Art. 42.
Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche
1. Con apposito accordo collettivo ex art. 48 della legge n.
833/1978 in ogni Regione, tenendo anche conto della programmazione
regionale in materia di emergenza ed urgenza sanitaria, e' istituito
un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha
inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno
successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del
post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8
del post-festivo.
2. In ogni Regione e' istituito, altresi', un servizio stagionale
di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.
Nota all'art. 42:
- Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
premesse.
Nota alla norma transitoria n. 1:
- L'art. 11 della legge n. 833/1978 reca norme in
materia di "competenze regionali".
Nota alla norma transitoria n. 2:
- La norma transitoria n. 4 annessa al D.P.R. n.
289/1988, reca norme in materia di "associazioni ai fini
del rientro nel massimale".
Nota alla dichiarazione a verbale n. 3:
- Il testo dell'art. 10, comma terzo, della legge n.
833/1978, e' il seguente:
"Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i
comuni, singoli o associati o le comunita' montane
articolano le unita' sanitarie locali, in distretti
sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per
l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto
intervento".
Note alla dichiarazione a verbale n. 10:
- Per la direttiva CEE n. 86/457 vedi nota all'art. 2.
Nota alla dichiarazione a verbale n. 12:
- La lettera E del primo comma dell'art. 41 del D.P.R.
n. 289/1987 reca norme in materia di "concorso nelle spese
per la produzione del reddito".
Nota alla dichiarazione a verbale n. 13:
- La deliberazione CIPE del 16 febbraio 1990 reca:
"Ripartizione quote vincolate di parte corrente anno 1988 e
quote di parte corrente anno 1989 del Fondo sanitario
nazionale".