(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme finali)
                          Norma finale n. 1 
  1. I sanitari che  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il  presente  accordo
risultano iscritti negli elenchi  dei  medici  di  medicina  generale
convenzionati  con  le  UU.SS.LL.  sono   confermati   nel   rapporto
convenzionale,  salvi  il  possesso  dei   requisiti   prescritti   e
l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'. 
                          Norma finale n. 2 
  1. I medici  inclusi  nello  speciale  elenco  regionale  degli  ex
associati ai sensi della norma transitoria n. 4  annessa  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 289 dell'8 giugno 1987  ovvero  in
forza di provvedimenti, anche provvisori, emessi in loro favore dalla
magistratura   ordinaria   o   amministrativa,   sono   inseriti   in
soprannumero rispetto al rapporto ottimale fissato dall'art. 5, negli
elenchi dei medici di medicina generale di cui allo  stesso  art.  5,
comma 1, con decorrenza dal primo giorno  del  mese  successivo  alla
data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo il presente accordo. 
  2. Dalla stessa data ai medici di  cui  al  comma  1  si  applicano
integralmente le norme del presente accordo. 
                          Norma finale n. 3 
  1.  Le  parti  riconoscono  l'utilita'  che   eventuali   questioni
interpretative  e  applicative  aventi  rilevanza  generale   nonche'
problemi scaturenti  da  provvedimenti  legislativi,  pronunce  della
magistratura, ecc., i quali incidano  direttamente  sulla  disciplina
dei  rapporti  convenzionali  quale  risulta  dall'accordo,   formino
oggetto di  esame  tra  le  parti  nel  corso  di  apposite  riunioni
convocate dal Ministero della sanita', anche su  richiesta  di  parte
sindacale. 
  2. La convocazione per i motivi di cui sopra avverra'  a  cura  del
Ministero stesso entro venti giorni dalla richiesta. 
                          Norma finale n. 4 
  1. Laddove sopravvengano impedimenti all'applicazione dell'art. 11,
comma 1, lettera a), le parti convengono fin da ora di fissare in 500
unita' il massimale di scelte  per  i  medici  ultrasettantenni,  con
divieto di acquisire nuove scelte anche  nel  caso  che  non  abbiano
raggiunto il massimale anzidetto. 
  2. Si conviene inoltre  che  tali  medici  dovranno  rientrare  nel
massimale entro il termine di 30 giorni attraverso  l'istituto  della
recusazione volontarie. In difetto, le  UU.SS.LL.  procederanno  alle
operazioni di rientro attraverso la revoca di  ufficio  di  tutte  le
scelte in carico al medico inadempiente, invitando nel  contempo  gli
assistiti interessati ad effettuare la scelta del medico di  fiducia.
3. In attesa del compimento delle operazioni di rientro il medico pur
essendo impegnato ad assicurare l'assistenza a coloro che lo  avevano
scelto, non puo' percepire compensi per un numero di scelte superiore
al massimale di 500 unita'.