Art. 44-bis.
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
1. Nel campo dell'assistenza medico-generica di base sono
prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2,
comma 2, le visite domiciliari urgenti.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della
categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad
essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui
all'art. 20, comma 4, del presente accordo.
3. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale
convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I
soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso,
indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla
Commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo
le procedure stabilite dall'art. 38.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e
referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono
immediatamente sospesi.