Norma finale n. 1
1. I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo
risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale
convenzionati con le UU.SS.LL. sono confermati nel rapporto
convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e
l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'.
Norma finale n. 2
1. I medici inclusi nello speciale elenco regionale degli ex
associati ai sensi della norma transitoria n. 4 annessa al decreto
del Presidente della Repubblica n. 289 dell'8 giugno 1987 ovvero in
forza di provvedimenti, anche provvisori, emessi in loro favore dalla
magistratura ordinaria o amministrativa, sono inseriti in
soprannumero rispetto al rapporto ottimale fissato dall'art. 5, negli
elenchi dei medici di medicina generale di cui allo stesso art. 5,
comma 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo il presente accordo.
2. Dalla stessa data ai medici di cui al comma 1 si applicano
integralmente le norme del presente accordo.
Norma finale n. 3
1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni
interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonche'
problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della
magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina
dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino
oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni
convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte
sindacale.
2. La convocazione per i motivi di cui sopra avverra' a cura del
Ministero stesso entro venti giorni dalla richiesta.
Norma finale n. 4
1. Laddove sopravvengano impedimenti all'applicazione dell'art. 11,
comma 1, lettera a), le parti convengono fin da ora di fissare in 500
unita' il massimale di scelte per i medici ultrasettantenni, con
divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano
raggiunto il massimale anzidetto.
2. Si conviene inoltre che tali medici dovranno rientrare nel
massimale entro il termine di 30 giorni attraverso l'istituto della
recusazione volontarie. In difetto, le UU.SS.LL. procederanno alle
operazioni di rientro attraverso la revoca di ufficio di tutte le
scelte in carico al medico inadempiente, invitando nel contempo gli
assistiti interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia.
3. In attesa del compimento delle operazioni di rientro il medico pur
essendo impegnato ad assicurare l'assistenza a coloro che lo avevano
scelto, non puo' percepire compensi per un numero di scelte superiore
al massimale di 500 unita'.