(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme transitorie)
                        Norma transitoria n. 1 
  1. Nelle more di una  regolamentazione  dei  rapporti  fra  sanita'
civile e sanita' militare, che partendo dalle  indicazioni  dell'art.
11 della legge n. 833/1978, consenta una effettiva integrazione fra i
due sistemi a tutto vantaggio dei  cittadini  che  prestano  servizio
militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma
di cui al quinto comma dell'art. 13 viene estesa ai  medici  militari
titolari di convenzione alla data di pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 
  2. Vengono fatte salve le  situazioni  particolari  di  carenza  di
medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i  servizi
territoriali delle  UU.SS.LL.  nelle  quali  risiedono  familiari  di
militari. 
                        Norma transitoria n. 2 
  1. I minori che abbiano compiuto il  sesto  anno  di  eta'  possono
essere assegnati al medico di medicina generale. 
                     Dichiarazione a verbale n. 1 
  1. Il Ministero della sanita' conviene che tra i titoli di servizio
valutabili ai fini dei concorsi per il  personale  medico  dipendente
del S.S.N. sia dato  rilievo  all'attivita'  di  medico  di  medicina
generale convenzionato.