(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Dichiarazione a verbale)
                     Dichiarazione a verbale n. 2 
  1. Le parti valutano  positivamente  che  a  livello  locale  siano
adottate  forme  di   organizzazione   dell'attivita'   specialistica
extra-degenza  tali  da  favorire,  per  particolari  patologie   che
richiedono  ripetuti   interventi   del   medico   specialista,   una
continuita' di rapporti tra professionista e paziente. 
                     Dichiarazione a verbale n. 3 
  1.  Il  medico  di  medicina  generale  convenzionato,  in   quanto
operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di
base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto  stesso,
inteso come struttura tecnico funzionale per l'erogazione dei servizi
di primo livello e di pronto intervento. 
  2. A  tal  fine  utilizza,  in  particolare,  la  scheda  sanitaria
individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti,  partecipando
al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base,  secondo
modalita' concordate a livello regionale. 
  3. L'impegno di cui al primo comma del presente articolo e'  mirato
alla  formazione  di  un   giudizio   collettivo   sulle   principali
caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione  in  determinati
ambiti  territoriali,  nonche'  all'avvio  in  concreto  di  atti  di
politica preventiva, di aggiornamento professionale e  di  educazione
sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni  interessate
e le loro rappresentanze istituzionali  e  non  puo'  di  conseguenza
prescindere da un  lavoro  collegiale  di  tutti  gli  operatori  del
distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina
generale convenzionato e' tenuto. 
                     Dichiarazione a verbale n. 4 
  1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente  accordo
all'A.N.C.I.   regionale   saranno   espletati   dall'Assemblea   dei
Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando  la  sezione  regionale
dell'A.N.C.I. non risulti costituita. 
                     Dichiarazione a verbale n. 5 
  1. Le parti chiariscono che  le  dizioni  regioni,  amministrazione
regionale, giunta regionale, assessore regionale alla  sanita'  usate
nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i  corrispondenti
organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Chiariscono  inoltre  che  le  dizioni  "Ordine  dei   Medici",
"Federazione  Regionale  degli  Ordini  dei  Medici"  e  "Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici"  vanno  intese  come  "Ordine  dei
medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici e degli Odontoiatri". 
                     Dichiarazione a verbale n. 6 
  1. La parte pubblica conferma l'impegno  a  promuovere  il  riesame
della materia delle certificazioni obbligatorie  per  legge  ai  fini
della riammissione ai vari livelli di formazione scolastica, in  modo
da contenerne le prescrizioni nei limiti e secondo le procedure  piu'
aderenti  alle  loro  effettive  necessita',   anche   ai   fini   di
sburocratizzare l'atto medico. 
                     Dichiarazione a verbale n. 7 
  1.  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  di
disciplina di cui all'art. 38 all'esperto di parte medica spettano, a
carico della Regione, i compensi fissati a livello regionale. 
                     Dichiarazione a verbale n. 8 
  1. In relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  23,  comma  3,  il
Ministro della Sanita' dichiara di  assumere  l'impegno  di  valutare
l'opportunita'  che  per  le  specialita'  medicinali   a   base   di
antibiotici, attualmente  ammesse  alla  prescrizione  a  carico  del
S.S.N., possa essere eliminata la confezione monodose. 
                     Dichiarazione a verbale n. 9 
  1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di  caro-vita
dovute ai medici di medicina generale alla data del 1  novembre  1985
ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477
scelte. 
  2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa  d'atto  di  cui  al
comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello  di  pubblicazione
del decreto del Presidente della Repubblica che  rende  esecutivo  il
presente accordo. 
                    Dichiarazione a verbale n. 10 
  1. Le parti si  impegnano  a  riesaminare,  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto che rende esecutivo il presente accordo, la
materia dei titoli valutabili per le graduatorie, anche in  relazione
alle norme  che  recepiranno  la  direttiva  CEE  n.  86/457  del  15
settembre 1986, al fine di riconsiderare la valutabilita'  dei  corsi
di aggiornamento. 
                    Dichiarazione a verbale n. 11 
  1. Le parti si impegnano, entro sei mesi  dalla  pubblicazione  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   che   rende   esecutivo
l'accordo,   a   studiare   congiuntamente   appropriate    modalita'
finalizzate all'adozione del modulario a lettura  automatica  per  la
certificazione di cui all'art. 25. 
                    Dichiarazione a verbale n. 12 
  1.  Le  parti  si  danno  atto  che  a  decorrere  dall'anno  1990,
relativamente alle spese sostenute nell'anno 1989, cessano di  essere
operanti le clausole sulla dimostrazione delle spese di cui  all'art.
41, comma 1, lettera E, punto IV del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 289/1987. 
                    Dichiarazione a verbale n. 13 
  La delegazione di parte pubblica precisa e la delegazione di  parte
sindacale prende atto che l'assistenza programmata  di  cui  all'art.
26, lettera c), viene attuata mediante l'utilizzo dei fondi ripartiti
a tale scopo dal C.I.P.E. con deliberazione del 16 febbraio  1990  ed
entro i limiti degli stessi. 
                    Dichiarazione a verbale n. 14 
  Nel caso in cui il numero dei medici  che  soddisfano  una  o  piu'
delle tre condizioni previste dall'articolo 41 (lettere L -  M  -  N)
superi le percentuali previste dall'articolo 44 le parti si impegnano
a   prevedere   con   la   stipula   della   prossima    convenzione,
prioritariamente il riconoscimento delle indennita' previste con 
decorrenza 1 luglio 1991. 
  In  ogni  caso  dopo  sei  mesi  dalla  entrata  in  vigore   della
convenzione le  parti  si  impegnano  a  valutare  l'opportunita'  di
modificare le percentuali previste dall'articolo 44 nell'ambito delle
disponibilita' economiche previste dall'accordo.