Norma transitoria n. 1
1. Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita'
civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art.
11 della legge n. 833/1978, consenta una effettiva integrazione fra i
due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio
militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma
di cui al quinto comma dell'art. 13 viene estesa ai medici militari
titolari di convenzione alla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
2. Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di
medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi
territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di
militari.
Norma transitoria n. 2
1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono
essere assegnati al medico di medicina generale.
Dichiarazione a verbale n. 1
1. Il Ministero della sanita' conviene che tra i titoli di servizio
valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente
del S.S.N. sia dato rilievo all'attivita' di medico di medicina
generale convenzionato.