(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44-bis)
                             Art. 44-bis. 
                  Esercizio del diritto di sciopero 
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 
  1.  Nel  campo  dell'assistenza  medico-generica   di   base   sono
prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art.  2,
comma 2, le visite domiciliari urgenti. 
  2. Le prestazioni di cui al comma 1,  in  caso  di  sciopero  della
categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad
essere erogate con  le  procedure  e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 20, comma 4, del presente accordo. 
  3.  Il  diritto  di  sciopero  dei  medici  di  medicina   generale
convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15  giorni.  I
soggetti che promuovono lo sciopero,  contestualmente  al  preavviso,
indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
  4. I medici di medicina generale che si  astengono  dal  lavoro  in
violazione delle norme  del  presente  articolo  sono  deferiti  alla
Commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo
le procedure stabilite dall'art. 38. 
  5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: 
    a) nel mese di agosto; 
    b) nei cinque giorni  che  precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono   le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali    e
referendarie; 
    c) nei cinque giorni  che  precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono  le  consultazioni  elettorali   regionali,   provinciali   e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; 
    d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
    e) nei giorni dal giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
  6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o  di
calamita'   naturali   gli   scioperi   dichiarati    si    intendono
immediatamente sospesi.