Art. 44.
Incentivi per il miglioramento
della qualita' delle prestazioni
1. Per promuovere ed incentivare il miglioramento degli standard
logistici e strutturali degli studi medici, il Servizio sanitario
nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata
del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 25% dei medici
convenzionati di medicina generale, una indennita' mensile di lire
150.000, alla condizione che gli studi professionali dei medici
stessi risultino, previa verifica da svolgersi a cura della U.S.L.
entro il termine massimo di tre mesi dalla data del decreto del
Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo, in
possesso del livello qualitativo strutturale indicato all'art. 41,
lettera L).
2. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi
medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazione di tipo
epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione,
dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna
regione a favore del 5% dei medici convenzionati di medicina
generale, una indennita' mensile di L. 100.000, alla condizione che
gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e
dei programmi indicati all'art. 41, lettera M).
3. Per promuovere ed incentivare il miglioramento
dell'organizzazione degli studi medici mediante la presenza di
personale collaboratore, il Servizio sanitario nazionale mette a
disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente
accordo, in ciascuna regione a favore di un numero di medici con
quote capitarie sino ad un massimo del 15% del totale regionale delle
quote capitarie, una maggiorazione di L. 2.400 annuali a quota
capitaria alla condizione che gli studi professionali dei medici
stessi dispongano di personale di collaborazione secondo le
condizioni di cui all'art. 41, lettera N).
4. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui
all'art. 37, individua i medici convenzionati interessati alla
realizzazione delle particolari forme di collaborazione previste e
disciplinate nei precedenti commi.