(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44)
                               Art. 44. 
                    Incentivi per il miglioramento 
                   della qualita' delle prestazioni 
  1. Per promuovere ed incentivare il  miglioramento  degli  standard
logistici e strutturali degli studi  medici,  il  Servizio  sanitario
nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e  per  la  durata
del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 25% dei medici
convenzionati di medicina generale, una indennita'  mensile  di  lire
150.000, alla condizione  che  gli  studi  professionali  dei  medici
stessi risultino, previa verifica da svolgersi a  cura  della  U.S.L.
entro il termine massimo di tre  mesi  dalla  data  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di recepimento del presente  accordo,  in
possesso del livello qualitativo strutturale  indicato  all'art.  41,
lettera L). 
  2. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione  degli  studi
medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazione di  tipo
epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione,
dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in  ciascuna
regione  a  favore  del  5%  dei  medici  convenzionati  di  medicina
generale, una indennita' mensile di L. 100.000, alla  condizione  che
gli studi medici risultino dotati delle attrezzature  informatiche  e
dei programmi indicati all'art. 41, lettera M). 
  3.    Per    promuovere    ed    incentivare    il    miglioramento
dell'organizzazione  degli  studi  medici  mediante  la  presenza  di
personale collaboratore, il  Servizio  sanitario  nazionale  mette  a
disposizione, dal 1  gennaio  1991  e  per  la  durata  del  presente
accordo, in ciascuna regione a favore di  un  numero  di  medici  con
quote capitarie sino ad un massimo del 15% del totale regionale delle
quote capitarie, una  maggiorazione  di  L.  2.400  annuali  a  quota
capitaria alla condizione che  gli  studi  professionali  dei  medici
stessi  dispongano  di  personale  di   collaborazione   secondo   le
condizioni di cui all'art. 41, lettera N). 
  4. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale  di  cui
all'art.  37,  individua  i  medici  convenzionati  interessati  alla
realizzazione delle particolari forme di  collaborazione  previste  e
disciplinate nei precedenti commi.