277 oltre 6 fino a 13 anni 22.983 24.588 25.975 26.626 oltre 13 fino a 20 anni 25.094 26.847 28.361 29.072 oltre 20 anni 27.205 29.105 30.747 31.517 oltre 27 anni - - - 33.117 A2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 22.388 23.952 25.303 25.937 oltre 6 fino a 13 anni 24.554 26.269 27.750 28.446 oltre 13 fino a 20 anni 26.810 28.683 30.300 31.060 oltre 20 anni 29.065 31.096 32.850 33.673 oltre 27 anni - - - 35.380 B) Quota aggiuntiva professionale. Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 19), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza nonche' del servizio militare di leva (art. 24), il consulto con il medico specialista (art. 21), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue: ==================================================================== Anzianita' di laurea Quota aggiuntiva professionale annua dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.149 2.299 2.429 2.490 oltre 6 fino a 13 anni 2.357 2.522 2.664 2.731 oltre 13 fino a 20 anni 2.574 2.754 2.909 2.982 oltre 20 anni 2.790 2.985 3.154 3.233 oltre 27 anni - - - 3.433 C) Indennita' di piena disponibilita'. Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla legge n. 833/1978 - o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua, nelle seguenti misure: Per i primi 500 assistibili: ==================================================================== Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.744 2.936 3.101 3.179 oltre 6 fino a 13 anni 2.918 3.122 3.298 3.381 oltre 13 fino a 20 anni 3.099 3.315 3.502 3.590 oltre 20 anni 3.279 3.508 3.706 3.799 oltre 27 anni - - - 4.000 Per gli assistibili da 501 a 1.500: ==================================================================== Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.538 2.715 2.868 2.940 oltre 6 fino a 13 anni 2.712 2.901 3.065 3.142 oltre 13 fino a 20 anni 2.892 3.094 3.269 3.351 oltre 20 anni 3.073 3.287 3.473 3.560 oltre 27 anni - - - 3.750 D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. D1 - Ai medici di medicina generale e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue: ==================================================================== Indennita' di rischio e av- vicinamento professionale dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.490 13.363 14.116 14.470 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 9.790 10.473 11.064 11.341 D2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Indennita' di rischio e av- vicinamento professionale dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 13.253 14.179 14.978 15.354 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 10.387 11.113 11.740 12.034 D3 - Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. E1 - Ai medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 8, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue: ==================================================================== Concorso nelle spese di produzione di reddito dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.109 12.955 13.685 14.028 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 9.491 10.153 10.726 10.995 E2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Concorso nelle spese di produzione di reddito dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.872 13.771 14.547 14.912 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 10.088 10.793 11.402 11.688 E3 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E4 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili. E5 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 36, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D). F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di carovita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A) individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte; d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unita' spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico. G) Contributo previdenziale. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. H) Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato D. L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 1, il cui studio professionale sia dotato dei seguenti requisiti aggiuntivi a quelli stabiliti dall'art. 8: disponibilita' del telefono nello studio con segreteria telefonica ove la stessa non sia installata ad altro recapito; strumentazione o materiali di medicazione per piccola chirurgia ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegato D; frigorifero per la conservazione dei vaccini, e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 150.000. M) Indennita' di collaborazione informatica. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 2, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale: a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere; b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualita' dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati in base ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 100.000. N) Indennita' di collaboratore di studio medico. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 3, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV, ha diritto ad una indennita' annua nella misura di L. 2.400 per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale. O) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 reca norme in materia di "modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale". - La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza". - Il D.P.R. n. 289/1987 reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833".