Art. 41
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della
medicina generale si compone delle seguenti voci:
A) Onorario professionale;
B) Quota aggiuntiva professionale;
C) Indennita' di piena disponibilita';
D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale;
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito;
F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita;
G) Contributo previdenziale;
H) Contributo per assicurazione di malattia;
I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di
particolare impegno professionale;
L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale;
M) Indennita' di collaborazione informatica;
N) Indennita' di collaboratore di studio medico;
O) Maggiorazioni per zone disagiatissime.
A) Onorario professionale.
A1 - Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale e'
corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario
annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianita' di
laurea del medico:
====================================================================
Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 6 anni 20.955 22.419 23.683 24.277
oltre 6 fino
a 13 anni 22.983 24.588 25.975 26.626
oltre 13 fino
a 20 anni 25.094 26.847 28.361 29.072
oltre 20 anni 27.205 29.105 30.747 31.517
oltre 27 anni - - - 33.117
A2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27,
l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue:
====================================================================
Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 6 anni 22.388 23.952 25.303 25.937
oltre 6 fino
a 13 anni 24.554 26.269 27.750 28.446
oltre 13 fino
a 20 anni 26.810 28.683 30.300 31.060
oltre 20 anni 29.065 31.096 32.850 33.673
oltre 27 anni - - - 35.380
B) Quota aggiuntiva professionale.
Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni
professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e
l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 19), la
compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai
fini del ricovero in strutture di degenza nonche' del servizio
militare di leva (art. 24), il consulto con il medico specialista
(art. 21), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri
assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22), ai
medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota
aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella
che segue:
====================================================================
Anzianita' di laurea Quota aggiuntiva professionale annua
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 6 anni 2.149 2.299 2.429 2.490
oltre 6 fino
a 13 anni 2.357 2.522 2.664 2.731
oltre 13 fino
a 20 anni 2.574 2.754 2.909 2.982
oltre 20 anni 2.790 2.985 3.154 3.233
oltre 27 anni - - - 3.433
C) Indennita' di piena disponibilita'.
Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina generale
ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto,
di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad
esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della
medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di
cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti
ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della
sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo
demandata dalla legge n. 833/1978 - o con altre istituzioni pubbliche
o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla
concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua,
nelle seguenti misure:
Per i primi 500 assistibili:
====================================================================
Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita'
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 6 anni 2.744 2.936 3.101 3.179
oltre 6 fino
a 13 anni 2.918 3.122 3.298 3.381
oltre 13 fino
a 20 anni 3.099 3.315 3.502 3.590
oltre 20 anni 3.279 3.508 3.706 3.799
oltre 27 anni - - - 4.000
Per gli assistibili da 501 a 1.500:
====================================================================
Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita'
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 6 anni 2.538 2.715 2.868 2.940
oltre 6 fino
a 13 anni 2.712 2.901 3.065 3.142
oltre 13 fino
a 20 anni 2.892 3.094 3.269 3.351
oltre 20 anni 3.073 3.287 3.473 3.560
oltre 27 anni - - - 3.750
D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale.
D1 - Ai medici di medicina generale e' corrisposto per ciascun
assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da
tabella che segue:
====================================================================
Indennita' di rischio e av-
vicinamento professionale
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
Per i primi 500
assistibili 12.490 13.363 14.116 14.470
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale 9.790 10.473 11.064 11.341
D2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27,
l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue:
====================================================================
Indennita' di rischio e av-
vicinamento professionale
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
Per i primi 500
assistibili 13.253 14.179 14.978 15.354
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale 10.387 11.113 11.740 12.034
D3 - Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischio e
avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la
quota individuale.
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
E1 - Ai medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina
generale e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute
in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la
disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni
dell'art. 8, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti.
Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e'
corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti
dalla tabella che segue:
====================================================================
Concorso nelle spese di
produzione di reddito
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
Per i primi 500
assistibili 12.109 12.955 13.685 14.028
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale 9.491 10.153 10.726 10.995
E2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria
attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il
concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue:
====================================================================
Concorso nelle spese di
produzione di reddito
dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
Per i primi 500
assistibili 12.872 13.771 14.547 14.912
Per gli assistibili
da 500 fino al mas-
simale o alla quota
individuale 10.088 10.793 11.402 11.688
E3 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili
oltre il massimale o la quota individuale.
E4 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate
mensili.
E5 - Il contributo non compete o compete in misura
proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per
l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale
di collaborazione forniti dall'U.S.L.
In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per
assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica
attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non
concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in
sede di Comitato ex art. 36, tenendo presente l'entita' sia
dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina
pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita'
di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico.
Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata
innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di
concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia
capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al
medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e
avviamento professionale di cui al precedente punto D).
F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita.
Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della
medicina generale sono attribuite quote mensili di caro-vita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26
febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di carovita avviene con cadenza
semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale
registrato nel semestre precedente;
b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in
base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n.
289/1987;
c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' rappresentato dal
valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A)
individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991,
moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico
in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte;
d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unita'
spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello
riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o
frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le
quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi
titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei
compensi al costo della vita. Le quote di carovita spettano ai
pensionati che in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai
sensi del presente accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa
speciale connessa con il trattamento pensionistico.
G) Contributo previdenziale.
Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo
di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'art. 9 della legge
29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare
degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo,
di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico.
I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30
giorni successivi alla scadenza del trimestre.
H) Contributo per assicurazione di malattia.
Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e'
posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero
virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F)
del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite
assicurazioni.
Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla
lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per
l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla
Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari
dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di
assicurazione.
I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di
particolare impegno professionale.
Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite
occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di
particolare impegno professionale di cui all'allegato D.
L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale.
Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 1, il cui studio
professionale sia dotato dei seguenti requisiti aggiuntivi a quelli
stabiliti dall'art. 8:
disponibilita' del telefono nello studio con segreteria telefonica
ove la stessa non sia installata ad altro recapito;
strumentazione o materiali di medicazione per piccola chirurgia ai
fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegato D;
frigorifero per la conservazione dei vaccini, e' corrisposta
un'indennita' forfettaria mensile di lire 150.000.
M) Indennita' di collaborazione informatica.
Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 2, il cui studio
professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici
idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria
individuale:
a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per
l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere;
b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle
UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche,
monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualita'
dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati in base ai
commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 e' corrisposta un'indennita' forfettaria
mensile di lire 100.000.
N) Indennita' di collaboratore di studio medico.
Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 3, che
utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo
il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali,
categoria IV, ha diritto ad una indennita' annua nella misura di L.
2.400 per assistibile in carico fino al massimale o quota
individuale.
O) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.
Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni
come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le
piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella
misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i
Sindacati di categoria piu' rappresentativi.
Tempi e modi di pagamento.
I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono
corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a
quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di
particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese
successivo a quello di competenza.
Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di
medicina generale si applicano le disposizioni previste per il
personale dipendente dalle UU.SS.LL.
Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per
quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno effettuate
una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in
considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo
gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo
luglio e il 31 dicembre.
Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 reca norme
in materia di "modifica del meccanismo della indennita'
integrativa speciale".
- La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di
indennita' di contingenza".
- Il D.P.R. n. 289/1987 reca: "Accordo collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978 n. 833".