(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 42)
                               Art. 42. 
        Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche 
  1. Con apposito accordo  collettivo  ex  art.  48  della  legge  n.
833/1978 in ogni Regione, tenendo anche  conto  della  programmazione
regionale in materia di emergenza ed urgenza sanitaria, e'  istituito
un servizio di guardia medica  urgente  notturna  e  festiva  che  ha
inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8  del  giorno
successivo;  alle  ore  14  del  sabato  e  cessa  alle  ore  8   del
post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa  alle  ore  8
del post-festivo. 
  2. In ogni Regione e' istituito, altresi', un  servizio  stagionale
di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche. 
 
          Nota all'art. 42:
             -  Per  l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota alle
          premesse.
          Nota alla norma transitoria n. 1:
             -  L'art.  11  della  legge  n.  833/1978  reca norme in
          materia di "competenze regionali".
          Nota alla norma transitoria n. 2:
             -  La  norma  transitoria  n.  4  annessa  al  D.P.R. n.
          289/1988, reca norme in materia di  "associazioni  ai  fini
          del rientro nel massimale".
           Nota alla dichiarazione a verbale n. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  10, comma terzo, della legge n.
          833/1978, e' il seguente:
             "Sulla  base dei criteri stabiliti con legge regionale i
          comuni,  singoli  o  associati  o  le   comunita'   montane
          articolano   le   unita'  sanitarie  locali,  in  distretti
          sanitari di base, quali  strutture  tecnico-funzionali  per
          l'erogazione  dei  servizi  di  primo  livello  e di pronto
          intervento".
          Note alla dichiarazione a verbale n. 10:
             - Per la direttiva CEE n. 86/457 vedi nota all'art. 2.
          Nota alla dichiarazione a verbale n. 12:
             -  La  lettera E del primo comma dell'art. 41 del D.P.R.
          n. 289/1987 reca norme in materia di "concorso nelle  spese
          per la produzione del reddito".
           Nota alla dichiarazione a verbale n. 13:
             -  La  deliberazione  CIPE  del  16  febbraio 1990 reca:
          "Ripartizione quote vincolate di parte corrente anno 1988 e
          quote  di  parte  corrente  anno  1989  del Fondo sanitario
          nazionale".