Dichiarazione a verbale n. 2
1. Le parti valutano positivamente che a livello locale siano
adottate forme di organizzazione dell'attivita' specialistica
extra-degenza tali da favorire, per particolari patologie che
richiedono ripetuti interventi del medico specialista, una
continuita' di rapporti tra professionista e paziente.
Dichiarazione a verbale n. 3
1. Il medico di medicina generale convenzionato, in quanto
operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di
base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto stesso,
inteso come struttura tecnico funzionale per l'erogazione dei servizi
di primo livello e di pronto intervento.
2. A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria
individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti, partecipando
al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base, secondo
modalita' concordate a livello regionale.
3. L'impegno di cui al primo comma del presente articolo e' mirato
alla formazione di un giudizio collettivo sulle principali
caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati
ambiti territoriali, nonche' all'avvio in concreto di atti di
politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione
sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate
e le loro rappresentanze istituzionali e non puo' di conseguenza
prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del
distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina
generale convenzionato e' tenuto.
Dichiarazione a verbale n. 4
1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo
all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei
Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale
dell'A.N.C.I. non risulti costituita.
Dichiarazione a verbale n. 5
1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione
regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate
nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti
organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici",
"Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei
medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici e degli Odontoiatri".
Dichiarazione a verbale n. 6
1. La parte pubblica conferma l'impegno a promuovere il riesame
della materia delle certificazioni obbligatorie per legge ai fini
della riammissione ai vari livelli di formazione scolastica, in modo
da contenerne le prescrizioni nei limiti e secondo le procedure piu'
aderenti alle loro effettive necessita', anche ai fini di
sburocratizzare l'atto medico.
Dichiarazione a verbale n. 7
1. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione di
disciplina di cui all'art. 38 all'esperto di parte medica spettano, a
carico della Regione, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 8
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 3, il
Ministro della Sanita' dichiara di assumere l'impegno di valutare
l'opportunita' che per le specialita' medicinali a base di
antibiotici, attualmente ammesse alla prescrizione a carico del
S.S.N., possa essere eliminata la confezione monodose.
Dichiarazione a verbale n. 9
1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita
dovute ai medici di medicina generale alla data del 1 novembre 1985
ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477
scelte.
2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al
comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione
del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
presente accordo.
Dichiarazione a verbale n. 10
1. Le parti si impegnano a riesaminare, entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto che rende esecutivo il presente accordo, la
materia dei titoli valutabili per le graduatorie, anche in relazione
alle norme che recepiranno la direttiva CEE n. 86/457 del 15
settembre 1986, al fine di riconsiderare la valutabilita' dei corsi
di aggiornamento.
Dichiarazione a verbale n. 11
1. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo
l'accordo, a studiare congiuntamente appropriate modalita'
finalizzate all'adozione del modulario a lettura automatica per la
certificazione di cui all'art. 25.
Dichiarazione a verbale n. 12
1. Le parti si danno atto che a decorrere dall'anno 1990,
relativamente alle spese sostenute nell'anno 1989, cessano di essere
operanti le clausole sulla dimostrazione delle spese di cui all'art.
41, comma 1, lettera E, punto IV del decreto del Presidente della
Repubblica n. 289/1987.
Dichiarazione a verbale n. 13
La delegazione di parte pubblica precisa e la delegazione di parte
sindacale prende atto che l'assistenza programmata di cui all'art.
26, lettera c), viene attuata mediante l'utilizzo dei fondi ripartiti
a tale scopo dal C.I.P.E. con deliberazione del 16 febbraio 1990 ed
entro i limiti degli stessi.
Dichiarazione a verbale n. 14
Nel caso in cui il numero dei medici che soddisfano una o piu'
delle tre condizioni previste dall'articolo 41 (lettere L - M - N)
superi le percentuali previste dall'articolo 44 le parti si impegnano
a prevedere con la stipula della prossima convenzione,
prioritariamente il riconoscimento delle indennita' previste con
decorrenza 1 luglio 1991.
In ogni caso dopo sei mesi dalla entrata in vigore della
convenzione le parti si impegnano a valutare l'opportunita' di
modificare le percentuali previste dall'articolo 44 nell'ambito delle
disponibilita' economiche previste dall'accordo.